Come si applicano le aliquote ASPI agli apprendisti?
Qui di seguito, si daranno alcune prime note, a beneficio (si spera) di tutti coloro che, occupandosi di Amministrazione del Personale, sono alle prese con l'aggiornamento dei necessari importi alfa-numerici.
La legge 92/2012, ha provveduto, infatti
a estendere tale trattamento ad una categoria di lavoratori, finora
tradizionalemte esclusa, salvo disposizioni "in deroga", tramite
l'inserimento di una specifica disposizione nel corpo del TU apprendistato
(D.lgs. 167/2011).
L'art. 02.02°comma nella nuova lettera
e-bis) TU apprendistato provvede a precisare, infatti, che "in via
aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo" già
disposto dalla l. 296/2006, a partire dal 01/01/2013, in capo ai Datori di
lavoro che assumono apprendisti (artigiani e non artigiani) è dovuta una
contribuzione ASpI pari al 1.31% della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali.
Questo significa che la contribuzione in
capo alle Aziende varia nei seguenti termini:
a) Generalità
Aziende:
10% +1.31% (ASPI) + 0.30% (l.388/2000) = 11.61%
b) Imprese con meno di 09
addetti:
1°
anno: 1.50%+1.31%
(ASPI) + 0.30% (l.388/2000) = 3.11%
2° anno: 3.00%+1.31%
(ASPI) + 0.30% (l.388/2000) = 4.61%
3° anno: 10%
+1.31% (ASPI) + 0.30% (l.388/2000) = 11.61%
Si coglie l'occasione di ricordare che
la Circolare 140/2012 ha chiarito che alla nuova aliquota
contributiva ASPI si aggiunge la contribuzione
"integrativa" sui Fondi Interprofessionali ex art. 118 l.
388/2000 pari allo 0,30%.
Non si applica lo sgravio del cd
"cuneo contributivo" ex. l. 388/2000 e l. 266/2005 e le disposizioni
di "decontribuzione" ex. art. 08 DL 203/2005 (conv. in l. 248/2005)
ed ex. art. 22.01°comma l. 183/2011.
Gli apprendisti, come chiarito in via
definitiva, dal comma 29 dell'art. 02 della l. 92/2012 e dalla Circolare INPS
142/2012 sono esclusi dal contributo addizionale ASpI dello 1.4% previsto
per tutti i "rapporti non a tempo indeterminato".
E' importante ricordare che l'art.02.
37°comma dispone la non rilevanza della succitata contribuzione ASPI (1.31%) per
i casi in cui l'aliquota generale (10%) degli
apprendisti sia richiamata a titolo di "agevolazione". Questo è il caso
delle agevolazioni per assunzioni di personale iscritto alle liste di mobilità
ex. artt. 08-25 l. 223/1991 ed è il caso dell'apprendistato per personale in
mobilità di cui all'art. 07.04°comma D.lgs. 167/2011 (TU app.).
Il comma 37, però, non contempla
espressamente, per questi casi, l'esclusione della debenza del "contributo
addizionale" per i Fondi Interprofessionali (0,30%) e ciò
pone alcuni problemi interpretativi, specie per i casi di assunzione in
mobilità (apprendisti e non). La fattispecie dovrà, pertanto,
essere sottoposta a Interpello.
A Ns. avviso, nulla dovrebbe cambiare
per le assunzioni a termine di personale in mobilità gestite ex. art. 08-25 l.
223/91, che seguono norme speciali per l'agevolazione contributiva, che per
altro sia il D.lgs. 167/2011 (TU app.) sia la l. 92/2012 hanno confermato.
Meno chiaro, invece, il caso di
"assunzione di apprendista in mobilità", anche se il richiamo
contenuto nell'art. 07.04°comma TU app. dovrebbe rendere applicabili le
speciali norme ex. l. 223/91 sulle agevolazioni contributive che fin qui hanno
sempre determinato l'esclusione della contribuzione integrativa sui Fondi
Interprofessionali.
Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
Studio Francesco Landi, Consulenza del Lavoro, Ferrara
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