Il DL lavoro prevede, all'art. 09, una
disposizione per salvaguardare e sanare parzialmente la posizione di molti
immigrati extra-UE che non sono riusciti ad ottenere la regolarizzazione con le
precedenti "sanatorie".
Il DL, in particolare, prevede che, in
caso di rigetto della domanda di emersione per cause imputabili esclusivamente
al Datore di Lavoro (es. assenza/insufficienza di reddito), il Lavoratore
straniero ha titolo per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno
per attesa occupazione, della validità annuale, con conseguente estinzione dei
reati e degli illeciti amministrativi legati al suo soggiorno illegale.
Resta sempre a carico del Lavoratore
l'onere di documentare gli altri requisiti previsti dalla normativa:
l'originale del pagamento degli € 1.000, alloggio idoneo, presenza in Italia
antecedente il 31/12/2011.
Restiamo in attesa di aggiornamenti e
chiarimenti.
A cura di Studio Francesco Landi
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