Quesito: A seguito dell’Interpello nr. 7/2015 del Ministero del Lavoro, si deve ritenere autorizzabile dalla DTL territorialmente competente il minore impegnato in una sfilata di vestiti?
Risposta: L’Interpello citato stimola certamente la revisione di una casistica controversa; occorre, però, dire che il medesimo atto, ricapitolando la normativa vigente, appresta alcune utili indicazioni applicative anche per questo caso. In particolare, l’art. 4.2°comma l. 977/1967 (come modificato nel 1999) subordina l’autorizzazione dei minori a vere e proprie “forme di impiego” dei minori nel settore culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, dello spettacolo. Considerato che il ramo “moda” deve intendersi come ramo promozionale del settore abbigliamento, saremmo a ritenere passibili di autorizzazione tutte quelle manifestazioni professionalmente organizzate da Agenzie specializzate, a questo fine contrattualizzate dalle Case di abbigliamento. Saremmo ad escludere manifestazioni promesse a livello di volontariato, es. “Scuole di cucito” parrocchiali e simili. In ogni caso, però, è necessaria, per questi casi la certificazione “antipedofilia” stante che l’attività è “a diretto e immediato contatto con i minori”.
A disposizione per approfondimenti
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Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
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