Quesito:
Sono un Imprenditore dei servizi
operante in un Centro Benessere che non se la passa molto bene.
Le mie Dipendenti hanno
disconosciuto in blocco e per protesta il "piano ferie" deciso a
febbraio: dicono, cioè, che, configurando questo un periodo di sostanziale
blocco dell'attività, prefigura soluzioni loro sgradite di riduzione
dell'orario e del personale che verosimilmente andranno a regime.
Posso indurre le mie Dipendenti a più
miti consigli?
Grazie
Risposta:
Dal punto di vista della sostanza, la
Sua scelta di far godere le ferie al personale in un periodo, che coincide con
un rallentamento dell'attività lavorativa, è inceppebile sia in punto di
diritto sia in punto di fatto.
E comunque le ferie, in quanto
retribuite a carico del Datore, costituiscono soluzione molto favorevole per il
Personale.
Resta, comunque, da sciogliere un
aspetto equivoco che sorge dalla medesima qualificazione delle ferie come
"diritto": in forza di questa qualificazione (che, tra l'altro,
discende dalla confezione letterale del medesimo testo costituzionale), e in
assenza di disposizione diversa di CCNL, prevale la regola secondo cui le ferie
sono decise di comune accordo tra Azienda e Lavoratore.
Il Lavoratore, per giurisprudenza
costante, deve essere coinvolto, per così dire, da "protagonista"
nella programmazione delle ferie (vedi Corte d'Appello di Firenze 03
luglio 2007), perchè, disponendo delle ferie, è di lui che si tratta e della
sua persona: non si contano, infatti, le pronunce legislative che qualificano il
periodo di ferie come periodo funzionale alla re-integrazione delle energie
psico-fisiche del Dipendente: naturale che questi sia coinvolto nella
programmazione delle ferie medesime.
Se quanto detto vale come indicazione di
carattere generale, resta fermo, però, che il Dipendente non può rifiutare il
periodo feriale proposto dal Datore con finalità eminentemente
"ostruzionistiche", di "ostacolo", come ci sembra stia
avvenenndo nella Sua Azienda, in cui tutti i Dipendenti in blocco,
si direbbe, stanno rifiutando il "piano ferie" deciso dal Datore
di Lavoro.
Va da sè, infatti, che i Lavoratori non
possono alla fine essere di ostacolo ad una prerogativa fondamentale del Datore
di Lavoro, in quanto responsabile ultimo dell'organizzazione stessa
del luogo di lavoro: la prerogativa, cioè, di decidere modi e tempi di presenza
dei Lavoratori in Azienda.
Tale atto dei Dipendenti, oltre a
violare una comune regola di "buona fede contrattuale" ex. art. 1375 Codice
Civile, viola l'art. 2104 del Codice Civile, venendo meno, in questo caso,
i Lavoratori all'obbligazione contrattuale di salvaguardare le prerogative
gerarchiche del Datore di Lavoro. E' opportuno valutare i margini a Sua
disposizione per censurare i Dipendenti esercitando azione disciplinare.
Cordialità.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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