Un breve flash per illustrare la nuova
disciplina delle “percentuali di conferma” dell’apprendistato introdotta
dall’art. 27, lett. g) del CCNL Studi Prof edizione 2015.
L’assunzione
di apprendisti in capo al Titolare di Studio Professionale è
subordinata al mantenimento in servizio delle seguenti percentuali di
apprendisti:
- (Strutture con più di 50 Dipendenti), 50% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
A tal fine, non si computano:
- I lavoratori licenziati per giusta causa/giustificato motivo oggettivo;
- I contratti risolti nel corso o alla fine del periodo di prova.
Quanto
sopra indicato, non trova applicazione quando, nei 18 mesi precedenti
l’assunzione del Lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o
qualora il Datore abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori
dipendenti non superiore a 3.
Sotto riportiamo il testo completo della disciplina delle “percentuali di conferma”.
Coordinando
questa disciplina con il DL 78/2014 (le cui disposizioni, in merito,
sono confermate in pieno dall’art. 40.4°comma D.lgs. di riordino dei
contratti di lavoro), il mancato rispetto della percentuale di conferma
determina la trasformazione forzosa dell’apprendistato in lavoro
subordinato tout court, solo con riferimento agli Studi con più di 50 Dipendenti (vedi Circ. Min. Lav. 18/2014).
Con
riferimento agli Studi Professionali con meno di 50 Dipendenti, non si
applica tale trasformazione forzosa, in caso di mancato rispetto delle
“percentuali di conferma” degli apprendisti.
Sul punto, comunque, sarà opportuno attendere il consolidamento delle disposizioni con le quali il Jobs Act dispone la riforma della contrattualistica speciale di apprendistato.
Francesco
Giorgio
Art. 27 CCNL STUDI PROFESSIONALI
(…)
G. Percentuale di confermaPer poter assumere lavoratori apprendisti con il contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20%, per le strutture sotto i 50 dipendenti e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti all'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3. Inoltre, la disciplina della percentuale di conferma non trova applicazione per le altre tipologie di apprendistato.
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