Quesito:
In una Struttura assistenziale privata,
il Medico competente per la Sicurezza del lavoro, dopo aver visitato alcune
Dipendenti, ha prescritto loro l'uso di plantari a sostegno della volta
plantare.
Chi deve sostenerne il costo di
acquisto? L’Azienda o il Lavoratore?
Risposta:
E' stretto dovere del Datore di
Lavoro provvedere ai dispositivi di protezione individuale, in quanto
prescritti dal Medico competente della Struttura per la Salute e la Sicurezza
del personale, anche per specifiche e singolari problematiche (come i plantari,
nel caso specifico).
In questo senso, depone l'art. 18 D.lgs.
81/2008 lett. d) (da leggersi in combinato disposto con l'art. 77), il quale
dispone:
"Il datore di
lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze
ad essi conferite, devono: ...
fornire ai lavoratori
i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,
ove presente".
Per completezza di
informazione, si coglie l'occasione di precisare che, con "dispositivo di
protezione individuale" (art. 74) si intende:
1. Si intende per
dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (1);
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (1);
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
La violazione di tale
obbligo determina lievi sanzioni amministrative.
Ma anche a
prescindere dalle sanzioni, che l'acquisto dei dispositivi sia onere economico
a carico del Datore è circostanza che si deduce pacificamente scorrendo anche
l'art. 2087 del Codice Civile, il quale,
determinando a carico del Datore di Lavoro, la piena responsabilità per la
Sicurezza dei lavoratori subordinati, include senza possibilità alcuna di
dubbio ed equivoco l'imputazione dei relativi oneri di spesa per la Sicurezza.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Vai alla Pagina FB
Vai alla Pagina FB
https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=tshttps://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts
Nessun commento:
Posta un commento