Quesito: Il Jobs Act si appresta a disporre il “superamento” delle cococo. Il D.lgs. di riordino delle tipologie contrattuali, varato il 20/2 us., prefigura l’abrogazione delle norme della “legge Biagi” sul “lavoro a progetto”. Con l’entrata in vigore delle nuove norme sarà possibile stipulare “collaborazioni occasionali” in “franchigia” rispetto agli adempimenti contributivi INPS entro la soglia di € 5.000 lordi? Grazie.
Risposta: L’attuale formulazione del D.lgs. di riordino, se non sarà modificata in sede di approvazione definitiva, all’art. 49 dispone l’integrale abolizione delle disposizioni del D.lgs. 276/03 dall’art. 61 all’art. 69bis. Attualmente, la norma abroga anche le disposizioni sulle cd “collaborazioni occasionali” di cui all’art. 61.2°comma, ammesse finora, in regime di “esenzione contributiva INPS” (in franchigia) entro i redditi lordi di € 5.000 e per prestazioni rese al massimo in un periodo di “30 gg. nell’anno solare”. Il Jobs Act trascina via anche la speciale previsione di “lavoro occasionale” per servizi di “lavoro domestico” o di cura introdotto dalla l. 183/2010 (cd Collegato Lavoro): una speciale previsione che fa rientrare nella “franchigia di esenzione INPS” il “lavoro domestico/di cura” prestato per non oltre 240 h a favore dello stesso Committente, e che dia luogo a compensi complessivamente non superiori a € 5.000 lordi. Queste disposizioni, come detto, vengono abrogate. Ma la “franchigia INPS” resta in piedi, sia pure con caratteristiche peculiari. Il D.lgs. di riordino dei contratti atipici, infatti, non intacca la vigenza dell’art. 44.2°comma DL 269/2003 conv. in l. 326/2003 che dispone la non debenza della contribuzione INPS alla Gestione Separata per i “lavoratori autonomi occasionali” che non abbiano superato gli € 5.000 lordi nell’anno solare.
Stante la Circolare INPS 103/2004, ove si realizzi il superamento della citata soglia lorda annua, l’onere contributivo è così ripartito tra Collaboratore (1/3) e Committente (2/3), così come imposto dall’art. 1.2°comma dm, 2/5/1996. L’assimilazione, ai fini previdenziali, del “lavoro autonomo occasionale” alla “collaborazione coordinata e continuativa” è garantito dall’art. 44.2°comma DL 269/2003, che, all’ultimo capoverso, richiama espressamente le modalità di ripartizione del contributo tra Committente e Lavoratore ex dm 2/5/96.
Resta applicabile al compenso lordo, comunque quantificato, la ritenuta IRPEF a titolo di "redditi diversi" (art. 67 TUIR).
Stante la Circolare INPS 103/2004, ove si realizzi il superamento della citata soglia lorda annua, l’onere contributivo è così ripartito tra Collaboratore (1/3) e Committente (2/3), così come imposto dall’art. 1.2°comma dm, 2/5/1996. L’assimilazione, ai fini previdenziali, del “lavoro autonomo occasionale” alla “collaborazione coordinata e continuativa” è garantito dall’art. 44.2°comma DL 269/2003, che, all’ultimo capoverso, richiama espressamente le modalità di ripartizione del contributo tra Committente e Lavoratore ex dm 2/5/96.
Resta applicabile al compenso lordo, comunque quantificato, la ritenuta IRPEF a titolo di "redditi diversi" (art. 67 TUIR).
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
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