Quesito:
Se l'apprendista non apprende può il datore di lavoro non riconoscere il
passaggio di livello intermedio?
Risposta:
Dalla legge 25/1955 al dlgs 276/2003 fino al D.lgs 167/2011, e' fermo il
principio che l'apprendista deve apprendere. Il mancato apprendimento che sia
dovuto a responsabilità' del l'apprendista e' passibile di sanzione
disciplinare. Quanto alla progressione, occorre vedere il CCNL di riferimento.
Al momento, io non conosco regole collettive che subordino l'avanzamento
dell'apprendista n termini di inquadramento economico nella fase intermedia,
poiché' usualmente il CCNL fissa la progressione in automatico al decorso di un
certo periodo di permanenza contrattuale (se. 1 anno e mezzo di rapporto). Solo
a fine rapporto e' permesso al datore di negare la qualificazione con il più
ampio potere possibile, addirittura il recesso ad mutui ex. Art. 2118 codice
civile, prima no. In questi casi, se nel corso del rapporto, il datore di
lavoro si accorge che l'apprendista non è' in grado di reggere l'avanzamento
superiore, e' opportuno valutare il licenziamento per giusta causa, avendo cura
di documentare accuratamente la colpa dell'apprendista e la coerenza degli
addebiti rispetto al percorso formativo (e' evidente, infatti, che in questi
casi, per evitare cattive sorprese, il datore deve essere immune da possibili
addebiti di aver utilizzato l'apprendista in modo improprio).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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