Quesito:
Mio fratello, gravemente invalido (anche
dal punto di vista mentale), dopo un brutto incidente occorso anni fa,
ricoverato a tempo pieno, in Struttura, deve essere accompagnato dalla
Sottoscritta, Dipendente Privata, a visite specialistiche. Secondo Lei, è
meglio chiedere il congedo per gravi motivi familiari o i permessi ex. l. 104?
Grazie.
Risposta:
In termini molto generale, e nei limiti propri
di questo intervento web, possiamo
dire quanto segue.
Con riguardo all'ipotesi di permessi ex.
art. 04 l. 53/2000 (poi recepiti nel Dm 278/2000), l'art. 04 medesimo prevede
specifiche ipotesi di permessi e congedi per decessi e gravi infermità di molti
parenti tra cui certamente i parenti fino al secondo grado (quindi il
fratello è un grado compatibile con i permessi della legge), concorrenti con le
ipotesi della l. 104/92.
Per un'esplorazione completa della
casistica si rinvia al link: http://www.handylex.org/stato/d210700.shtml.
Innanzitutto, precisiamo di massima che
l'area dei permessi-congedi di cui alla normativa succitata implica, nonostante
tutto, un grado di ingerenza discrezionale o valutativa da parte del Datore di
Lavoro, certamente più invasiva che nella l. 104/92. Specie con riguardo alle
"infermità", la norma è costruita in modo tale da accordare il
permesso non allo stato di malattia in sè, ma "all'insorgenza" (art.
02), alla necessità di "interventi specifici conseguenti all'insorgenza"
(art. 02), ovvero della ricorrenza di situazioni che richiedano "un
impegno particolare di assistenza" (art. 03- congedi). Tutte clausole con
le quali il Datore (responsabile dei permessi di cui si tratta) può eccepire la
non spettanza del permesso anche in caso di effettiva infermità del congiunto,
in quanto disallineato con le necessità emergenziali di assistenza (art. 02)
ovvero con le reali tempistiche (art. 03). Per fare un esempio banale, ma di
buon senso, se per il trasporto dell'infermo alle cure mediche, il Datore
riscontra la possibilità di ricorrere al trasporto del Volontariato AUSER,
è evidente che il Datore può opporre un valido diniego alla richiesta di
permesso.
Ora, venendo al Suo caso, da
quanto compreso dal tenore della Sua mail, Suo fratello è
affetto da una patologia consolidata, ossia non insorta da poco, e i
trasporti debbono farsi come da routine e non implicano nè
"provvedimenti urgenti di cura" (meritevoli di permesso), nè
"impegni particolari", ossia "speciali" oltre il
normale (meritevoli di congedo). Comunque, queste circostanze vanno fatte
oggetto di apposita relazione e documentazione del dipendente e non basta
allegare, al riguardo, lo stato di malattia/infermità.
Più lineare e meno impegnativa,
invece, appare la richiesta di fruizione per tale fattispecie dei permessi
della l. 104/92, per cui ricorrono i requisiti relativi al grado parentale (il
fratello è parente del I Grado, quindi sicuramente beneficiabile con i permessi
ex. l. 104/92), alle condizioni previste per i “ricoverati”, ossia per l’effettuazione
di visite fuori struttura e con tutto il necessario supporto documentale
(autorizzazione della Struttura etc.).
Allo stato, non siamo in grado di dire
di più.
Certo, se il quesito fosse motivato al
fondo da problematiche di gestione dell’orario legate all’assistenza, e si
cercano tempistiche supplementari alla l. 104/92, lì è evidente che occorrono
altre soluzioni, altri interventi relativi all’orario di lavoro (riduzione d’orario?
Orario multi periodale), che in questa sede evidentemente non siamo in grado di
trattare.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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