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martedì 26 febbraio 2013

IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DELL'APPRENDISTA: MARGINI E CAUTELE


Quesito:
Salve,volevo porre una domanda. In caso di licenziamento di un'apprendista per giusta causa prima del termine,per quanto riguarda il piano formativo, cosa bisogna fare?

Risposta:
Ora, il licenziamento dell'apprendista per giusta causa è consentito, come confermato dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza nr. 169/1973. Nessun problema che l'apprendista possa subire la procedura disciplinare ex. art. 07 l. 300/1970 usualmente connessa con questa tipologia formativa. La sanzione va però modulata in base alla caratteristica "proporzionalità", che deve tener conto (come insegna la giurisprudenza Cass. 2013/2012) della circostanza che l'Azienda abbia in qualche modo già richiamato l'apprendista e non abbia tollerato le sue violazioni. In Secondo luogo, la "proporzionalità" ex. art. 07, dopo l'uscita della Circolare 05/2013 del Ministero del Lavoro, impone all'Azienda di valutare se e come l'interruzione dell'apprendistato "sbilanci" il rapporto ore-formazione. Chè come noto, il Ministero ha previsto alcuni scaglioni: sotto una soglia minima, la formazione può dirsi sostanzialmente "inesistente", sotto un'altra soglia, il Ministero può esigerne dall'Azienda l'integrazione a titolo di "disposizione". E' evidente che in caso di licenziamento per giusta causa l'Azienda dovrà essere in grado di dimostrare che i fatti addotti come "giusta causa" sono preclusivi ad un'ipotesi di ragionevole prosecuzione della formazione e dovranno essere motivati nell'atto di licenziamento. La procedura cioè deve essere coerente perchè se l'apprendista crea danni, ma è adibito a macchine etc. senza che l'Azienda lo abbia istruito, lì la colpa non è dell'apprendista, ma dell'Azienda ... Io consiglio (e nello Studio Francesco Landi presso cui lavoro lo abbiamo fatto) di inserire o nel PFI o nel Codice Disciplinare Aziendale una norma specifica nel senso di richiamare l'Azienda ad adeguare l'applicazione della sanzione disciplinare solo in presenza di COLPA GRAVE dell'apprendista e per atti, mansioni di ordine "fiduciario" o inerenti a competenze di base o comunque documentate che possono considerarsi esigibili da parte dell'Azienda vs l'apprendista. Ti quoto anche un mio link dedicato all'argomento: http://costidellavoro.blogspot.it/search?

Dr. Giorgio Frabetti 
Collaboratore Studio Francesco Landi di Ferrara, Consulente del Lavoro

4 commenti:

  1. SALVE HO UN PROBLEMA SONO STATA LICENZIATA PER GIUSTA CAUSA HO UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO GIA DA UN ANNO VORREI SAPERE SE HO DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE CON 13 E 14 ESIMA, FERIE E PERMESSI NON GODUTI.

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    1. Salve, Giusj.
      Ti preciso che anche in caso di licenziamento per giusta causa in un contratto di apprendistato hai diritto alle spettanze economiche connesse alla fine del rapporto di lavoro, TFR, ratei di 13ma, 14ma, ferie non godute, permessi (se previsti), secondo le sequenze economiche previste dal CCNL a Te applicato.
      Cordialità
      Giorgio Frabetti

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  2. Buonasera, quali sono le giuste cause con le quali si puo licenziare un apprendista? Grazie

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    1. La nozione di "giusta causa" alla base del licenziamento dell'apprendista è definita, come per il dipendente "comune" dall'art. 2119 Codice Civile, a fronte di "circostanze che rendono improseguibile il rapporto di lavoro" e che usualmente integrano grave inadempimento contrattuale, tale da ledere il rapporto fiduciario tra le parti: furti, insubordinazione palese, insulti etc. Spero di esserLe stato utile. Cordialità.

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