Ai sensi dell'art. 119 DPR 361/1957
(come modificato dalla l. 69/92, art. unico), tutti i Lavoratori Dipendenti,
chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali, in qualità di Presidente,
Segretario, Scrutatore, Rappresentante di lista o di gruppo, in occasione delle
consultazioni elettorali, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il
periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio,
usufruendo di particolari trattamenti.
Al Lavoratore compete la normale
retribuzione, come se fosse in servizio, per le giornate lavorative, mentre per
quelle non lavorative o festive spetta una quota di retribuzione giornaliera
aggiuntiva a quella normale, oppure, in alternativa, la fruizione di giorni di
riposo compensativo.
La legge non precisa le modalità di
scelta tra queste due possibilità.
Il Lavoratore Dipendente, comunque, è
tenuto a comunicare al Datore di Lavoro, entro un equo e congruo termine, la
propria assenza e a presentare copia della documentazione attestante la
funzione svolta, e il periodo di presenza al seggio, con specifica indicazione
della data di inizio e chiusura delle operazioni.
CASO PRATICO:
Operaio del settore Metalmeccanica
Industria chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore il 23/02, il 24/02 e il
25/02.
Sabato
23: Lavoratore opta per giornata di riposo compensativo (usufruito il 27/02)
Domenica 24: Lavoratore opta
per retribuzione aggiuntiva
Lunedì 25: Giornata lavorativa
Martedì 26: Giornata lavorativa.
La legge incentiva la formazione di una fictio
iuris.
Il Lavoratore, a causa dell'obbligo di
presenziare ai seggi, perderebbe un giorno di lavoro (il lunedì generalmente) a
causa dell'obbligo di ottemperare alle funzioni di scrutatore etc. Onde
impedire che questa assenza, di fatto determinata da un munus di
legge, determini un depauperamento del "patrimonio di ferie/permessi"
del Dipendente medesimo, la legge garantisce al Dipendente la retribuibilità di
tutte le giornate svolte ai seggi, anche quelle (es. sabato a zero ore e
domenica) che pagare non sono.
E' la logica opposta di tutela, rispetto ad altra tipologia di assenze/permessi del Lavoratore Dipendente, come nel volontariato, dove ex. l. 266/1991 tali assenze sono fruibili in relazione alla flessibilità oraria in atto in Azienda (ma in parte è anche per la dislessia). Viceversa, per fruire dei permessi elettorali esiste un canale apposito, distinto dall'ordinaria flessibilità oraria!
E' la logica opposta di tutela, rispetto ad altra tipologia di assenze/permessi del Lavoratore Dipendente, come nel volontariato, dove ex. l. 266/1991 tali assenze sono fruibili in relazione alla flessibilità oraria in atto in Azienda (ma in parte è anche per la dislessia). Viceversa, per fruire dei permessi elettorali esiste un canale apposito, distinto dall'ordinaria flessibilità oraria!
Alla fine, al Dipendente è concesso
assentarsi dal lavoro nei giorni di voto, scrutinio e operazioni preliminari:
con la facoltà alternativa di fruire di un compenso in termini di
"retribuzione aggiuntiva" o di un "riposo compensativo"
(retribuito) per reintegrare le energie psico-fisiche spese.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
Esperto di diritto del lavoro
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