Caso: Un apprendista può aprire Partita IVA come “contribuente minimo” per un “secondo lavoro”? Siamo nel regime delle “nuove attività” edizione DL 98/2011, prorogato transitoriamente fino al 31/12/2015.
Risposta: L’art. 27 DL 98/2011 codifica il regime agevolato “nuove attività” (con imposta sostitutiva al 5%) alla condizione che l’attività “in Partita IVA” non sia “mera prosecuzione” di precedente attività svolta in regime di lavoro subordinato. L’Agenzia delle Entrate, successivamente, con chiari intenti equitativi, e per non sottrarre l’ agevolazione a soggetti formalmente dipendenti, ma sostanzialmente precari per la brevità dei lavori svolti (es. lavoro a termine estivo etc.), ha circoscritto la preclusione ai “lavoratori a tempo indeterminato”, ritenendo che periodi di lavoro troppo brevi e saltuari (a termine, intermittente etc.), comunque per periodi successivi (anche con interruzioni) non superiori a 3 anni, non avrebbero dovuto intendersi impeditivi dell’agevolazione (Circolare 27/2012). In altre parole, l’Agenzia ha cercato di ancorare la previsione ex. art. 27 cit., che preclude l’accesso al “regime agevolato di vantaggio”, alla ratio legis del regime, ovvero alla circostanza che le attività da aprire fossero davvero “nuove” (con ciò, cercando di ‘punire’ le aperture di Partite IVA solo strumentali, da parte di Ex-Dipendenti). Per quanto riguarda l’apprendista, il caso non è trattato dalle Circolari dell’Amministrazione fiscale. Ove il caso si ponesse alla ns attenzione, dovrà prevalere la linea interpretativa più prudente:
-Apprendistato “normale”: Essendo qualificato come un “contratto a tempo indeterminato” sia nel D.lgs. 167/2011, sia nell’emanando D.lgs. del Jobs Act, riterremmo escluso (almeno di massima) tale apprendista dal godimento delle agevolazioni per “nuove attività” ex art. 27 DL 98/2011;
-Apprendistato a tempo determinato (Stagionale): Ove attivato (alle condizioni di legge e della contrattazione collettiva), non dovrebbe precludere l’apertura di Partita IVA, per il carattere intermittente e saltuario dell’attività esercitata, anche in attività omogenee con l’apprendistato. E’ il caso, ad esempio, dell’apprendista Cameriere-Barista (stagionale), che apra Partita IVA per attività di Ristorazione-Pubblici Esercizi.
In ogni caso, va valutata l’eventualità che l’apertura di Partita IVA (che comunque presuppone la spendita di professionalità proprie) non venga valutata dalla DTL come indizio per disconoscere l’apprendistato, assumendo che l’apprendista non è, alla fine, davvero “principiante”.
A disposizione per aggiornamenti
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
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