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venerdì 1 febbraio 2013

LE ALIQUOTE INPS DEGLI APPRENDISTI AGGIORNATE ALL'ASPI


Come si applicano le aliquote ASPI agli apprendisti?
Qui di seguito, si daranno alcune prime note, a beneficio (si spera) di tutti coloro che, occupandosi di Amministrazione del Personale, sono alle prese con l'aggiornamento dei necessari importi alfa-numerici.
La legge 92/2012, ha provveduto, infatti a estendere tale trattamento ad una categoria di lavoratori, finora tradizionalemte esclusa, salvo disposizioni "in deroga", tramite l'inserimento di una specifica disposizione nel corpo del TU apprendistato (D.lgs. 167/2011).
L'art. 02.02°comma nella nuova lettera e-bis) TU apprendistato provvede a precisare, infatti, che "in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo" già disposto dalla l. 296/2006, a partire dal 01/01/2013, in capo ai Datori di lavoro che assumono apprendisti (artigiani e non artigiani) è dovuta una contribuzione  ASpI pari al 1.31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Questo significa che la contribuzione in capo alle Aziende varia nei seguenti termini:

a) Generalità Aziende:                            10%   +1.31% (ASPI) + 0.30% (l.388/2000) = 11.61%
b) Imprese con meno di 09 addetti:       

1° anno:                                                  1.50%+1.31% (ASPI) + 0.30% (l.388/2000) =  3.11% 
2° anno:                                                  3.00%+1.31% (ASPI) + 0.30% (l.388/2000) =  4.61%
3° anno:                                                 10%   +1.31% (ASPI) + 0.30% (l.388/2000)  = 11.61%

Si coglie l'occasione di ricordare che la Circolare 140/2012 ha  chiarito che alla nuova aliquota contributiva ASPI si aggiunge la contribuzione "integrativa" sui Fondi Interprofessionali ex art. 118 l. 388/2000 pari allo 0,30%.
Non si applica lo sgravio del cd "cuneo contributivo" ex. l. 388/2000 e l. 266/2005 e le disposizioni di "decontribuzione" ex. art. 08 DL 203/2005 (conv. in l. 248/2005) ed ex. art. 22.01°comma l. 183/2011.
Gli apprendisti, come chiarito in via definitiva, dal comma 29 dell'art. 02 della l. 92/2012 e dalla Circolare INPS 142/2012 sono esclusi dal contributo addizionale ASpI dello 1.4% previsto per tutti i "rapporti non a tempo indeterminato".
E' importante ricordare che l'art.02. 37°comma dispone la non rilevanza della succitata contribuzione ASPI (1.31%) per i casi in cui l'aliquota generale (10%) degli apprendisti sia richiamata a titolo di "agevolazione". Questo è il caso delle agevolazioni per assunzioni di personale iscritto alle liste di mobilità ex. artt. 08-25 l. 223/1991 ed è il caso dell'apprendistato per personale in mobilità di cui all'art. 07.04°comma D.lgs. 167/2011 (TU app.).
Il comma 37, però, non contempla espressamente, per questi casi, l'esclusione della debenza del "contributo addizionale" per i Fondi Interprofessionali (0,30%) e ciò pone alcuni problemi interpretativi, specie per i casi di assunzione in mobilità (apprendisti e non). La fattispecie dovrà, pertanto, essere sottoposta a Interpello.
A Ns. avviso, nulla dovrebbe cambiare per le assunzioni a termine di personale in mobilità gestite ex. art. 08-25 l. 223/91, che seguono norme speciali per l'agevolazione contributiva, che per altro sia il D.lgs. 167/2011 (TU app.) sia la l. 92/2012 hanno confermato.
Meno chiaro, invece, il caso di "assunzione di apprendista in mobilità", anche se il richiamo contenuto nell'art. 07.04°comma TU app. dovrebbe rendere applicabili le speciali norme ex. l. 223/91 sulle agevolazioni contributive che fin qui hanno sempre determinato l'esclusione della contribuzione integrativa sui Fondi Interprofessionali.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
Studio Francesco Landi, Consulenza del Lavoro, Ferrara

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