La Circolare 07/2013 del Ministero del Lavoro torna sulla vexata quaestio delle cocopro nel settore Socio-Assistenziale, esprimendo un orientamento che consolida quanto già detto con l'Interpello 05/2010 che codifica i seguenti criteri (per altro molto restrittivi e di rara verificazione) per validare la legittimità di queste cococo:
- La prestazione assistenziale è resa al domicilio del soggetto assistito, ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori;
- Al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
- Il Committente si limita ad impartire direttive minime al Collaboratore;
- Al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal Committente nell'ambito del rapporto contrattuale;
-Gli operatori sono agenzie, costituite in forma di Cooperative Sociale, aventi per Statuto la prestazione di assistenza ai bisognosi.
La Circolare per altro indica al personale ispettivo di accertare il regime di determinazione oraria della prestazione: indicazione, per altro, che nella stragrande dei casi può non verificarsi, ove la collaborazione a domicilio sia fornita da una Cooperativa che abbia stipulato con la famiglia una specie di "appalto di servizi" con impegno a distaccare il Collaboratore in certi orari etc.
Evidentemente, per queste complessità, per predisporre la contrattualistica "a progetto" per queste tipologie di mansioni, occorrerà aver acquisito preventivamente il parere favorevole della Commissione di Certificazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Per queste collaborazioni, lo Scrivente indirizzerà i Clienti verso altre contrattualistiche: lavoro domestico subordinato, ove possibile, ovvero lavoro accessorio voucher.
Studio Francesco Landi
Consulente del Lavoro, Ferrara
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