Il DL lavoro prevede, all'art. 09, una disposizione per salvaguardare e sanare parzialmente la posizione di molti immigrati extra-UE che non sono riusciti ad ottenere la regolarizzazione con le precedenti "sanatorie".
Il DL, in particolare, prevede che, in caso di rigetto della domanda di emersione per cause imputabili esclusivamente al Datore di Lavoro (es. assenza/insufficienza di reddito), il Lavoratore straniero ha titolo per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della validità annuale, con conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati al suo soggiorno illegale.
Resta sempre a carico del Lavoratore l'onere di documentare gli altri requisiti previsti dalla normativa: l'originale del pagamento degli € 1.000, alloggio idoneo, presenza in Italia antecedente il 31/12/2011.
Restiamo in attesa di aggiornamenti e chiarimenti
A cura di Studio Francesco Landi, CDL Ferrara
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