Qui di seguito, un riepilogo sintetico delle nuove disposizioni introdotte dal dm 22/12/2012 sui congedi lavoratori padri-lavoratrici madri, in recepimento della riforma Monti-Fornero.
A questo riguardo, l'art. 4,
commi 24 e 25, della legge n. 92/2012 fissa i seguenti principi, peraltro
sperimentali, attesa la loro valenza limitata, al momento, al 31 dicembre 2015:
01)
Il padre lavoratore dipendente (qualunque sia la
tipologia contrattuale di riferimento) ha “l’obbligo” di astenersi dal lavoro
per un giorno (in soluzione unica e non ad ore) entro i primi cinque mesi dalla
nascita del bambino.
02)
Sempre nello stesso periodo, il genitore può
astenersi dal lavoro per altri due giorni (anche questi in soluzione unica
secondo l’indirizzo contenuto nel DM 22 dicembre 2012), anche continuativi,
previo accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di
astensione obbligatoria ad essa spettante, con un’indennità a carico dell’INPS
pari al 100% della retribuzione che sostituisce nelle due giornate, quella
dovuta alla madre. Lo stretto dettato letterale parla di “nascita del bambino”
ma il Decreto Ministeriale attuativo comprende anche le altre ipotesi
assimilate, ugualmente tutelate dalla legge come l’affido e l’adozione, secondo
un indirizzo già espresso dalla Corte Costituzionale, particolarmente attenta a
queste problematiche, in altre pronunce.
03)
Il datore di lavoro deve essere informato per
iscritto dei giorni di assenza con un preavviso di almeno quindici giorni e,
fatti salvi i c.d. “casi di forza maggiore”, non sembra che possa rinvenirsi in
capo al datore un potere di negazione, in quanto la cura del bambino e la
condivisione dei compiti in un momento molto delicato della vita del bambino
hanno una importanza primaria.
04)
La madre lavoratrice, al termine del periodo di
congedo per maternità, per gli undici mesi successivi ed in alternativa al
congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) del D.L.vo n.
151/2001 (si tratta del periodo continuativo o frazionato, non superiore a sei
mesi), può chiedere la corresponsione di voucher (c’è il riferimento all’art.
72 del D.L.vo n. 276/2003) al datore di lavoro per l’acquisto di servizi di
“baby-sitting” o, in alternativa, per far fronte agli oneri della rete pubblica
dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
05)
Il Decreto Ministeriale, finanziato con 78 milioni
di euro per ogni anno compreso tra il 2013 ed il 2015 prevede una duplice
ipotesi legata al pagamento diretto dei voucher per la baby-sitter pari a 300
euro netti per sei mesi (in alternativa al congedo parentale, con accredito
veloce da parte dell’Istituto, attraverso i propri sistemi telematici), mentre
nel caso della fruizione di servizi sociali (es. nido) sarà l’INPS a provvedere
direttamente al pagamento della quota prevista alla struttura interessata. N.B: A fronte della scarsità
delle risorse (“i contributi economici saranno erogati fino a concorrenza”),
dovrà necessariamente essere effettuata una graduatoria nazionale tra tutte le
donne richiedenti che terrà conto dell’indicatore Isee: a parità, verrà considerato
come discriminante l’ordine di presentazione delle istanze. Non potranno
rientrare nel beneficio le donne che già sono esentate dal pagamento delle
rette per gli asili nido per motivi reddituali e quelle che godono del
contributo previsto dal Fondo per le politiche attive, mentre per le
lavoratrici a tempo parziale il contributo sarà “pro – quota e per quelle
iscritte alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995),
perché, ad esempio, sono collaboratrici a progetto, fino ad un massimo di tre
mesi.
Ci riserviamo ulteriori approfondimenti, che troverete alla Pagina FB https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts
Studio Francesco Landi, Ferrara
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