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martedì 5 febbraio 2013

PERCENTUALE DI ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI TRA TESTO UNICO E RIFORMA FORNERO


Nuovi vincoli per l'apprendistato a far data dal 01/01/2013.
La l. 92/2012, infatti, prevede, a carico delle Aziende con più di 10 Dipendenti (per il computo, la Circolare 18/2012 rinvia alla Circolare INPS 22/2007[1], una specifica percentuale di conferma/stabilizzazione degli apprendisti (30% nel primo triennio di vigenza della legge, 50% successivamente), calcolata sui rapporti di apprendistato già stipulati e venuti in scadenza nei 36 mesi precedenti (art. 02.03bis D.lgs. 167/2011, come modificato dall'art. 01.16°comma lett. d) l. 92/2012).
La mancata osservanza dei requisiti percentuali citati determina forti restrizioni per l'Azienda all'assunzione di apprendisti.

ESEMPI DI CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI CONFERMA DEGLI APPRENDISTI TRATTO DALLA CIRCOLARE 18/2012 MIN. LAV.
  
  • Esempio A: Datore di Lavoro che ha stabilizzato, nei 36 mesi precedenti, 04 apprendisti su 08. Non c’è nessuna limitazione ad assumere nuovi apprendisti, se non quella prevista dall’art. 02.03°comma D.lgs. 167/2011;
  • Esempio B: Datore di Lavoro che ha stabilizzato, nei 36 mesi precedenti, 02 apprendisti su 08: possibilità di assumere 03 apprendisti (quelli già confermati più uno, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all’art. 02.03°comma D.lgs. 167/2011;
  • Esempio C: Datore di Lavoro, che non ha stabilizzato, nei 36 mesi precedenti, nessun apprendista: possibilità di assumere un solo apprendista (fermo restando il rispetto dei limiti di cui all’art. 02.03°comma D.lgs. 167/2011).
Qualora la suddetta percentuale non sia rispettata, ovvero in caso di mancata conferma di tutti gli apprendisti pregressi, l'Azienda potrà assumere solo un apprendista, ulteriore.
Ove questi vengano comunque assunti, i rapporti di apprendistato "non conformi" vengono automaticamente trasformati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sulla carta, e stando alla lettura più ortodossa della recentissima Circolare 05/2013 del Ministero del Lavoro, il personale ispettivo è tenuto ad emettere "diffida accertativa" ex. art. 12 D.lgs. 124/2004, ma le sanzioni sono per lo più di carattere contributivo e fiscale (IRAP), potendo, sulle spettanze retributive, intervenire transazione tra apprendista e Datore di Lavoro.
E' da rilevare che tale vincolo opera in concreto retroattivamente, in quanto nella "base di calcolo" della suddetta percentuale si trovano contratti di apprendistato stipulati nel triennio (36 mesi) antecedenti all'entrata in vigore della legge e quindi antecedenti al 01/01/2013 (termine iniziale 01/01/2010).
Al momento, pare non potersi conteggiare nella percentuale degli apprendisti confermati gli apprendisti in somministrazione (oggetto di speciale attenzione per la "novella" introdotta dalla l. 92/2012 all'art. 20 D.lgs. 276/2003), in quanto la legge riferisce la "base di calcolo" della percentuale di conferma agli "apprendisti dipendenti dallo stesso Datore di Lavoro": circostanza che evidentemente non ricorre per i lavoratori apprendisti somministrati e che non può estendersi per analogia.
Dal computo dei non confermati, vanno evidentemente dedotte le mancate conferme dovute a causa di forza maggiore, dimissioni, licenziamento per giusta causa e mancato superamento del periodo di prova.
Perplessità suscita la parte della disposizione, dove si esclude il "giustificato motivo oggettivo", che, virtualmente, resta esercitabile durante l'apprendistato (proprio perchè è rapporto di lavoro a tempo indeterminato: vedi Corte Cost. 169/1973) e che virtualmente costituisce pur sempre una condizione di reale impossibilità alla prosecuzione del rapporto come nei casi di licenziamento di "giusta causa" etc. Perchè questi ultimi casi sono neutri rispetto alla percentuale di conferma e il "giustificato motivo oggettivo" no? Perchè escludere il "giustificato motivo" che era codificato dal TU app. come "forma legittima di licenziamento" ex. art. 02.01°comma lett. l)? Non si capisce proprio! Una circostanza invero strana e incomprensibile, solo che si pensi che, per le grandi Aziende (quali sono per altro quelle interessate da questa speciale norma sulla conferma degli apprendisti), il "giustificato motivo oggettivo" è circondato di tutele e controlli: si veda soltanto il passaggio avanti alla DTL imposto dalla legge Monti-Fornero!
Logica e armonia "di sistema" esigerebbero che le limitazioni operassero solo in connessione con i licenziamenti ex. art. 2118 Codice Civile al termine del rapporto che il Datore può esercitare ex. art. 02.01°comma lett. m) TU app., per controbilanciare in termini di responsabilizzazione, la concessione di un potere di recesso tanto grande quanto "anomalo" in capo al Datore di Lavoro dalla regolazione dell'apprendistato.
Evidentemente, sul punto, dovranno intervenire chiarimenti ministeriali.
Un ulteriore appunto è necessario: cosa succede se il CCNL prevede percentuali di conferma in servizio degli apprendisti superiori? E cosa succede se il Datore di Lavoro viola queste percentuali?
Nel caso l'Impresa abbia più di 10 Dipendenti, l'indicazione della Circolare Min. Lav. 18/2012 è limpida e lineare: il limite legale opera in ragione delle percentuali ivi specificate (30% primo triennio e 50% dopo) e solo in relazione al mancato rispetto di queste percentuali operano in via automatica le trasoformazioni a tempo indeterminato.
Più problematica e dubbia, invece, appare quella parte della Circolare, ove generalizza (per le imprese con meno di 10 Dipendenti) tale disposizione in relazione alle soglie percentuali della contrattazione collettiva, difettando in parte quauna specifica delega espressamente da parte del TU (vedi art. 02.01°comma lett. i) per determinare una simile efficacia coattiva e restrittiva sull'autonomia negoziale datorile (che non può essere dedotta per analogia e non può derivare da un CCNL privo in sè di efficacia generalizzata erga omnes ex. art. 39 Cost.: vedi interpretazione ministeriali ex. Int. 16/2012 sulla parallela fattispecie della mancata legittimazione degli Enti Bilaterali a disporre dell'autorizzazione alla stipula dei contratti di apprendistato). Semmai, tale percentuale può influenzare il controllo dei requisiti di "ragionevolezza" del licenziamento disposto ex. art. 2118 C.C. dal Datore per "mancata conferma in servizio", in analogia con i vagli di "ragionevolezza" sul recesso per mancato superamento del periodo di prova (che non sono ... poca cosa!).
Restiamo a disposizione per chiarimenti ed aggiornamenti.


Dr. Giorgio Frabetti,
Collaboratore Studio Landi Francesco, Ferrara (Consulente del Lavoro)




[1] 1.1 . Criteri per il calcolo dei dipendenti.

Per le assunzioni intervenute dopo l’entrata in vigore della legge, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato.
Per le assunzioni precedenti (operate entro il 31 dicembre 2006), ai fini della valutazione della consistenza aziendale, dovrà farsi riferimento alla media degli occupati dell’anno 2006.
Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, e/o gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, é stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo.
Vanno invece esclusi:

- gli apprendisti;
- eventuali CFL ex D.lgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata dal D.lgs n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
- i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore.

I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, Dlgs n. 61/2000, e successive modificazioni).
I lavoratori intermittenti ex D.lgs n. 276/2003 e successive modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento.
Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.
Si osserva, inoltre, che, ai fini di cui trattasi, il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata.
Si evidenzia, altresì, che le misure ridotte:

- trovano applicazione con esclusivo riferimento ai rapporti di apprendistato;
- sono collegate per espressa previsione legislativa alla consistenza aziendale, come sopra specificata, e al periodo di vigenza del contratto di lavoro;
- sono mantenute anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.

Conseguentemente, dopo il primo biennio di ogni rapporto, le riduzioni non troveranno più applicazione, a prescindere dalla dimensione aziendale.
Lo stesso dicasi per i datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore alle 9 unità, i quali saranno comunque tenuti al versamento della contribuzione nella nuova misura complessiva del 15,84% (10% + 5,84% carico apprendista), a nulla rilevando il periodo di vigenza contrattuale.
Per le modalità di compilazione delle denunce contributive, si rimanda a quanto precisato al successivo punto 4.1.



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