AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




lunedì 15 luglio 2013

LAVORO E ASSISTENZA DI FAMILIARE INVALIDO: COME REGOLARSI?

Quesito:
Mio fratello, gravemente invalido (anche dal punto di vista mentale), dopo un brutto incidente occorso anni fa, ricoverato a tempo pieno, in Struttura, deve essere accompagnato dalla Sottoscritta, Dipendente Privata, a visite specialistiche. Secondo Lei, è meglio chiedere il congedo per gravi motivi familiari o i permessi ex. l. 104? Grazie.

Risposta:
In termini molto generale, e nei limiti propri di questo intervento web, possiamo dire quanto segue.
Con riguardo all'ipotesi di permessi ex. art. 04 l. 53/2000 (poi recepiti nel Dm 278/2000), l'art. 04 medesimo prevede specifiche ipotesi di permessi e congedi per decessi e gravi infermità di molti parenti tra cui certamente i parenti fino al secondo grado (quindi il fratello è un grado compatibile con i permessi della legge), concorrenti con le ipotesi della l. 104/92.
Per un'esplorazione completa della casistica si rinvia al link: http://www.handylex.org/stato/d210700.shtml.
Innanzitutto, precisiamo di massima che l'area dei permessi-congedi di cui alla normativa succitata implica, nonostante tutto, un grado di ingerenza discrezionale o valutativa da parte del Datore di Lavoro, certamente più invasiva che nella l. 104/92. Specie con riguardo alle "infermità", la norma è costruita in modo tale da accordare il permesso non allo stato di malattia in sè, ma "all'insorgenza" (art. 02), alla necessità di "interventi specifici conseguenti all'insorgenza" (art. 02), ovvero della ricorrenza di situazioni che richiedano "un impegno particolare di assistenza" (art. 03- congedi). Tutte clausole con le quali il Datore (responsabile dei permessi di cui si tratta) può eccepire la non spettanza del permesso anche in caso di effettiva infermità del congiunto, in quanto disallineato con le necessità emergenziali di assistenza (art. 02) ovvero con le reali tempistiche (art. 03). Per fare un esempio banale, ma di buon senso, se per il trasporto dell'infermo alle cure mediche, il Datore riscontra la possibilità di ricorrere al trasporto del Volontariato AUSER, è evidente che il Datore può opporre un valido diniego alla richiesta di permesso.
Ora, venendo al Suo caso, da quanto compreso dal tenore della Sua mail, Suo fratello è affetto da una patologia consolidata, ossia non insorta da poco, e i trasporti debbono farsi come da routine e non implicano nè "provvedimenti urgenti di cura" (meritevoli di permesso), nè "impegni particolari", ossia "speciali" oltre il normale (meritevoli di congedo). Comunque, queste circostanze vanno fatte oggetto di apposita relazione e documentazione del dipendente e non basta allegare, al riguardo, lo stato di malattia/infermità.
Più lineare e meno impegnativa, invece, appare la richiesta di fruizione per tale fattispecie dei permessi della l. 104/92, per cui ricorrono i requisiti relativi al grado parentale (il fratello è parente del I Grado, quindi sicuramente beneficiabile con i permessi ex. l. 104/92), alle condizioni previste per i “ricoverati”, ossia per l’effettuazione di visite fuori struttura e con tutto il necessario supporto documentale (autorizzazione della Struttura etc.).
Allo stato, non siamo in grado di dire di più.

Certo, se il quesito fosse motivato al fondo da problematiche di gestione dell’orario legate all’assistenza, e si cercano tempistiche supplementari alla l. 104/92, lì è evidente che occorrono altre soluzioni, altri interventi relativi all’orario di lavoro (riduzione d’orario? Orario multi periodale), che in questa sede evidentemente non siamo in grado di trattare.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Vai alla Pagina FB
https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=tshttps://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts


Nessun commento:

Posta un commento