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mercoledì 20 febbraio 2013

L'ODISSEA DELLA COCOCO INFINITA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Quesito:
Buongiorno, mi chiamo XY e ho scoperto ora il vostro blog. Ne sono entusiasta. Volevo chiedervi un approfondimento post riforma Fornero sulla disciplina delle co.co.co. della pubblica amministrazione. Come cambia la contribuzione e come è definita la fattispecie. Io sono, diciamo , un esempio di questo limbo contrattuale. Mi occupo di paghe e contributi in una Pubblica Amministrazione già da tre anni (co.co.co. n.3) e "naturalmente" le mie attività sono ordinarie e ripetitive, elaboro i cedolini e i cartellini riscontro presenze in forma ordianria. Adesso sono in attesa del quarto contratto di co.co.co. che avrebbe inizio nel 2013 (nel frattempo lavoro gratis) .Dunque ipotizzo un adeguamento alla riforma Fornero rispetto ai miei contratti passati. Vorrei sapere se questa forma contrattuale anche stavolta è stata saltata a piè pari e rimane un ammasso tacito non disciplinato oppure ci saranno novità a tutela dei co.co.co., ad esempio nella contribuzione Inps, nella retribuzione minima?. Nella mia Regione ci sono giovani che sono arrivati al n. di 7 co.co.co. consecutive (tra i vari rinnovi 9 o 10 anni) e svolgono tutti lavoro ordinario. Molti di noi sono giunti alla conclusione che nella la pubblica amministrazione , non configurando la legge la tipologia del "progetto", la tutela dei co.co.co. è NULLA. Vi ringrazio anticipatamente anche solo della lettura di questo messaggio. Vi seguirò con interesse e ancora moltissimi complimenti per questa bellissima pagina. 
XY

Riposta:
Buongiorno e grazie della fiducia accordata.
Considerato il Suo caso, purtroppo frutto di una ben nota tendenza alla precarizzazione del lavoro nella Pubblica Amministrazione, visto anche il contesto web nel quale ci troviamo ad interloquire, Le potremmo fornire solo una breve traccia della normativa di riferimento.
In questo senso, cogliamo subito l’occasione di precisarLe che la disposizione di legge su cui impostare lo scrutinio della legittimità della Sua contrattualistica di collaborazione non può essere la Monti-Fornero (la cui applicazione è rimessa ad una speciale decretazione di recepimento del Dipartimento Funzione Pubblica ex. art. 01.07-08°comma l. 92/2012), non può essere la legge Biagi (rispetto a cui la Nota 38226/2012 ha confermato la vigenza dell’art. 01.02°comma e 86.08°comma  D.lgs. 276/2003, che ne escludeva l’applicazione alla PA), ma l’art. 07.06°comma D.lgs. 165/2001, specie nelle pesanti modifiche che detto articolo ha subìto dal 2006 in avanti, allo scopo di restringere gli abusi sulle cococo.
E’ avendo riferimento tale articolo che si può verificare la legittimità della Delibera di attribuzione dell’incarico di cococo e l’eventuale azione risarcitoria del cococo illegittimamente impiegato.
L’art. 07.06°comma (arricchito per altro da Circolari della Funzione Pubblica, Delibere della Corte dei Conti etc.) dispone:

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (grassetto e corsivo Ns.) Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della 
legge 17 maggio 1999, n. 144 .

Per quanto ci riguarda, dalle informazioni che Lei ci ha fornito, la Sua cococo si presta ad essere valutata, in relazione ad una possibile illegittimità, con riferimento al punto c), che esclude la prorogabilità della collaborazione, in relazione all’ultimo comma, dove vengono vietate collaborazioni per attività “ordinaria”.
Questi i punti che, allo stato, ci appaiono i più rimarchevoli e da attenzionare; punti, che naturalmente andranno approfonditi in relazione alla documentazione amministrativa con la quale è stata instaurata la Sua cococo (e di cui noi non disponiamo).
Con riguardo alla circostanza di cui all’ultimo comma dell’art. 07 (ossia il divieto di utilizzo della cococo per attività “ordinarie”), punto giustamente da Lei sollevato, ci permettiamo soltanto di rilevarne l’analogia con le indicazioni di cui alla Circolare Min. Lav. 29/2012 che, consolidando precedenti orientamenti (essenzialmente Circ. 04/2008), ha chiarito (per il settore privato) i termini della preclusione della cococo per le attività “ordinarie”. In questo senso, nel settore privato, si esclude la legittimità della cococo il cui “progetto” coincida con l’oggetto sociale: questo perché, come ben precisato dal Ministero, tali attività verrebbero a configurarsi come ripetitive e meramente esecutive, senza che al Collaboratore sia attribuito alcun margine autonomo di gestione né della prestazione, né del risultato finale. Tipico l’esempio del Cameriere del Bar che, se assunto come cococo, può essere immediatamente disconosciuto dal personale ispettivo, anche senza indugiare ad approfondimenti, in quanto la sua etero-direzione è “immanente” nella prestazione, che, proprio perché aderente all’oggetto sociale, non può essere condotta che in un solo modo.
Allo stesso modo, la Sua attività, se effettivamente meccanica e ripetitiva (stampa e lancio dell’elaborazione di cedolini paga e imputazione dati: paghe e presenze) si presterebbe ad essere valutata come “ripetitiva ed esecutiva”, determinando così l’illegittimità della cococo. Il condizionale in questo senso è d’obbligo, in quanto la prestazione non implichi la spendita di “conoscenze teorico-specialistiche di grado elevato” (cosa non infrequente nell’elaborazione di buste paga, attività tutt’altro che routinaria): in questo caso, da questo punto di vista, non si potrebbe contestare l’illegittimità della cococo per adibizione ad attività “ordinaria”, anche se naturalmente la possibilità di esercizio dell’attività andrebbe valutata ai sensi della l. 12/1979 sulle “riserve” professionali inerenti l’Amministrazione del Personale (Consulenti del lavoro e simili!).
L’eventuale rilevata illegittimità della cococo determina il diritto del collaboratore assunto illegittimamente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione in violazione di norme imperative. Il Collaboratore, così, ha diritto a differenze retributive da lavoro subordinato, ma non alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 36.05°comma). La violazione delle disposizioni imperative del personale è fonte di responsabilità amministrativa (anche ai fini dell’esecuzione dell’incarico ex. art. 21 TU) in capo al Dirigente preposto, se avvenuto con “dolo” o “colpa grave” (e questo profilo si lascia sia pure sommariamente valutare in casi di conclamata violazione delle norme sulle cococo).
A margine, Le si precisa che, per il 2013, l’aliquota dei cococo, anche impiegati nel Settore Pubblico, è 27% (per cococo non coperti da altra Assicurazione Previdenziale) e 20% (in caso di contemporanea iscrizione ad altra Assicurazione). A tali importi è da aggiungere l’aliquota dello 0,72% per malattia, maternità, assegni familiari: aggiunta applicabile solo ai cococo senza altra iscrizione previdenziale (27%), non agli altri.
Nella speranza di esserLe stato d’aiuto, La salutiamo cordialmente

Studio Francesco Landi,
Consulente del Lavoro in Ferrara

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