Quesito:
Ad una Lavoratrice madre, è stato
impedito dal Datore di fruire del permesso per lutto ex dm 278/2000, per il
figlio nato morto dalla gravidanza. E' corretto questo modo di procedere?
Risposta:
Premettiamo che fatichiamo a comprendere
il motivo per cui una Lavoratrice madre, in queste condizioni, dovrebbe
richiedere il permesso per lutto, quando essa è tutelata da astensione
obbligatoria per l'intero periodo che è comunque garantito, anche dopo la
gravidanza, ove il bimbo nasca morto.
Dato atto di questa carenza
nell'esposizione del quesito, siamo comunque ad evidenziare alcune note che
crediamo utili per chiarire "in punta di diritto" i termini del
problema.
Abbiamo fondati motivi per ritenere che
i casi in cui il neonato nasca morto o venga a morire immediatamente dopo il
parto, siano esclusi dalla tutela ex dm 278/2000, per alcuni ordini di ragioni.
Innanzitutto, il caso del "neonato
nato morto" è fattispecie sicuramente estranea all'art. 01 dm 278/2000 che
si riferisce ad un evento di "decesso" del congiunto, quale
evidentemente non è il caso cui ci si sta riferendo. In secondo luogo,
nell'ipotesi di bambino nato immediatamente dopo il parto, quindi in periodo
coperto da astensione obbligatoria, lì non può aver luogo la concessione dei
permessi, per il semplice motivo che il rapporto di lavoro è già sospeso in
forza delle disposizioni a tutela della maternità.
Fatichiamo evidentemente a concepire
forme alternative di astensione del lavoro della Lavoratrice madre, a queste
condizioni.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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