In
sede di rinnovo del CCNL Studi Professionali, è stato disposto il
prolungamento del periodo di comporto (di base, fissato in 180 gg.), per
ulteriori 90 gg. a fronte dell’emersione di patologie particolari come
“patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus
o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo
di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti
chirurgici di organi vitali”.
In
questo caso, il CCNL dispone che il periodo di comporto di cui al
precedente capoverso sarà elevato di ulteriori 90 (novanta) giorni, a
condizione che il lavoratore fornisca documentazione sanitaria che
attesti la patologia sofferta, e che rilasci dichiarazione di consenso
al trattamento dei dati contenuti nella suddetta documentazione, ai fini
dell'inoltro della domanda di rimborso, su istanza all'ente bilaterale,
di cui all'art. 105 (trattamento economico di malattia).
Le giornate di day hospital
e quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita come la
chemioterapia o l'emodialisi non sono computati ai fini della
determinazione del suddetto periodo di comporto.
Il Datore di Lavoro è comunque tenuto ad anticipare le indennità INPS ai lavoratori malati, secondo la procedura corrente.
Qui sotto, il testo completo della norma di CCNL di interesse.
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TRATTAMENTO ECONOMICO:
Nei casi di cui sopra, il trattamento economico, a carico del Datore di Lavoro, è differenziato.
Compete, infatti:
- Il 70% della retribuzione, per il 9° mese (fino al 50% di tale indennità sarà rimborsata al Datore di Lavoro dall’Ente Bilaterale).
Art. 105 Trattamento economico di malattia
Durante
il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i lavoratori
avranno diritto alle prestazioni a carico dell' INPS e ad
un'integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico,
in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di carenza);
- 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno;
- 100% (cento percento) della retribuzione di fatto dal 21°giorno in poi.
Per i lavoratori di cui all'art. 98 nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui all'art. 98, c. 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere:
- per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione,
- per il 9° mese: 70% della retribuzione. In questo caso, l'Ente Bilaterale Nazionale erogherà un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50% di tale retribuzione.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero delle giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dell'anno di calendario in corso.
- 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di carenza);
- 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno;
- 100% (cento percento) della retribuzione di fatto dal 21°giorno in poi.
Per i lavoratori di cui all'art. 98 nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui all'art. 98, c. 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere:
- per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione,
- per il 9° mese: 70% della retribuzione. In questo caso, l'Ente Bilaterale Nazionale erogherà un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50% di tale retribuzione.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero delle giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dell'anno di calendario in corso.
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