Quesito:
Negli anni passati, ho svolto
prestazioni di Autotrasporto con i voucher per lavori stagionali. Come è
cambiata la normativa quest'anno?
Risposta:
Con l'entrata in vigore della l. 92/2012
(legge Monti-Fornero), sono state introdotte alcune novità relativamente
all'utilizzazione dei voucher.
Innanzitutto, anche grazie alle recenti
precisazioni della Lettera Circolare Min. Lav. nr. 7528 del 22/04/2013, è stato
chiarito che può essere svolta nella forma del lavoro accessorio (dopo il DL
lavoro non più denominato "occasionale") ogni prestazione di
qualunque tipologia (questa la prima innovazione, rispetto al passato) al di
sotto degli € 5.000 netti (di fatto € 6.660 lordi, ma occorre fare attenzione
alla rivalutazione!) può essere legittimamente svolta nella forma del voucher.
Tradotto in concreto, questo significa che tale soglia deve essere intesa come
una sorta di "franchigia", sotto la quale è di fatto inibito agli
organi ispettivi la verifica della "vero" rapporto di lavoro e, in
sostanza, preclusa la trasformazione a lavoro subordinato a tempo
indeterminato. Sopra tale soglia, viceversa, scattano i controlli e la
trasformazione forzosa del rapporto.
E' necessario precisare che il limite
degli € 5.000 non opera più "per singolo Committente" (ossia
"per teste"), quanto come limite onnicomprensivo reddituale per
"anno solare".
E' inoltre opportuno precisare che,
fermo restando il generale limite degli € 5.000 netti, la soglia muta
sensibilmente, ove lo stesso voucherista abbia attivato più
rapporti a titolo di voucher con varie "Imprese". In questo caso,
fermo restando il limite complessivo reddituale annuo di € 5.000, il voucherista,
se pluri-Committente, non può attivarevoucher dall'importo
superiore a netti € 2.000 per Committente.
Eventuali voucher acquisiti
l'anno precedente, e non utilizzati entro il 31/05/2013 devono considerarsi
decaduti.
Questo il quadro della nuova disciplina;
un quadro non del tutto sfavorevole, ma che impone comunque prudenza, a chi
intenda utilizzare voucher per impieghi in attività
"faticose e pericolose" come l'Autotrasporto. Data la tendenza degli
Istituti di Sicurezza Sociale a interpretazioni meno "formalistiche"
rispetto al Ministero, in quanto tendenzialmente più attente alla
"realtà" del rapporto, dati i risvolti assicurativi, non si può
escludere che la deduzione in contratto di attività di auto-trasporto possa generare
problematiche e obiezioni in sede di verifica, potendo cioè l'INAIL obiettare
la sotto-assicurazione dell'attività.
Anche per questo motivo, ove riteneste
di continuare ad avvalervi del voucher anche per quest'anno,
siamo comunque a raccomandare attenzione e prudenza.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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