Quesito:
Sono un Consulente del Lavoro, richiesto
di un quesito da parte di un'Azienda Cliente, attinente alla gestione della
stagione della "detassazione produttività 2013".
La mia Cliente ha, infatti, aveva
stipulato un'intesa sindacale secondo i criteri offerti nel 2011, a seguito del
DL 78/2010 ed aveva provveduto a far recepire, in quell'intesa, le voci di
straordinario, notturno, ferie, ROL, non goduti, chiedendomi se questa intesa
dovesse considerarsi decaduta.
In via subordinata, ho prospettato alla
Cliente la possibilità che, ai sensi del Dpcm 22/01/2013, in via di pubblicazione, il pregresso accordo possa
ritenersi "confermato" previa esibizione dello stesso alla DPL
competente (non appena la procedura sarà disponibile), la quale, in questa
prospettiva, potrebbe valere come "ratifica" per l'annualità 2013
dell'accordo, anche in riferimento alle mensilità di gennaio-febbraio 2013.
E' un'ipotesi percorribile?
Risposta:
Il Dpcm 22/01/2013 subordina
l'applicazione della detassazione del 10% alla duplice
circostanza: a) Che in Azienda sia stipulato/vigente un "accordo
di secondo livello" (anche con Sindacati territoriali) per la gestione
delle voci di produttività; b) Che le voci di
produttività dispongano dei requisiti di cui all'art. 02 Dpcm con un
calco molto stretto: tali, infatti, possono considerarsi solo quelle contenenti
"indicatori quantitativi" di efficienza/qualità etc. Con questo, il
Dpcm (è bene chiarirlo) compie un "balzo in avanti" rispetto
all'impianto del DL 78/2010: mentre questo si era limitato a richiedere che le
voci di produttività fossero contenute in una determinata fonte (l'accordo di
"secondo livello"), ma lasciando, però, un margine di totale libertà
(al limite dell'arbitrio) circa l'individuazione delle voci
"detassabili", il Dpcm, oltre ad arricchire la procedura di
formazione degli accordi (es. il deposito presso la DPL, prima non previsto, ma
omologo alla previsione ex. l. 244/2007), ritaglia in modo molto dettagliato la
tipologia di voci detassabili, riferendole a "indicatori
quantitativi" di efficienza etc. o, in alternativa, disciplina flessibile
in materia di adattamento tecnologico, disciplina oraria, mansioni, ferie (con
almeno 03 delle quattro aree di intervento definite nel Dpcm).
Ora, è evidente che gli accordi già
assunti non decadono di per sè: diversamente, infatti, non si spiegherebbe
l'art. 01 Dpcm che definisce gli accordi "vigenti"! E questa
conclusione è del resto compatibile e coerente con elementari canoni di
"conservazione" degli atti giuridici (art. 1367 Codice Civile).
Con ciò, però, il Dpcm è molto pignolo
nel richiedere che le disposizioni di produttività siano individuate in un
determinato modo.
Venendo al Suo caso, ci pare di poter
prevedere che l'accordo aziendale possa "tenere" in relazione a
notturno e straordinari (voci quantificabili con indici quantitativi
variabili), ma non per le indennità sostitutive di ferie e ROL non goduti, che
di per sè sono voci fisse, salvo che il ROL sia inserito in un'eventuale
"banca ore", ossia in un sistema di flessibilizzazione dell'orario
(ma il punto lo deve verificare Lei, per l'impossibilità dello Scrivente di
attingere a questo dettaglio).
A questo riguardo, appare inconferente
la circostanza che l'intesa sia depositata presso la DPL, in quanto tale
deposito assume un'efficacia meramente notiziale per l'organo ministeriale
(funzionale a statistiche-monitoraggio ex. art. 03 dell'intesa) e non pare
possibile dedurne alcuna efficacia "costitutiva", neanche a titolo di
"ratifica" come da Lei delineato.
Ringraziando per l'attenzione,
cordialmente salutiamo.
Francesco Landi- Consulente del Lavoro in Ferrara
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