Ci teniamo a raccomandare massima attenzione alle
Aziende che avessero in animo di costituire rapporti di tirocinio non
curriculare.
L'attuale fase è una fase contrassegnata
dal caos normativo: a seguito della sentenza 287/2012 della Corte
Costituzionale, in assenza di regolamentazione regionale, appare davvero
difficile istituire un tirocinio.
In questo quadro, lo stesso Interpello
20/2013 del Ministero del Lavoro, invece di contribuire alla chiarezza, sembra
portare acqua al "partito" del caos.
Vediamo insieme perchè.
Nell'Interpello nr. 20/2013, il
Ministero del Lavoro ha preso posizione relativamente ad una fattispecie
effettivamente bisognosa di specifiche e chiarimenti, la normativa applicabile
ai tirocini svolti nell'ambito delle Ambasciate.
Tralasciamo la specifica trattazione del
caso, e dirigiamoci subito nell'esame della regula iuris enunciata
dal Ministero, per il caso di ritenuta applicazione della normativa
giuslavoristica interna sui tirocini:
In questa ultima ipotesi, tuttavia, non
essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento del soggetto
ospitante (ambasciata), appare possibile configurare una fattispecie di
tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto
promotore e il soggetto
ospitante, nonché sulla base del
progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle
tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale
(art. 18, L. n. 196/1997 e D.M. 142/1998), così come del resto in parte già
chiarito con risposta ad interpello n. 7/2010 in materia di tirocini “atipici”.
Nei fatti, il Ministero pare determinare
la ripresa all'interno dell'ordinamento italiano di norme come l'art. 11 DL
138/2011 e l'art. 18 l. 196/1997, che in un certo senso erano state
"espulse" dalla Corte Costituzionale, che aveva riconosciuto in
materia di tirocini non curriculari la competenza esclusiva delle Regioni.
Come dire: la norma "espulsa"
dalla Consulta, uscita dalla porta, ritorna dalla finestra!
E' un modus agendi molto
opinabile, che presenta alcuni seri profili di criticità (e forse anche di
illegittimità) almeno sotto due punti di vista:
a) Innanzitutto, si lascia apprezzare
la non esattezza e appropriatezza del rinvio all'Interpello 07/2010, sui cd
"tirocini atipici", come "norma suppletiva" per
l'individuazione della disciplina applicabile di deafult, ossia in
assenza a regolamentazione regionale. Tale atto, infatti, si riferiva a
tirocini a tirocini abilitati da ONLUS etc. a favore di soggetti bisognosi di
interventi terapeutici e reinserimento sociale: presupposti che non paiono,
almeno prima facie, congruenti con l'ipotesi normale dei cd
"tirocini curriculari";
b) In secondo luogo, l'Interpello
ministeriale non pare proprio sincrono con le Linee Guida approvate
presso la Conferenza Stato-Regioni il 24/01/2013, che, al par. 14, vincola gli
organi ispettivi del Ministero del Lavoro ad agire, solo dopo che le singole
Regioni avranno recepito le Linee Guida. Il che pare presupporre
l'esistenza, prima del recepimento delle Linee nelle leggi
regionali, di un autentico "vuoto normativo", che parrebbe
determinare la preclusione assoluta all'attivazione dei tirocini.
Per altro, la risoluzione di ogni dubbio
è resa difficile dall'assenza di una chiara indicazione di diritto transitorio
da parte della l. 92/2012; con questo, abbiamo più di un motivo per dubitare
che l'indicazione ministeriale possa valere come pacifico diritto transitorio
medio tempore, dato che le soluzioni ivi adottate appaiono del tutto
"extra-vaganti" rispetto alle Linee Guida.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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