Quesito:
Salve,volevo porre una domanda. In caso di licenziamento di
un'apprendista per giusta causa prima del termine,per quanto riguarda il piano
formativo, cosa bisogna fare?
Risposta:
Ora, il licenziamento dell'apprendista per giusta causa è consentito,
come confermato dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza nr. 169/1973.
Nessun problema che l'apprendista possa subire la procedura disciplinare ex.
art. 07 l. 300/1970 usualmente connessa con questa tipologia formativa. La
sanzione va però modulata in base alla caratteristica
"proporzionalità", che deve tener conto (come insegna la
giurisprudenza Cass. 2013/2012) della circostanza che l'Azienda abbia in
qualche modo già richiamato l'apprendista e non abbia tollerato le sue
violazioni. In Secondo luogo, la "proporzionalità" ex. art. 07, dopo
l'uscita della Circolare 05/2013 del Ministero del Lavoro, impone all'Azienda
di valutare se e come l'interruzione dell'apprendistato "sbilanci" il
rapporto ore-formazione. Chè come noto, il Ministero ha previsto alcuni
scaglioni: sotto una soglia minima, la formazione può dirsi sostanzialmente
"inesistente", sotto un'altra soglia, il Ministero può esigerne
dall'Azienda l'integrazione a titolo di "disposizione". E' evidente
che in caso di licenziamento per giusta causa l'Azienda dovrà essere in grado
di dimostrare che i fatti addotti come "giusta causa" sono preclusivi
ad un'ipotesi di ragionevole prosecuzione della formazione e dovranno essere
motivati nell'atto di licenziamento. La procedura cioè deve essere coerente
perchè se l'apprendista crea danni, ma è adibito a macchine etc. senza che
l'Azienda lo abbia istruito, lì la colpa non è dell'apprendista, ma
dell'Azienda ... Io consiglio (e nello Studio Francesco Landi presso cui lavoro
lo abbiamo fatto) di inserire o nel PFI o nel Codice Disciplinare Aziendale una
norma specifica nel senso di richiamare l'Azienda ad adeguare l'applicazione
della sanzione disciplinare solo in presenza di COLPA GRAVE dell'apprendista e
per atti, mansioni di ordine "fiduciario" o inerenti a competenze di
base o comunque documentate che possono considerarsi esigibili da parte
dell'Azienda vs l'apprendista. Ti quoto anche un mio link dedicato
all'argomento: http://costidellavoro.blogspot.it/search?
Dr. Giorgio Frabetti
Collaboratore Studio Francesco Landi di Ferrara, Consulente del Lavoro
SALVE HO UN PROBLEMA SONO STATA LICENZIATA PER GIUSTA CAUSA HO UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO GIA DA UN ANNO VORREI SAPERE SE HO DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE CON 13 E 14 ESIMA, FERIE E PERMESSI NON GODUTI.
RispondiEliminaSalve, Giusj.
EliminaTi preciso che anche in caso di licenziamento per giusta causa in un contratto di apprendistato hai diritto alle spettanze economiche connesse alla fine del rapporto di lavoro, TFR, ratei di 13ma, 14ma, ferie non godute, permessi (se previsti), secondo le sequenze economiche previste dal CCNL a Te applicato.
Cordialità
Giorgio Frabetti
Buonasera, quali sono le giuste cause con le quali si puo licenziare un apprendista? Grazie
RispondiEliminaLa nozione di "giusta causa" alla base del licenziamento dell'apprendista è definita, come per il dipendente "comune" dall'art. 2119 Codice Civile, a fronte di "circostanze che rendono improseguibile il rapporto di lavoro" e che usualmente integrano grave inadempimento contrattuale, tale da ledere il rapporto fiduciario tra le parti: furti, insubordinazione palese, insulti etc. Spero di esserLe stato utile. Cordialità.
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