Quesito:
Buona sera, sono un Imprenditore laureato in legge che si diletta nell'approfondimento giuridico dei temi di interesse della propria Azienda e desidero confrontarmi con Lei su un tema abbastanza discusso in dottrina.
Ho letto alcuni articoli di dottrina e di giornale che ammettono la perdurante possibilità di stipula di rapporti di lavoro a chiamata per "periodi predeterimati", a prescindere dalle previsioni dei contratti collettivi e della decretazione ministeriale sostitutiva ex. art. 40 D.lgs. 276/2003. In sostanza, Datore di Lavoro e Lavoratore possono mettersi direttamente d'accordo con il Lavoratore per svolgere questa tipologia di lavori!
Viene a questo riguardo argomentato che: -l'art. 34 D.lgs. 276/2003 nella nuova versione modificata dalla legge Monti-Fornero ha dettato nominato la possibilità di una contrattualistica "a chiamata" per "periodi predeterminati" senza aver fatto riferimento alla necessità dell'intervento della contrattazione collettiva; -è stato abrogato l'art. 37 D.lgs. 276/2003, che rimetteva la disciplina di attuazione alla contrattazione collettiva.
Ciononostante, il mio Consulente del Lavoro mi ha sempre negato questa possibilità, in quanto esclusa espressamente dal Ministero del Lavoro nella Circolare 18/2012. A chi devo dare retta? Grazie
Risposta:
Deve dar retta al Suo Consulente, il quale non ha solo il Ministero, ma anche la legge dalla sua parte.
Un compendio delle argomentazioni "possibiliste" da Lei riferite, io l'ho trovato in MARAZZA, Il lavoro intermittente per periodi predeterminati dall'autonomia individuale, RIDL, 2012, I. Pur dando atto della perizia tecnica e dell'ottimo livello di analisi, il lavoro non riesce a "smontare" in modo convincente la posizione ministeriale che impone, per questa tipologia di contratti, la disciplina dell'autonomia collettiva, precludendone così la stipula all'autonomia individuale.
E questo per la stringente e decisiva ragione che la l. 92/2012, quando ha riformulato la disciplina del lavoro a chiamata, ha rimesso all'autonomia collettiva all'art. 40 ha richiamato "l'art. 34.01°comma" con ciò compendiando (stante la "novella" della Monti-Fornero) anche la fattispecie del rapporto per "periodi predeterminati dell'anno".
E questo per la stringente e decisiva ragione che la l. 92/2012, quando ha riformulato la disciplina del lavoro a chiamata, ha rimesso all'autonomia collettiva all'art. 40 ha richiamato "l'art. 34.01°comma" con ciò compendiando (stante la "novella" della Monti-Fornero) anche la fattispecie del rapporto per "periodi predeterminati dell'anno".
Non si scappa.
Buona serata
Dr. Giorgio Frabetti
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro-Ferrara
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