Un co.co.pro. si è dimesso all'inizio di luglio di quest'anno. La possibilità di dimissioni era prevista nel contratto e il collaboratore si è dimesso come contrattualmente conforme: queste dimissioni devono essere convalidate, come da DL Letta-Giovannini? Grazie.
Risposta:
Una risposta certa è difficile darla in questo momento, specie per quel misteriosissimo inciso dell'art. 07.05°comma lett. d) che subordina l'applicazione al cocopro delle disposizioni sulla convalida della l. 92/2012 "in quanto compatibili".
Il problema interpretativo, come segnalato da interpreti molto fini e sensibili, è che al momento, l'art. 67.02°comma D.lgs. 276/2003, come "novellato" contiene già una disposizione a tutta apparenza "speciale" per regolare (in modo vincolato e restrittivo) le dimissioni del cocopro, ammettendo le dimissioni del cocopro solo se previste da contratto. La disposizione non è stata modificata dal DL Letta-Giovannini.
Personalmente, la rigorosa osservanza del "principio di specialità" ex. art. 15 Codice Penale farebbe pensare farebbe pensare che, nel caso specifico, essendo già prevista una regolazione vincolata delle dimissioni, non si debba osservare la convalida. Quindi, nel Suo caso, a tutta apparenza, la convalida parrebbe non dovuta. Logica vorrebbe che la convalida fosse da ammettersi per i casi di dimissioni del cocopro avvenute al di fuori di una previsione contrattuale, quasi a "sanatoria" del difetto.
Comunque, fino a che non usciranno disposizioni ministeriali a chiarimento, sarà opportuno far convalidare le dimissioni del cococo: eventualmente anche con sottoscrizione del cedolino SARE.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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