Quesito: In caso di licenziamento degli apprendisti, il Datore di Lavoro deve versare il contributo (ticket) di licenziamento, anche nel vigore della NASPI?
Risposta: L’art. 2.31°comma l. 92/2012 ha introdotto il cd ticket di licenziamento per il finanziamento dell’ASpI “per tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al Lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa”. Il contributo è stato rivalutato, per l’anno 2015, in € 490,10 per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di tre anni (vedi Circolare INPS nr. 19/2015). Non risultando l’istituto tra quelli direttamente investiti e toccati dalla globale revisione dell’indennità di disoccupazione ex D.lgs. 23/2015, tale istituto dovrebbe trovare ancora vigenza (vedi, al riguardo, la norma “di rinvio” ex. art. 14 D.lgs. 23/2015). La sopravvivenza di questo istituto (non oggetto, tra l’altro, di una esplicita presa di posizione da parte dell’INPS) dovrebbe trovare conferma nella circostanza che il D.lgs. 23 non ha provveduto ad innovare, per la NASPI, le aliquote di finanziamento: tra queste rientra senz’altro il ticket di licenziamento. Pertanto, per il caso del licenziamento degli apprendisti, nulla è mutato: continua a trovare applicazione l’art. 2.32°comma l. 92/2012 che estende il ticket di licenziamento ai casi di licenziamento (non dimissioni o risoluzione consensuale), ovvero recesso ad nutum al termine del periodo di formazione (art. 2118 Codice Civile; art. 2.1°comma lett.m) D.lgs. 167/2011).
A disposizione per aggiornamenti
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
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