Tirocini,
si cambia: maggiore qualificazione del percorso formativo, obbligo di
corrispondere al tirocinante una indennità mensile di almeno 450 euro,
contrasto ai possibili utilizzi elusivi di questo strumento.
L’Assemblea
legislativa ha approvato il 16 luglio il progetto di legge della Giunta
regionale in materia di tirocini.
Il
provvedimento, che attua le linee guida nazionali, prevede tre differenti
tipologie di tirocinio, ciascuna delle quali con proprie finalità e
destinatari.
1. TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: finalizzati ad agevolare le scelte professionali e
l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra la formazione
(scuola/università/formazione professionale) e lavoro, attraverso una
formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono le
persone che hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi.
Durata massima: 6 mesi.
2. TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO
rivolti principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, ma attivabile anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali.
Durata massima: 12 mesi.
3. TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
in favore di persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale (art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Durata massima: 12 mesi.
Durata massima: 6 mesi.
2. TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO
rivolti principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, ma attivabile anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali.
Durata massima: 12 mesi.
3. TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
in favore di persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale (art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Durata massima: 12 mesi.
La
legge entrerà in vigore dal 16 settembre 2013.
Approfondimenti sul portale della Regione Emilia-Romagna:
- www.regione.emilia-romagna.it/ notizie/2013/giugno/
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