AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




venerdì 26 luglio 2013

SGRAVIO ALIQUOTA AGGIUNTIVA ASPI

Quesito:
Ho letto i Vs. post sulla contribuzione aggiuntiva ASpI in caso di lavoro a termine, ma volevo chiarimenti in merito allo sgravio contributivo in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Grazie.

Risposta:
Complessivamente, ne consegue che l'aliquota complessiva di finanziamento dell'ASpI, in caso di assunzione di lavoratori a termine, si assesta a 3.01% (1.61%+1.40%).
Tale aliquota aggiuntiva è, però, recuperabile nel limite delle ultime 06 mensilità e decorso il periodo di prova:

a) Dai Datori di Lavoro in genere, qualora al termine il contratto venga trasformato a tempo indeterminato entro la scadenza;
b) Dai Datori di Lavoro che provvedano alla stabilizzazione del personale assunto a termine entro il mese successivo alla scadenza (si tratta di un'ipotesi non nominalmente prevista nella legge, ma "dedotta" dall'INPS per motivi pratici di "continuità contributiva").

Per i Datori di Lavoro assumono il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 06 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, la restituzione avviene detraendo dalle contribuzioni relative alle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.


In sintesi, come precisato dall'INPS, la restituzione integrale del contributo aggiuntivo (06 mesi) potrà avvenire solo in caso di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, nonchè nell'ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine (vedi esempio allegato).

Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Vai alla Pagina FB
https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=tshttps://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts


Nessun commento:

Posta un commento