AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 19 maggio 2015

NASPI E SGRAVIO CONTRIBUTO ADDIZIONALE 1,4% (TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO)

Quesito: Tizio ha assunto a termine Caio. Dal 5/5/2015, Tizio provvede alla trasformazione di Caio a tempo indeterminato, e pretende lo sgravio del contributo addizionale, come permesso a suo tempo dalla legge 92/2012. Contemporaneamente, pretende l’esonero contributivo INPS? Può cumulare i due sgravi?

Risposta: Di per sé, la possibilità di sgravio del contributo addizionale dello 1.4% in caso di trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato non è venuta meno. Questa ipotesi è disciplinata dall’art. 2.28°comma l. 92/2012, che, in quanto non contemplato e abrogato dal D.lgs. 22/2015, deve ritenersi incorporato alla nuova normativa NASPI (vedi art. 14, che rinvia ad ogni disposizione previgente al D.lgs. 22/2015, in quanto non abrogata). Stante l’interpretazione INPS di cui alla Circolare del medesimo Istituto nr. 140/2012, dobbiamo ritenere che questo sgravio sia rimesso alla facoltà del Datore di Lavoro. Con l’entrata in vigore dell’art. 1.118°comma ss. l. 190/2014 (esonero contributivo triennale), è stata disposta la non cumulabilità di detto beneficio con ogni altra riduzione contributiva: rivestendo lo sgravio del contributo addizionale ex. art. 2.28°comma l. 92/2012 tale natura, deve ritenersi che, ove il Datore chieda l’esonero INPS, in concomitanza di una trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, non possa poi chiedere lo sgravio della contribuzione addizionale del 1.40%. Ma non corrisponde al vero che l’art. 2.28°comma l. 92/2012 (sgravio contributo ASpI addizionale tempo det.) sia stato abrogato. Semplicemente, per effetto della concomitante richiesta di esonero INPS ex. art. 1.118°comma l. 190 cit., se ne determina la preclusione. Resta ferma la possibilità, per il Datore di Lavoro che non voglia o (più verosimilmente non possa) fruire dell’esonero INPS ex. l. 190 cit. chiedere lo sgravio della contribuzione addizionale ASpI, come prima. Restiamo comunque in attesa delle determinazioni che verranno, in merito, dagli organi amministrativi.

Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

Nessun commento:

Posta un commento