Quesito:
Buongiorno, mi chiamo XY e ho scoperto
ora il vostro blog. Ne sono entusiasta. Volevo chiedervi un approfondimento
post riforma Fornero sulla disciplina delle co.co.co. della pubblica
amministrazione. Come cambia la contribuzione e come è definita la fattispecie.
Io sono, diciamo , un esempio di questo limbo contrattuale. Mi occupo di paghe
e contributi in una Pubblica Amministrazione già da tre anni (co.co.co. n.3) e
"naturalmente" le mie attività sono ordinarie e ripetitive, elaboro i
cedolini e i cartellini riscontro presenze in forma ordianria. Adesso sono in
attesa del quarto contratto di co.co.co. che avrebbe inizio nel 2013 (nel
frattempo lavoro gratis) .Dunque ipotizzo un adeguamento alla riforma Fornero
rispetto ai miei contratti passati. Vorrei sapere se questa forma contrattuale
anche stavolta è stata saltata a piè pari e rimane un ammasso tacito non
disciplinato oppure ci saranno novità a tutela dei co.co.co., ad esempio nella
contribuzione Inps, nella retribuzione minima?. Nella mia Regione ci sono
giovani che sono arrivati al n. di 7 co.co.co. consecutive (tra i vari rinnovi
9 o 10 anni) e svolgono tutti lavoro ordinario. Molti di noi sono giunti alla conclusione
che nella la pubblica amministrazione , non configurando la legge la tipologia
del "progetto", la tutela dei co.co.co. è NULLA. Vi ringrazio
anticipatamente anche solo della lettura di questo messaggio. Vi seguirò con
interesse e ancora moltissimi complimenti per questa bellissima pagina.
XY
Riposta:
Buongiorno e
grazie della fiducia accordata.
Considerato il
Suo caso, purtroppo frutto di una ben nota tendenza alla precarizzazione del
lavoro nella Pubblica Amministrazione, visto anche il contesto web nel quale ci
troviamo ad interloquire, Le potremmo fornire solo una breve traccia della
normativa di riferimento.
In questo senso,
cogliamo subito l’occasione di precisarLe che la disposizione di legge su cui
impostare lo scrutinio della legittimità della Sua contrattualistica di
collaborazione non può essere la Monti-Fornero (la cui applicazione è rimessa
ad una speciale decretazione di recepimento del Dipartimento Funzione Pubblica
ex. art. 01.07-08°comma l. 92/2012), non può essere la legge Biagi (rispetto a
cui la Nota 38226/2012 ha confermato la vigenza dell’art. 01.02°comma e 86.08°comma D.lgs. 276/2003, che ne escludeva
l’applicazione alla PA), ma l’art. 07.06°comma D.lgs. 165/2001, specie nelle
pesanti modifiche che detto articolo ha subìto dal 2006 in avanti, allo scopo
di restringere gli abusi sulle cococo.
E’ avendo
riferimento tale articolo che si può verificare la legittimità della Delibera
di attribuzione dell’incarico di cococo e l’eventuale azione risarcitoria del
cococo illegittimamente impiegato.
L’art.
07.06°comma (arricchito per altro da Circolari della Funzione Pubblica,
Delibere della Corte dei Conti etc.) dispone:
6.
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a)
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell'amministrazione conferente;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c)
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è
ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in
sede di affidamento dell'incarico;
d)
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
Si
prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso
di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività
informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il
ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il
dirigente che ha stipulato i contratti. (grassetto e
corsivo Ns.) Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
Per quanto ci
riguarda, dalle informazioni che Lei ci ha fornito, la Sua cococo si presta ad
essere valutata, in relazione ad una possibile illegittimità, con riferimento
al punto c), che esclude la prorogabilità della collaborazione, in relazione
all’ultimo comma, dove vengono vietate collaborazioni per attività “ordinaria”.
Questi i punti
che, allo stato, ci appaiono i più rimarchevoli e da attenzionare; punti, che
naturalmente andranno approfonditi in relazione alla documentazione
amministrativa con la quale è stata instaurata la Sua cococo (e di cui noi non
disponiamo).
Con riguardo
alla circostanza di cui all’ultimo comma dell’art. 07 (ossia il divieto di
utilizzo della cococo per attività “ordinarie”), punto giustamente da Lei
sollevato, ci permettiamo soltanto di rilevarne l’analogia con le indicazioni
di cui alla Circolare Min. Lav. 29/2012 che, consolidando precedenti
orientamenti (essenzialmente Circ. 04/2008), ha chiarito (per il settore
privato) i termini della preclusione della cococo per le attività “ordinarie”.
In questo senso, nel settore privato, si esclude la legittimità della cococo il
cui “progetto” coincida con l’oggetto sociale: questo perché, come ben
precisato dal Ministero, tali attività verrebbero a configurarsi come
ripetitive e meramente esecutive, senza che al Collaboratore sia attribuito alcun
margine autonomo di gestione né della prestazione, né del risultato finale.
Tipico l’esempio del Cameriere del Bar che, se assunto come cococo, può essere
immediatamente disconosciuto dal personale ispettivo, anche senza indugiare ad
approfondimenti, in quanto la sua etero-direzione è “immanente” nella
prestazione, che, proprio perché aderente all’oggetto sociale, non può essere
condotta che in un solo modo.
Allo stesso
modo, la Sua attività, se effettivamente meccanica e ripetitiva (stampa e
lancio dell’elaborazione di cedolini paga e imputazione dati: paghe e presenze)
si presterebbe ad essere valutata come “ripetitiva ed esecutiva”, determinando
così l’illegittimità della cococo. Il condizionale in questo senso è d’obbligo,
in quanto la prestazione non implichi la spendita di “conoscenze
teorico-specialistiche di grado elevato” (cosa non infrequente
nell’elaborazione di buste paga, attività tutt’altro che routinaria): in questo
caso, da questo punto di vista, non si potrebbe contestare l’illegittimità
della cococo per adibizione ad attività “ordinaria”, anche se naturalmente la
possibilità di esercizio dell’attività andrebbe valutata ai sensi della l.
12/1979 sulle “riserve” professionali inerenti l’Amministrazione del Personale
(Consulenti del lavoro e simili!).
L’eventuale
rilevata illegittimità della cococo determina il diritto del collaboratore
assunto illegittimamente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione
in violazione di norme imperative. Il Collaboratore, così, ha diritto a
differenze retributive da lavoro subordinato, ma non alla costituzione di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 36.05°comma). La violazione
delle disposizioni imperative del personale è fonte di responsabilità
amministrativa (anche ai fini dell’esecuzione dell’incarico ex. art. 21 TU) in
capo al Dirigente preposto, se avvenuto con “dolo” o “colpa grave” (e questo
profilo si lascia sia pure sommariamente valutare in casi di conclamata
violazione delle norme sulle cococo).
A margine, Le si
precisa che, per il 2013, l’aliquota dei cococo, anche impiegati nel Settore
Pubblico, è 27% (per cococo non coperti da altra Assicurazione Previdenziale) e
20% (in caso di contemporanea iscrizione ad altra Assicurazione). A tali
importi è da aggiungere l’aliquota dello 0,72% per malattia, maternità, assegni
familiari: aggiunta applicabile solo ai cococo senza altra iscrizione
previdenziale (27%), non agli altri.
Nella speranza
di esserLe stato d’aiuto, La salutiamo cordialmente
Studio Francesco
Landi,
Consulente del Lavoro in Ferrara
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