AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 27 febbraio 2013

DETASSAZIONE 2013, COME FUNZIONA


Quesito:
Sono un Consulente del Lavoro, richiesto di un quesito da parte di un'Azienda Cliente, attinente alla gestione della stagione della "detassazione produttività 2013".
La mia Cliente ha, infatti, aveva stipulato un'intesa sindacale secondo i criteri offerti nel 2011, a seguito del DL 78/2010 ed aveva provveduto a far recepire, in quell'intesa, le voci di straordinario, notturno, ferie, ROL, non goduti, chiedendomi se questa intesa dovesse considerarsi decaduta.
In via subordinata, ho prospettato alla Cliente la possibilità che, ai sensi del Dpcm 22/01/2013, in via di pubblicazione, il pregresso accordo possa ritenersi "confermato" previa esibizione dello stesso alla DPL competente (non appena la procedura sarà disponibile), la quale, in questa prospettiva, potrebbe valere come "ratifica" per l'annualità 2013 dell'accordo, anche in riferimento alle mensilità di gennaio-febbraio 2013.
E' un'ipotesi percorribile?

Risposta:
Il Dpcm 22/01/2013 subordina l'applicazione della detassazione del 10% alla duplice circostanza: a) Che in Azienda sia stipulato/vigente un "accordo di secondo livello" (anche con Sindacati territoriali) per la gestione delle voci di produttività; b) Che le voci di produttività dispongano dei requisiti di cui all'art. 02 Dpcm con un calco molto stretto: tali, infatti, possono considerarsi solo quelle contenenti "indicatori quantitativi" di efficienza/qualità etc. Con questo, il Dpcm (è bene chiarirlo) compie un "balzo in avanti" rispetto all'impianto del DL 78/2010: mentre questo si era limitato a richiedere che le voci di produttività fossero contenute in una determinata fonte (l'accordo di "secondo livello"), ma lasciando, però, un margine di totale libertà (al limite dell'arbitrio) circa l'individuazione delle voci "detassabili", il Dpcm, oltre ad arricchire la procedura di formazione degli accordi (es. il deposito presso la DPL, prima non previsto, ma omologo alla previsione ex. l. 244/2007), ritaglia in modo molto dettagliato la tipologia di voci detassabili, riferendole a "indicatori quantitativi" di efficienza etc. o, in alternativa, disciplina flessibile in materia di adattamento tecnologico, disciplina oraria, mansioni, ferie (con almeno 03 delle quattro aree di intervento definite nel Dpcm).
Ora, è evidente che gli accordi già assunti non decadono di per sè: diversamente, infatti, non si spiegherebbe l'art. 01 Dpcm che definisce gli accordi "vigenti"! E questa conclusione è del resto compatibile e coerente con elementari canoni di "conservazione" degli atti giuridici (art. 1367 Codice Civile).
Con ciò, però, il Dpcm è molto pignolo nel richiedere che le disposizioni di produttività siano individuate in un determinato modo.
Venendo al Suo caso, ci pare di poter prevedere che l'accordo aziendale possa "tenere" in relazione a notturno e straordinari (voci quantificabili con indici quantitativi variabili), ma non per le indennità sostitutive di ferie e ROL non goduti, che di per sè sono voci fisse, salvo che il ROL sia inserito in un'eventuale "banca ore", ossia in un sistema di flessibilizzazione dell'orario (ma il punto lo deve verificare Lei, per l'impossibilità dello Scrivente di attingere a questo dettaglio).
A questo riguardo, appare inconferente la circostanza che l'intesa sia depositata presso la DPL, in quanto tale deposito assume un'efficacia meramente notiziale per l'organo ministeriale (funzionale a statistiche-monitoraggio ex. art. 03 dell'intesa) e non pare possibile dedurne alcuna efficacia "costitutiva", neanche a titolo di "ratifica" come da Lei delineato.
Ringraziando per l'attenzione, cordialmente salutiamo.

Francesco Landi- Consulente del Lavoro in Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento