Post tratto dal link: http://www.augea.it/rateazioni-dei-debiti-contributivi-il-nuovo-regolamento-8449.html
Per fronteggiare la scarsa liquidità finanziaria delle
imprese, che si ripercuote inevitabilmente sulla regolarità di pagamento, è
stato approvato in data 9 maggio 2013 il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi,
che ad oggi risulta l’unico riferimento normativo in materia.
Quest’ultimo regola il
procedimento amministrativo con il quale dovranno essere gestite le istanze di
pagamento in forma dilazionata.
Affinché il contribuente possa
ottenere il pagamento in forma dilazionata delle proprie partite a debito dovrà
presentare un’unica domanda, comprensiva di tutti i debiti
contributivi accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa.
La normativa sottolinea che per “debiti contributivi in fase
amministrativa” s’intendono i crediti vantati da tutte le Gestioni
amministrate dall’Inps incluse, a partire da gennaio 2012, quelle di Indap e
Enpals.
Le rateazioni di tali debiti
possono esser concesse per un massimo
di 24 mesi, termine estendibile, previa richiesta al Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali, fino a 36 rate; in casi particolari
quest’ultimo, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, può
dilazionarlo fino a 60 mensilità.
La domanda sarà necessariamente
presentata in via telematica e il contribuente dovrà indicare sia l’importo
complessivo del debito da rateizzare, sia quello ripartito per ciascuna delle
Gestioni interessate, sulla base delle quali verrà calcolato il piano di ammortamento.
Le partite oggetto di rateazione
potranno inoltre essere integrate con quelle delle quali si sia avuta
conoscenza in un momento successivo rispetto all’emissione del piano stesso.
Il parziale o mancato pagamento
della prima rata entro
il termine prestabilito avrà come effetto l’annullamento del
piano emesso e questo precluderà al contribuente la possibilità di richiedere
una nuova istanza di rateazione.
Il mancato pagamento di due rate
mensili consecutive
comporterà invece l’immediata revocadella rateazione accordata e i residui
crediti saranno richiesti al contribuente mediante Avviso di Addebito.
Per maggiori dettagli in merito
alla procedura da adottare si rimanda alla Circolare n.108 del 12/07/2013.
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