Caso:
Una
Lavoratrice Dipendente cessa il proprio rapporto di lavoro dipendente
in novembre 2014. Ha i requisiti per l’indennità di disoccupazione ASpI
ex. l. 92/2012, fa domanda, ma, poco tempo dopo, trova un’altra
occupazione, questa volta a termine, dal 1/12/2014 al 30/4/2015. Nel
vigore della precedente normativa sul trattamento di disoccupazione, la
Sig.ra contava di mantenere il diritto all’ASpI, pur lavorando, nel
frattempo, dato che il rapporto era inferiore a 6 mesi. Ma a maggio, le
viene prorogato il contratto, e la Sig.ra si avvicina a totalizzare 6
mesi. Nel frattempo, è entrata in vigore la NASpI, il 1/5/2015, e si
impongono delle revisioni sulla sua situazione: può ancora fruire
dell’indennità di disoccupazione, pur con meno di 6 mesi di lavoro? E
comunque, il periodo pregresso di contribuzione (utile ASpI) può essere
valorizzato ai fini della nuova indennità di disoccupazione NASPI?
Risposta:
Il
caso è particolarmente intricato: è, infatti, il crocevia di
fattispecie nevralgiche ed estremamente complesse, nell’economia del
D.lgs. 23/2015, che, in attuazione della delega contenuta nella l.
183/2014 (Jobs Act), ha provveduto a riformare l’indennità di
disoccupazione, sostituendo, dal 1/5/2015, la vecchia ASpI con la NASpI,
modificando alcuni aspetti (come la contribuzione utile etc.).
Primo fra tutti, il caso richiede che si identifichi il “diritto intertemporale” applicabile.
Al
riguardo, dobbiamo considerare il Msg INPS nr. 2971/2015, che ha
chiaramente precisato che, per gli eventi di disoccupazione
perfezionatisi prima del 1/5/2015, si continua ad applicare la
precedente normativa. Il caso in esame, pertanto, dovrebbe trovare
compiuta regolamentazione secondo la precedente disciplina.
Pertanto, il diritto all’indennità deve ritenersi perfezionato secondo la normativa previgente al 1/5/2015.
E
la circostanza che la Sig.ra possa svolgere un breve periodo di lavoro
(comunque inferiore a 6 mesi) che pure si distende oltre i 1/5/2015, non
dovrebbe mutare le cose.
L’art.
2.15°comma l. 92/2012 prevedeva la sospensione d’ufficio dell’indennità,
in caso di occupazione del soggetto avente diritto all’ASpI per un
periodo inferiore a 6 mesi: visto il Msg INPS, questa regola si applica
alla Sig.ra in esame. Al momento, è coerente ritenere che la Sig.ra
possa fruire dell’indennità di disoccupazione, maturata nel vigore delle
precedenti norme, pur con la sospensione di 6 mesi di cui abbiamo
parlato.
A margine, dobbiamo dire
che, al momento, non si può escludere che questa regola della
“sospensione d’ufficio” per 6 mesi valga anche nelle more delle nuove
norme, in vigore dal 1/5/2015. L’art. 14 D.lgs. 23/2015 dispone,
infatti, la permanenza in vigore delle norme previgenti ex. l. 92/2012,
in quanto non espressamente abrogate. E non risultando, del resto,
abrogato l’art. 2.15°comma l. 92/2015, è coerente ritenere che la
“sospensione semestrale” di cui sopra abbiamo parlato valga anche nel
nuovo regime NASPI: e questa interpretazione, si ricava anche dal
paragrafo 2.10a1 della Circolare INPS nr. 94/2015.
Viceversa,
nel caso in cui la Sig.ra dovesse lavora oltre i 6 mesi, secondo le
vecchie norme, perderebbe inevitabilmente la ASpI.
Ma,
ai sensi del combinato disposto ex. artt. 3-5 D.lgs. 23/2015, il
periodo pregresso di ASpI, in quanto non si è tradotto in un emolumento
economico di disoccupazione, dovrebbe essere valorizzato ai fini dei
nuovi requisiti contributivi (13 settimane), purchè il periodo rientri
nel “quadriennio” (precedente la cessazione del rapporto); quadriennio,
che è il nuovo “periodo di osservazione” a disposizione dell’INPS per
verificare la sussistenza dei requisiti NASPI.
Ma a questo tema, invero molto più complesso, dobbiamo dedicare un approfondimento a parte, nel breve volgere dei prossimi giorni.
A disposizione per approfondimenti
Nessun commento:
Posta un commento