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lunedì 1 luglio 2013

IL LAVORO A CHIAMATA AL RESTYLING DEL DL LAVORO LETTA-GIOVANNINI

Il lavoro intermittente ha subìto alcuni interventi marginali, ma non piccoli di ristrutturazione ad opera del DL Lavoro (nella versione attuale, non ancora però convertita in legge e, perciò, passibile di modifiche).
Innanzitutto, si lascia apprezzare la "novella" all'art. 34 D.lgs. 276/2003 introdotta dall'art. 07.02°comma lett.a) DL Letta-Giovannini:

"In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.”.

In attesa di chiarimenti ministeriali, questa disposizione pare lasciarsi apprezzare come disposizione di chiusura destinata a limitare temporalmente il ricorso al lavoro intermittente "in ogni caso" (quindi, stante la lettera della legge, non solo con gli infra 25enni o gli ultra 55enni, ma anche nei casi ex. art. 40 D.lgs. 276/2003 e nei casi individuati dalla contrattazione collettiva per "periodi predeterminati dell'anno") per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. 
Disposizione tutt'altro che chiara nel significato operativo, specie nel rapporto "giorni lavorativi"/"anni solari", ma che, a mio modesto avviso, è un tentativo di delimitare l'uso e la funzione del lavoro a chiamata (che è per eccellenza discontinuo e intermittente) fissando parametri di durata congrui: chè diversamente un suo utilizzo indiscriminato e alla mera discrezione datorile diverrebbe un utilizzo abusivo di un rapporto sostanzialmente part time verticale, quindi, con tutt'altra tipologia di disponibilità e con danno conseguente del lavoratore da "lavoro a comando"  e lesione del tempo libero risarcibile (sull'argomento, vedi il Ns. post che esaminava il caso alla luce del Vademecum: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/06/quando-il-lavoro-chiamata-e-part-time.html).
Ma se questa è la ratio che appare abbastanza pacifica, non ne è ancora chiara la declinazione operativa (come considerare, ad esempio, il triennio: mobile? etc.), per la quale occorrerà attendere i chiarimenti del Ministero.
Al momento, si segnala la prima, ma autorevole interpretazione del sito www.dplmodena.it:

"Da quanto appena detto si ritiene (in attesa di chiarimenti amministrativi) che le 400
giornate siano riferibili al datore di lavoro che utilizza il lavoratore e non al numero delle giornate di 
quest’ultimo effettuate presso più datori di lavoro mentre per quel che riguarda il computo il comma 8
dell’art. 7 afferma chiaramente che le 400 giornate (che sono di prestazione effettiva) si calcolano a partire 
dal 28 giugno 2013". 

Un'altra modifica, già molto discussa, è la seguente:

All’articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro”.

La norma è intesa chiaramente a incidere sul campo di applicazione della sanzione amministrativa introdotta dalla l.92/2012 per tutti i casi di mancata comunicazione del valore da  € 400 a € 2.400.
Dal tenore attuale, la disposizione pare di difficile classificazione.
La norma non ha evidentemente introdotto una forma di esonero dalla sanzione per i casi di "caso fortuito", "forza maggiore" (per scriminare queste circostanze ai fini dell'esonero dalla sanzione amministrativa sarebbero bastati i comuni principi desumibili dalla l. 689/1981). L'impressione è che, in analogia con altre disposizioni (vedi Collegato Lavoro) la norma abbia agito per rimodulare la prova dell'elemento soggettivo prevedendola per i casi di "colpa grave/cosciente" del Datore in difetto di comunicazione per tutti i casi in cui il datore di lavoro sia in regola con il versamento dei contributi rilevabile dalla documentazione: in questo senso (vedi sito DPL Modena) si presume che non abbia una sorta di volontà fraudolenta.
Ma non si può escludere che la norma abbia inteso dire altro.
Per un possibile caso di interesse rispetto alla citata modifica, ma a titolo di mera suggestione e prima valutazione, possiamo rimandare ad un caso qui trattato di una "chiamata" nei Pubblici Esercizi: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/03/comunicazione-lavoratori-intermittenti.html.
La razionalizzazione, però, sarebbe stata completa se invece di agire su queste macchinosi adempimenti il legislatore avesse disposto l'esonero dalla comunicazione di quei Datori che avessero provveduto ad indicare già nell'UNILAV le fasce dettagliate di chiamata, aggravando la sanzione in caso di dichiarazione non vera.
Naturalmente, occorre valutare attentamente le tempistiche di entrata in vigore del DL.
L'art. 13 al riguardo dispone:

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Le citate norme, pertanto, sono da considerarsi in vigore (ma sul punto raccomandiamo vigilanza) dal 29/06 us, giorno della pubblicazione del DL.
Con una modifica introdotta nella legge n. 92/2012 ( art. 1, comma 22) viene prorogata la data di scadenza dei contratti di lavoro intermittente per le ipotesi già disciplinate dal vecchio art. 37 della legge n. 276/2003 (fine settimana, periodo delle ferie estive, vacanze pasquali e natalizie) già fissata al 17 luglio 2012: ora il nuovo termine il 1° gennaio 2014 (comma 5).
Va, infine, ricordato che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 27 del 27 giugno 2013, a firma congiunta dei Direttori Generali per l’Attività Ispettiva e per il Mercato del Lavoro, ha fornito le modalità operative relative alla “chiamata” ed alla comunicazione stabilite dal D.M. 22 marzo 2013 che entra in vigore il 3 luglio 2013.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti ed eventuali assestamenti.

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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