AI LETTORI E FREQUENTATORI DEL SITO FACCIAMO I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E DI FELICE 2014.
TORNEREMO AD AGGIORNARE IL BLOG CON L'ANNO NUOVO, CON LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA'.
Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
AVVERTENZA
AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI" GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.
NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.
IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.
NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.
martedì 24 dicembre 2013
giovedì 19 dicembre 2013
TREDICESIMA MENSILITA' E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Caso:
Lavoratore in Cassa Integrazione a zero ore dal 01/01/2013 al 31/03/2013.
Per il residuo periodo, ha regolarmente prestato attività lavorativa. Percepisce
una retribuzione lorda pari a € 2.400. Come influisce la gestione della CIG
sulla gestione della 13ma mensilità?
Risposta:
A fronte di questa situazione, gli oneri di 13ma mensilità
andranno così ripartiti tra Datore di Lavoro e INPS.
In capo al Datore di Lavoro, spetterà la corresponsione nel
mese di dicembre 2013 di una tredicesima pari ad € 1.800 [€
2.400-(2.400/12)*3].
Per i tre mesi di Cassa Integrazione, lo stesso Lavoratore
percepirà dall'INPS un'indennità pari all'80% della retribuzione, comprensiva
del rateo di 13ma mensilità. Tuttavia, l'applicazione dei massimali per la
liquidazione della CIG comporta sovente la perdita proprio della quota parte di
mensilità aggiuntiva da ricomprendere nell'indennità.
Diversa, e più articolata, è l'ipotesi della Cassa
Integrazione ad orario ridotto.
In questo caso, infatti, maturano due quote di tredicesima:
la prima, corrisponde alle ore effettivamente prestate o comunque riferite ad
eventuali assenze tutelate; la seconda si riferisce alle ore non lavorate, per
effetto della riduzione d'orario, a causa della Cassa Integrazione e beneficerà
della parziale integrazione salariale.
Per quantificare l'ammontare della 13ma mensilità che il
Datore di Lavoro deve corrispondere al Lavoratore, è possibile fare riferimento
al coefficiente rappresentato dalle ore lavorabili nell'anno.
Sul punto, occorre tuttavia aggiungere come l'INPS sia
intervenuto un anno fa attraverso un messaggio (num. 17610/2012), avente ad
oggetto la Domanda di autorizzazione CIGO industria, con particolare riguardo
alla compilazione del flusso UNIEMENS ed alle modalità di calcolo della
prestazione.
Con questo ultimo messaggio, l'INPS ha voluto, tra l'altro,
esplicare gli elementi e l'algoritmo utilizzati dal medesimo Istituto per il
calcolo della prestazione nei casi di comunicazione dei dati relativi ai periodi
di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tramite il flusso UNIEMENS
(affrontati dall'Istituto attraverso la Circolare 13/2011).
Per i riflessi del "massimale CIG" sulla 13ma a carico dell'INPS vedi il post di questo Blog: http://costidellavoro.blogspot.it/2013/12/cig-carico-dellinps-la-tredicesima.html).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
ACCERTAMENTO TECNICO-PREVENTIVO: PER QUALI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI SI APPLICA?
AVVERTENZA: Nel post di gennaio scorso, parlammo dell'accertamento tecnico-prevetivo come nuovo strumento per il contenzioso previdenziale (link:http://costidellavoro.blogspot.it/2013/01/accertamento-tecnico-preventivo-ex-art.html). Inizieremo da ora a trattare alcuni quesiti relativi a casistiche specifiche.
Quesito:
A quale tipologia di prestazioni per invalidità si applica
l'accertamento tecnico preventivo ex. art. 445bis Codice di Procedura
Civile?
Risposta:
L'art. 445bis CPC connette la procedura
dell'accertamento tecnico preventivo alle "controversie in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè pensione di
inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 nr.
222".
Conseguentemente, detta procedura non è applicabile alle
seguenti fattispecie (in quanto non richiamate):
a) Pensione di vecchiaia anticipata a favore degli
invalidi all'80% (art. 01.08°comma D.lgs. 503/1992);
b) Pensioni ai superstiti in favore dei soggetti maggiorenni
inabili ex. art. 13 DRL 14/04/1939 nr. 636;
Non si può escludere che detta esclusione possa cadere, in
caso di pronuncia di illegittimità costituzionale.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
UNA TANTUM COCOPRO DISOCCUPATI ENTRO IL 31/12
Dal 01 gennaio 2013, ai collaboratori coordinati e
continuativi "a progetto" iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS,
compete un'indennità una tantum in presenza di una serie di requisiti
congiunti definiti ex. art. 02.51°comma l. 92/2012, Circ. INPS 38/2013, Msg INPS
16961/2013):
a) Aver operato, nel corso dell'anno
precedente, in regime di mono-committenza;
b) Avere conseguito l'anno precedente un
reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite
di € 20.000, annualmente rivalutato, derivante unicamente da prestazioni di
collaborazioni a progetto. Nel computo del reddito, rientra anche la prestazione
INPS erogata in caso di maternità indennizzata al Collaboratore;
c) Con riguardo all'anno di riferimento
(2013, nel ns caso), deve risultare accreditato, presso la Gestione Separata
INPS, un numero di mensilità non inferiore ad uno (pari per il 2013 a €
354.75);
d) Avere avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto non indennizzato di almeno due mesi nell'anno precedente;
d) Avere avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto non indennizzato di almeno due mesi nell'anno precedente;
e) Risultare accreditato nell'anno
precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione Separata INPS,
compresi gli accrediti figurativi, a fronte di periodi di assenza per maternità
obbligatoria (pari nel 2012 a € 1.379,53).
Le domande interessano, pertanto, l'anno di riferimento 2013
e, quindi, si riferiscono ai collaboratori a progetto che maturino il requisito
di cui alla lettera c) e presentino entro l'anno domanda all'INPS.
Sono escluse le collaborazioni intercorse con la PA, nonchè i
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata a vario titolo, ma non inquadrabili
nell'ambito di applicazione dei contratti di collaborazione "a progetto"
(assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio e cococo senza
progetto).
Inoltre, il requisito della "monocommittenza" va riferito al
2012, a differenza della previgente disciplina, ed essa deve essere garantita
con lo stesso Committente per tutto l'anno precedente a quello in cui viene
presentata la domanda di prestazione. In particolare, la "monocommittenza"
sussiste anche se nel corso dello stesso anno (nel ns caso, il 2012), il
Lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione, purchè con il medesimo
Datore di Lavoro (Circ. INPS 38/2013).
Per quanto attiene al requisito della disoccupazione, la
legge richiede un periodo ininterrotto di almeno 02 mesi, in relazione all'anno
di riferimento 2013, deve sussistere nell'anno 2012. Si deve trattare di stato
di disoccupazione acquisito presso il Centro Provinciale per l'Impiego, a cui il
Collaboratore ha rilasciato la prevista dichiarazione "di disponibilità" alla
ricerca di un'altra occupazione.
Nella domanda relativa all'anno di riferimento 2013, e solo
per quest'anno, in sede di prima applicazione, il richiedente deve dichiarare
l'assenza di contratto di lavoro per almeno 02 mesi nell'anno 2012 (Circ. INPS
38/2013). Pertanto, solo per quest'anno, anzichè sussistere i 02 mesi minimi di
disoccupazione nell'anno 2012, è sufficiente che il collaboratore dichiari di
essere rimasto senza contratto di lavoro per almeno 02 mesi ininterrotti
nell'anno 2012, purchè tale periodo non sia stato indennizzato (Mes. INPS
16961/2013). Ciò in pratica significa che il richiedente, all'atto della
presentazione della domanda, può essere anche occupato.
La domanda di prestazione deve essere presentata dal
collaboratore entro il 31/12 dell'anno di riferimento, salvo che il requisito di
almeno 01 contributo mensile accreditato nella Gestione Separata INPS venga
maturato nel mese di dicembre 2013, perchè in questo caso il termine di
presentazione della domanda, relativa all'anno di riferimento, è prorogata fino
al31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento e, quindi, al
31/01/2014.
La presentazione delle domande, oltre che le consuete
modalità (invio cartaceo con raccomandata) può essere effettuata in via
telematica tramite web per utenti in possesso di PIN dispositivo (mod.
CoCoPro 2013).
L'importo della prestazione è pari per il 2013 (anche per il
2014 e 2015) al 7% (5% nelle annualità successive) del minimale annuo del
reddito in vigore per Artigiani e Commercianti iscritti alla relativa Gestione
Previdenziale INPS, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità
accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Es.
Minimale INPS Commercianti/Arginani per il 2013: €
15.357.
08 mensilità accreditate l'anno precedente e 04 non coperte
da contribuzione
Indennità pari a € 4.299.96 (15.357 x 7% = 1.074,99 x 4=
4.299, 96).
La prestazione è liquidata dall'INPS:
-in un'unica soluzione, se l'importo della prestazione è pari
o inferiore a € 1.000;
-in importi mensili pari o inferiori a € 1.000, se l'importo
della prestazione è superiore a € 1.000.
La prestazione è soggetta a tassazione separata ex. art. 17
TUIR. In attesa della procedura definitiva, si applica l'aliquota del 23%
sull'importo o sugli importi da erogare.
Rispetto all'esempio precedente, l'indennità verrà erogata in
quattro rate di € 1.000 cad., più una quinta per il residuo di € 299.96.
L'erogazione dell'indennità oltre il 120° giorno dalla data
della domanda comporta la corresponsione degli interessi legali.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
mercoledì 18 dicembre 2013
TREDICESIMA MENSILITA' E OPERAI DELL'EDILIZIA
Come si determina la 13ma mensilità per gli Operai del settore
Edilizia?
Risposta:
Per questa tipologia di soggetti, il trattamento economico
spettante per la gratifica natalizia e le ferie viene assolto dall'impresa
attraverso la corresponsione di una maggiorazione -cd. accantonamento lordo-
pari al 18,50% (di questo, il 10% a titolo di gratifica natalizia e l'8,5% a
titolo di ferie), calcolata su paga base, ex indennità di contingenza, EDR,
indennità territoriale di settore, maggiorazione per capisquadra, per tutte le
ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per la
festività (esclusa quella del 4 novembre).
Gli importi così calcolati devono essere accantonati - al
netto delle ritenute di legge- dalle imprese presso la Cassa Edile di
riferimento, secondo un criterio convenzionale.
L'ammontare dell'accantonamento corrisponde, in genere,
all'applicazione della percentuale del 14,20% calcolato sulla stessa base
imponibile prevista per il calcolo della maggiorazione.
Nel caso di infortunio o malattia professionale, le
percentuali , rispettivamente di maggiorazione o accantonamento, di entità
diversa stabilita a livello territoriale dalle singole Casse Edili.
Le Casse Edili erogheranno agli Operai -in genere due volte
l'anno- le quote dovute a titolo di gratifica natalizia.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
IMPORTANTE!!!!! MODIFICATO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE
di Claudio Caldognetto
Con il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n.292 del 13.12.2013 il tasso di interesse legale è sceso di 1,5 punti passando dal 2,5% al 1% con decorrenza 1.1.2014.
Nella tabella che segue sono riepilogate le misure del tasso nel corso degli anni:
Dal
|
Al
|
Interesse legale
|
Riferimento normativo
|
21.04.1942
|
15.12.1990
|
5%
|
Articolo 1284 Codice Civile
|
16.12.1990
|
31.12.1996
|
10%
|
Legge 26 novembre 1990, n. 353
|
01.01.1997
|
31.12.1998
|
5%
|
Legge 23 dicembre 1996, n. 662
|
01.01.1999
|
31.12.2000
|
2,5%
|
D.M. 10 dicembre 1998
|
01.01.2001
|
31.12.2001
|
3,5%
|
D.M. 11 dicembre 2000
|
01.01.2002
|
31.12.2003
|
3%
|
D.M. 11 dicembre 2001
|
01.01.2004
|
31.12.2007
|
2,5%
|
D.M. 1 dicembre 2003
|
01.01.2008
|
31/12/2009
|
3%
|
D.M. 12 dicembre 2007
|
01/01/2010
|
31/12/2010
|
1%
|
D.M. 4 dicembre 2009
|
01/01/2011
|
31/12/2011
|
1,5%
|
D.M. 7 dicembre 2010
|
01/01/2012
|
31/12/2013
|
2,5%
|
D.M. 12 dicembre 2011
|
01/01/2014
|
1%
|
D.M. 12 dicembre 2013
|
La misura del saggio di interesse tocca una serie di problematiche fra le quali:
A) Locazioni
Il
deposito cauzionale (massimo tre mensilità di canone) è fruttifero di
interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine
di ogni anno (art. 11 e art. 41 L. 392/1978 anche per le locazioni non
abitative).
In
caso di azienda concedente che ha ricevuto il deposito cauzionale
compete l’obbligo di rilevare contabilmente sia gli interessi passivi,
che dovrà pagare al conduttore, che quelli attivi che matureranno a
proprio credito qualora avesse attivato un deposito bancario a questo
scopo. In entrambi i casi l’imputazione avverrà per competenza. Inoltre
l’impresa concedente dovrà rilevare il debito per il deposito
cauzionale. E’ infatti vietata dal principio contabile n. 22
l’indicazione del deposito ricevuto fra i conti d’ordine. L’impresa
conduttrice (inquilino), dovrà, invece, rilevare il credito per cauzioni
erogate (BIII2 e non nei Conti d’Ordine), nonché imputare per
competenza gli interessi attivi maturati a suo favore per effetto del
deposito cauzionale. Si ricorda che è consentito al conduttore di
sostituire il deposito cauzionale con una fidejussione bancaria o
assicurativa di pari importo a favore del concedente, purché ciò sia
previsto dal contratto di locazione. In tal caso non deve essere fatta
alcuna rilevazione di interessi, ma solo la rilevazione nei conti
d’ordine della fidejussione prestata come previsto dal principio
contabile n. 22
B) Interessi diversi da quelli per ritardati pagamenti di transazioni commerciali
Sia
in caso di mora del debitore (art. 1224 Cod. Civ.) che in caso di
interessi compensativi (art. 1282 Cod. Civ.), il medesimo deve pagare
gli interessi al tasso legale anche se non erano stati previsti o
pattuiti precedentemente. Se la misura degli interessi è superiore a
quella del saggio legale essa deve essere determinata per iscritto;
C) Ravvedimento operoso
Il
D.Lgs. 472/1997 prevede che in caso di ravvedimento operoso per tardivi
e omessi versamenti di imposte, oltre alla sanzione amministrativa,
sono dovuti anche gli interessi al tasso legale. Ciò comporta che il
contribuente che intenda regolarizzare un omesso o insufficiente
versamento nel 2014 dovrà calcolare gli interessi del 2,5% fino al
31/12/2013 e dell’1% dal 01/01/2014 fino alla data di effettivo
pagamento;
D) Sanzioni civili ridotte dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L.
L’I.N.P.S.
e l’I.N.A.I.L. attuano una particolare procedura di calcolo delle
sanzioni e degli interessi in caso di violazioni contributive. Tale
procedura si basa sul TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento U.E.) cui
viene aggiunta una maggiorazione. E’ prevista anche la riduzione delle
sanzioni così calcolate. Non viene utilizzato il tasso legale, però si
deve tener presente che con la circolare n. 158 del 2013 l’Istituto ha
precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il limite massimo della citata riduzione non può essere
inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il
tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la
riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la riduzione minima
sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Il TUR attualmente è dello 0,25% (delibera BCE del 07/11/2013). Per l’I.N.A.I.L. si rimanda alla circolare 54 del 2013.
E) Somme dovute a seguito di cause giudiziarie
In
caso di controversie in materia civile, assicurativa e del lavoro sono
dovuti gli interessi legali. In particolare per i crediti di lavoro il
giudice, in base all’art. 429 C.P.C., deve determinare il maggior danno
subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito e gli
interessi legali.
F) Versamento di somme dovute in situazioni pre-contenziose ( accertamento con adesione, adesione al PVC, conciliazione giudiziale, ecc.).
G) Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie
La
modifica del saggio degli interessi legali ha effetto diretto sul
calcolo dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a
vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo Unico
approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni.
Si ricorda che invece:
· debiti
e crediti tributari, rateizzazione dei versamenti di imposte e rimborsi
di imposte hanno proprie e articolate misure di interessi;
· gli
interessi di mora automatici per ritardi nei pagamenti delle
transazioni commerciali sono soggetti alla particolare normativa del
D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, e vengono fissati
con un Comunicato del Ministero dell’Economia e Finanze pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale;
· gli
interessi sui finanziamenti erogati dalle imprese ai propri dipendenti
costituiscono fringe benefit nella misura del 50% della differenza fra
il tasso ufficiale di riferimento (TUR) e il tasso applicato
dall’impresa (art. 51, co. 4 lett. B del Tuir);
· in
caso di omessi o ritardati pagamenti di contributi previdenziali
all’INPS e di premi assicurativi all’INAIL è dovuto il tasso ufficiale
di riferimento (TUR vedi sopra) maggiorato di 5,5 punti.
CIG A CARICO DELL'INPS: LA TREDICESIMA CORRISPOSTA FINO AL MASSIMALE
Quesito:
L'anno passato sono stato in CIG a zero ore per 06 mesi. Come
mai, l'INPS mi ha corrisposto una quota tanto piccola di 13ma? Non doveva
spettarmi per legge la 13ma finanziata dall'INPS? Grazie.
Risposta:
Il messaggio INPS 11110/2006 ha chiarito che la 13ma in caso
di CIG a "zero ore" è rimborsabile sì dall'INPS, ma nei limiti del massimale.
Per questo, non è infrequente che le quote di 13ma o 14ma a carico dell'INPS non
vengano rimborsate.
In concreto, pertanto, possono verificarsi le seguenti
ipotesi:
a) Integrazione salariale (80% retribuzione
globale) è superiore al massimale: In questo caso, le quote di
mensilità aggiuntive non sono integrabili per le ore di intervento della CIG, in
quanto, per tali ore, è già stato corrisposto l'importo massimo;
b) Integrazione salariale (80%
retribuzione globale) è inferiore al massimale: In quest'ipotesi, le
quote di 13ma mensilità sono integrabili sino al raggiungimento del
massimale.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
IL DIPENDENTE INSTALLA "EMULE" SUL PC AZIENDALE (ABUSIVAMENTE) E CANCELLA DATI AZIENDALI? NON PO PUOI LICENZIARE!
Lascia davvero allibiti una recentissima sentenza della Cassazione
(sent. 26/11/2013 nr. 26397) con la quale è stato dichiarato illegittimo
il licenziamento di un Dipendente, che, in violazione di disposizioni
espresse aziendali, aveva installato Emule sul PC Aziendale.
A dare retta a DE FAZIO, commentatore della relativa sentenza ne Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore del 13 dicembre 2013, la sentenza è stata cassata per gravi errori procedurali, davvero "sul filo di lana".
Tutti i motivi allegati sarebbero teoricamente validi, ma ...(...)
VUOI PROSEGUIRE NELLA LETTURA DEL POST? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/il-dipendente-installa-emule-sul-pc-aziendale-abusivamente-e-cancella-dati-azien/620946547966257https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/il-dipendente-installa-emule-sul-pc-aziendale-abusivamente-e-cancella-dati-azien/620946547966257
martedì 17 dicembre 2013
CCNL COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO: PROROGATO LA DISCIPLINA COLLETTIVA TRANSITORIA DELL'APPRENDISTATO
Con la presente, si comunica che, con Accordo del 18 novembre 2013,
CNA, Confartigianato, Federcomunicazione SLC-CGIL hanno provveduto a
prorogare al 31/03/2014 la disciplina transitoria interconfederale del
03 maggio 2012 relativa all'apprendistato professionalizzante per il
CCNL Comunicazione-Terziario avanzato.
La proroga si giustifica in funzione ...(...)
VUOI TERMINARE LA LETTURA DEL POST? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/ccnl-comunicazione-e-terziario-avanzato-prorogato-la-disciplina-collettiva-trans/620475054680073
CONTRATTO DI APPRENDISTATO: RECESSO DURANTE E AL TERMINE DELLA FORMAZIONE
Quesito:
Una volta assunto un apprendista, lo si può licenziare
liberamente?
Risposta:
Non si può rispondere semplicisticamente
al quesito.
Al Datore di Lavoro è consentito recedere
liberamente ex. art. 2118 Codice Civile dall'apprendistato solo
con preavviso decorrente "dal termine del periodo di formazione", con
riconoscimento della cd "prova d'arte" dell'apprendista. Va da sè che, se il
Datore non esercita tempestivamente tale facoltà, il rapporto si considera
ipso iure a tempo indeterminato.
Durante il rapporto, invece, l'apprendista
è licenziabile solo in forza delle disposizioni limitative del licenziamento ex.
l. 604/1966 o ex. l. 300/1970, come riconosciuto a suo tempo dalla sentenza nr.
169/1973 della Corte Costituzionale. Questa conclusione, si ritrova confermata
oggi con l'adozione del D.lgs. 167/2011 (Testo Unico sull'apprendistato)
dall'art. 01 secondo il quale l'apprendistato deve intendersi come "contratto di
lavoro a tempo indeterminato".
Va da sè, comunque, che la presenza di
obblighi formativi specifici dell'apprendistato in capo al Datore interferisce
sulla valutazione della "giusta causa"/"giustificato motivo": è evidente che il
"giustificato motivo" a base del licenziamento dell'apprendista deve
giustificare anche l'interruzione della formazione: chè se la formazione viene
interrotta arbitrariamente e senza motivi validi, si determina la sanzione ex.
art. 07 D.lgs. 167/2011 (già art. 5304°comma D.lgs. 276/2003) con maggiorazione
al 100% della contribuzione INPS.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
DISFARSI DEL LAVORATORE A TERMINE COSTA MENO: LO CONFERMA L'UNIONE EUROPEA!
Quesito:
Da anni, sono impiegata a tempo determinato da un'Azienda con
contratti che mi hanno assicurato essere illegittimi. Da un mese, è cessato il
mio ultimo rapporto a termine: cessazione illegittima, dato che il termine era
illegittimo.Posso ottenere le tutele dell'art. 18 St. lav., se ottengo la
"trasformazione" a tempo indeterminato del rapporto a termine? Grazie.
Risposta:
A rapporto cessato, vedremmo particolarmente difficile
l'attivazione delle tutele "vincolistiche" del licenziamento, che presuppongono
un rapporto continuativo, interrotto arbitrariamente. Ci fosse stata
l'intimazione alla prosecuzione del rapporto prima della scadenza, sussistendo i
requisiti dimensionali dell'art. 18, con formale contestazione
dell'illegittimità del termine, ci sarebbero magari state più possibilità, ma
ora ...
In questo caso, al Dipendente assunto illegittimamente a
termine, che si sia visto riconosciuta la "trasformazione giudiziale" (ex
post) del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, è
riconosciuto un risarcimento che può oscillare da un minimo di 2,5 mensilità ad
un massimo di 12 mensilità. Una disposizione introdotta dalla l. 183/2010,
confermata dalla Corte Costituzionale e recentemente anche dalla Corte di
Giustizia ex. C-361/2012, variamente contestata, ma che colma una lacuna
normativa per i rapporti a termine, privi, a differenza dei rapporti a tempo
indeterminato, di criteri legali di forfettizzazione (in un limite e un massimo)
del danno. Per i rapporti di lavoro a termine, infatti, la fattispecie restava
regolata dall'art. 1226 Codice Civile, rimettendosi così all' "equità"
del Giudice la determinazione del risarcimento per la rottura della "aspettativa
di durata" del rapporto. Gli esiti contrastanti della giurisprudenza hanno
indotto il legislatore ad introdurre una forfettizzazione dei criteri di
risarcimento, in modo da calmierare i "costi transattivi" di tali vertenze,
altrimenti imprevedibili.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
lunedì 16 dicembre 2013
I DISABILI: CHI HA DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO?
Ai fini della normativa sul "collocamento obbligatorio", cosa
si intende per "persona disabile"?
Secondo la l. 104/92, si definisce "persona disabile"
l'handicappato che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
La valutazione dell'handicapp non è ancorata a Tabelle,
rilevando non le mere condizioni psicofisiche del soggetto, quanto la natura e
l'entità dello svantaggio sociale, in relazione agli aspetti lavorativi ,
sociali e relazionali della persona.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite
in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie
riabilitative.
Ove la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità
nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua ex. art. 03, sono effettuati dalle Unità
Sanitarie Locali mediante le Commissioni Mediche ex. l. 104/1992.
Ai fini del collocamento obbligatorio, la legge 68/1999 trova
applicazione con riferimento ai seguenti soggetti:
a) Le persone in età lavorativa
affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e portatori di handicapp
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti Commissioni per il
riconoscimento dell'invalidità civile, in conformità alla Tabella indicativa
delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti,
approvata, ai sensi dell'art. 02 del D.lgs. 23/11/1998 nr. 509, dal Ministero
della Sanità, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni,
elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
b) Le persone invalide del lavoro con un grado di
invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL in base alle
disposizioni vigenti;
c) Le persone non vedenti o
sordomute, di cui alle leggi 27/05/1970 nr. 382 e l. 26/05/1970 nr.
381 e succ. modd.: per "non vedenti" si intendono coloro che sono colpiti da
cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi
gli occhi, con eventuale correlazione: si intendono per sordomuti, coloro che
sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua
parlata;
d) Le persone invalide di guerra,
invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla
prima all'ottava categoria di cui alle Tabelle annesse al Testo
Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR
915/1978.
Per quanto riguarda gli altri "invalidi" contemplati da
speciali disposizioni di legge, restano ferme le previgenti norme.
In particolare, restano ferme le disposizioni di tutela
di:
a) Centralinisti telefonici non
vedenti ex. l. 14/07/1957 nr. 594 e succ. modd.;
b) Massaggiatori e
Massiofisioterapisti non vedenti ex. l. 21/07/1961 nr. 686 e succ.
modd.;
c) Terapisti della riabilitazione non vedenti
ex. l. 11/01/1994 nr. 29;
d) Insegnanti non
vedenti ex. art. 61 l. 20/05/1982 nr. 270;
e) Sordomuti ex. artt. 6-7 l.
13/03/1958 nr. 308.
E' evidente che detti soggetti ora sono agevolissimamente
sovrapponibili alla categoria generale di "disabili" ex. l. 68/1999.
A seguito dell'intervento correttivo della Corte
Costituzionale (sent. 50/1990), successivamente recepito nella l. 104/92, la
normativa del collocamento obbligatorio si applica altresì agli invalidi
psichici. Oggi, infatti, l'art. 01.01°comma lett. a) l. 68/1999 fa riferimento
(tra i destinatari del collocamento obbligatorio) anche a soggetti "affetti da
minorazioni psichiche"; l'art. 09.04°comma l. 68/1999, poi, richiama i disabili
psichici laddove disciplina l'avviamento al lavoro, precisando che detta
categoria di disabili può essere avviata al lavoro, solo tramite Convenzioni con
l'apposito Ufficio del Centro per l'Impiego Provinciale.
Sono esclusi dalla disciplina ex. l. 68/1999 soggetti
altrove tutelate come le vedove e gli orfani di soggetti deceduti per cause di
lavoro, guerra, servizio.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
INVALIDITA' PERMANENTE, QUANDO L'INAIL RISARCISCE IL DANNO BIOLOGICO
Con riferimento agli infortuni sul lavoro, l'INAIL in
riferimento alla normativa antecedente alle riforme del 2000, indennizzava (ma
non risarciva) il danno patrimoniale (danno emergente, lucro cessante) sia il
danno non patrimoniale (in caso di incidenza sulla capacità lavorativa del
Lavoratore superiore all'11%) costituito dalla quota di danno biologico
incidente sull'attitudine al lavoro (riduzione capacità lavorativa generica,
perdita di chanche lavorativa, maggior sforzo per mantenere il proprio
standard lavorativo, usura delle forze lavorative di riserva) sia delle
sofferenze psichiche e fisiche insite nella lesione della salute.
L'art. 13.02°comma del D.lgs. 23 febbraio 2000 nr. 38 ha
introdotto l'indennizzo in capitale per danno biologico per invalidità
permanente dal 6% al 15% e la rendita vitalizia composta dalla rendita per danno
biologico e dalla rendita per danno patrimoniale per invalidità permanente dal
16% al 100% in applicazione delle Tabelle di cui al dm 12/07/2000 (Tabelle
menomazioni, Tabelle indennizzo danno biologico, Tabella coefficienti emanate
dal Ministero del Lavoro in attuazione dell'art. 13 D.lgs. 38/2000).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
venerdì 13 dicembre 2013
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, NON DOVUTO IL CONTRIBUTO DI MOBILITA': COMMENTO ALL'INTERPELLO MIN. LAV. 34/2013
Con Interpello nr. 34/2013, il Ministero del Lavoro ha sciolto
positivamente il dubbio relativo all'esenzione del "contributo per
mobilità" per le Aziende che ricorrano, nelle condizioni di cui all'art.
03.03°comma l. 223/91, all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex.
art. 182bis l. fall.
Per la verità, la soluzione era ...(...)
VUOI TERMINARE LA LETTURA DEL POST? VAI ALLA PAGINA FB DELLO STUDIO LANDI AL LINK: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti-non-dovuto-il-contributo-di-mobilita-comm/618453731548872
IMPRESA FAMILIARE ex ART. 230BIS: I FAMILIARI COLLABORATORI POSSONO FALLIRE?
Quesito:
I collaboratori dell'Imprenditore nell'Impresa Familiare
possono fallire, se fallisce il Titolare? Grazie.
Risposta:
Premettiamo che l'impresa familiare è istituto regolato
dall'art. 230bis del Codice Civile, secondo il quale il
familiare (il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo) che presta la propria attività in modo continuativo nella famiglia o
nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia con diritto di partecipare agli utili dell'impresa e
ai beni acquistati con essi, nonchè agli incrementi di azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro
prestato.
La disposizione è, come noto, residuale, e si applica non
sussistendo gli estremi di altro rapporto di collaborazione tra familiare
(societario, lavoro subordinato/autonomo).
Poste queste premesse, vanno valutati i possibili riflessi
del fallimento del Titolare dell'Impresa familiare sui "familiari
collaboratori".
In questo senso, la circostanza che il Titolare sia soggetto
a procedura fallimentare non determina modificazioni nei diritti e nelle
spettanze dei familiari, essendo tali diritti previsti come "incondizionati" dal
disposto dell'art. 230bis Codice Civile, non passibili, cioè,
di riduzione/modificazione in caso di fallimento.
Diverso, però, è il caso che tra Titolare dell'Impresa
Familiare e Familiari sia configurabile anche di fatto un diverso rapporto di
collaborazione, ad esempio un contratto di Società: in questo caso, i riflessi
sul fallimento vanno gestiti secondo le disposizioni fallimentari e commerciali
ordinarie relative all'estensione del fallimento al Socio.
Nessun riflesso, in caso di lavoro subordinato, salve
(naturalmente) le specifiche forme di tutele concorsuali connesse con tale
status del familiare.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
ASPETTATIVA CONSIGLIERI REGIONALI: COME SI PUO' FRUIRE
Quesito:
Sono un Dipendente privato, eletto al Consiglio Regionale.
Per fruire dell'aspettativa riconosciutami come Consigliere Regionale, posso
fruire di un periodo di aspettativa continuativo per tutta la legislatura, o di
periodi frazionati? Grazie.
Risposta:
Al riguardo, l'art. 31 l. 300/1970, nel precisare la facoltà
del lavoratore di fruire di una aspettativa non retribuita "per tutta la durata
del mandato", in tutta apparenza, lascia pensare che il legislatore abbia inteso
l'aspettativa come continuativa, ossia spalmata per tutta la legislatura
consiliare regionale (in questo senso, depone l'espressione, inequivocabilmente
"di dirata" utilizzata: "per tutta la durata del mandato"). Nulla, però, vieta
che l'aspettativa, in forza di diversi accordi individuali, possa essere
distribuita con tempistiche diverse e frazionate. A questa conclusione, si
arriva considerando che in nessun caso l'art. 31 precisa che
l'aspettativa debba essere chiesta "una sola volta", ovvero "in
un'unica soluzione".
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
DIPENDENTE PRIVATO ELETTO IN CONSIGLIO REGIONALE? IN ASPETTATIVA!
Quesito:
Ad un Impiegato Privato di una Multinazionale con sede legale
in Italia, eletto Consigliere Regionale, spetta l'aspettativa per tutta la
durata dell'incarico? E per quanto tempo?
Risposta:
L'art. 31 l. 300/1970 si prevede appunto la possibilità che i
Lavoratori eletti membri di Assemblee Regionali o chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possano essere chiamati, a loro richiesta, in aspettativa non
retribuita per tutta la durata dell'ufficio.
Il medesimo articolo, però, non pone alcuna limitazione di
ordine temporale alla suddetta aspettativa (aspetto constatato anche da Cass.
01/12/1986 nr. 7097), salvo il limite (logico e intrinseco) della durata del
mandato.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
giovedì 12 dicembre 2013
COMPLESSI MUSICALI ED ENPALS: COME SI VERSA LA CONTRIBUZIONE
Quesito:
Siamo un gruppo di musicisti a "Partita IVA", che si
esibisce insieme, non costituiamo un complesso. Come ci dobbiamo regolare con il
versamento della contribuzione ENPALS? Grazie.
Risposta:
Per i lavoratori autonomi operanti in ambito musicale, la
contribuzione ENPALS (ammontante al 33% del compenso lordo pattuito e
applicabile "per competenza", non per cassa, per un minimale giornaliero di €
47.07) dovrà essere versata dai musicisti stessi: dal complesso, se costituito,
ovvero dai singoli: soluzione, quest'ultima, applicabile in questi casi.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Iscriviti a:
Post (Atom)