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sabato 7 luglio 2012

DOSSIER MONTI-FORNERO: LE "FINTE PARTITE IVA". QUALE FUTURO PER I SUBAGENTI? UNA PRIMA IPOTESI DI SOLUZIONE-05

Sarà possibile per Aziende, Agenzie di Assicurazione assumere subagenti in Partita IVA dopo l'entrata in vigore (18/07/2012) della riforma Monti-Fornero?
Qui di seguito, ricapitoliamo una prima riflessione di ordine tecnico-giuridico, senza pretesa di esaustività, facendo riserva (data la vastità della materia) di ulteriori specifiche e aggiornamenti.
Questo, per il momento, l'assetto della normativa lavoristica.

La disciplina delle cd "finte Partite IVA" nel disegno della l. 92/2012 è un "di cui" della normativa del lavoro a progetto: ciò si deduce dalla tecnica specificamente individuata dal legislatore per permettere la trasformazione dei "finti" contratti di lavoro autonomo: la "finta Partita IVA" senza i requisiti di legge diventa una cococo (monocommittenza etc.). Siccome però tale cococo è "senza progetto", l'assenza di progetto determina ex. art. 69 D.lgs. 276/03 la conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La disciplina delle "finte Partite IVA" costituisce lo sviluppo della portata di questa innovazione della legge Biagi, che, con la cd "collaborazione a progetto", aveva inteso creare una contrattualistica onnicomprensiva per "catturare" tutte le figure di lavoro autonomo "atipico", non riconducibili al lavoro d'impresa, alla professione intellettuale in senso proprio, al lavoro autonomo classico, prima vagamente ricompreso nel contenitore omnibus dell'art. 2222 del Codice Civile.
Cosa significa questo?
Ciò significa che la Professione investita dall'accertamento di presunto finto lavoro autonomo deve rientrare tra le collaborazioni passibili (almeno in astratto) di riconduzione ad un "progetto".
Il fatto è che le collaborazioni nel settore assicurativo, come tutte le collaborazioni di "agenzia"/"rappresentanza commerciale" sono collaborazioni ... senza progetto!
Già la legge Biagi escluse questa possibilità, configurando una autentica "inversione dell'onere della prova" dell'autonomia di queste specifiche collaborazioni: che si presumono cioè "autonome" fino a prova contraria.
Quanto detto potrà sembrare cavilloso, ma a pensarci bene è tutto logico, perchè il rapporto di sub-agenzia tutto è, fuorchè un rapporto di lavoro autonomo ex. art. 2222 C.C. per così dire "generico" e non altrimenti tipizzato o caratterizzato.
Come del resto ardire di argomentare diversamente, quando è dal 1942 che il Codice Civile ha codificato il contratto di agenzia come contratto compreso nel genus dei "contratti di prestazione di servizi" ergo autonomi (almeno naturalmente)? Autonomi, finanche nel caso sia stipulata un'esclusiva, o un patto di "non concorrenza"? E comunque, per il caso di Sub-Agenzia. oltremodo caratterizzati dal Codice delle Assicurazioni e dalla normativa applicativa ISVAP?
Se possibile, poi, c'è un altro aspetto che dovrebbe "chiudere il cerchio", nel senso di ritenere (almeno naturaliter) esclusa dalla "presunzione di lavoro subordinato" la Partita IVA del Sub-Agente. Come noto, la legge, nell'ultima tormentata formulazione parlamentare, ha escluso dalla presunzione di lavoro subordinato quelle Partite IVA (anche monocommittenti, con postazione fissa etc.) che sviluppano un volume di compensi pari a ca € 18.667 (1,25 volte il minimale commercianti) e/o comportano la spendita di speciali "cognizioni teoriche/tecniche" acquisite vuoi in particolari corsi formativi, vuoi con la pratica professionale.
Non ci vuole molto a capire che questa è una "coperta" pensata (come intuito parzialmente da Marina Calderone, Presidente CNOCDL) proprio per le professioni "autonome" già tipizzate (come per i Sub-Agenti), per evitarne la brutale e ingiustificata riconduzione ai requisiti dettati per le cd "finte Partite IVA" (trattasi comunque di un vero "pasticcio" legislativo, anche molto grave!) che di fatto sviluppano un volume di compensi simile e manifestano un  quid professionale comparabile (come i Sub Agenti appunto).
Di tutto questo, possiamo poi ricevere la "contro-prova": sfido chiunque a presentarsi alla Camera di Commercio e a vedersi rifiutata la "certificazione" come "autentica" attività d'impresa/lavorto autonomo!
Questo al momento è il quanto; promettiamo di tornare sopra l'argomento.

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

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