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venerdì 8 maggio 2015

NASPI, SCHEDA RIASSUNTIVA

Qui di seguito, una prima scheda riassuntiva della NASPI (acronimo di Nuova ASPI), ricalcata in larga parte da DPL Modena, con aggiunte tratte da GHEIDO (aliquote contributive, decadenza).
A disposizione
 
NASPI

La nuova indennità di disoccupazione sarà in vigore dal 1° maggio 2015
 
Possono richiedere la NASpI tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative.
Sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
 
Requisiti
Questi sono i requisiti:
1. aver perso involontariamente il posto di lavoro;
licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo;
dimessi per giusta causa;
aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura conciliativa prevista dall’art. 7 della Legge n. 604/1966 (c.d. tentativo di conciliazione obbligatoria).
2. poter far valere nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione;
3. poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
 
Durata
La NASpI sarà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane.
 
Calcolo
L’indennità si calcola dividendo la retribuzione mensile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero delle settimane di contribuzione; il risultato va moltiplicato per 4,33.
Qualora il valore massimo sia pari a € 1.195,00, l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione mensile.
Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di € 1.195,00 il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e € 1.195,00.
Il valore massimo dell’indennità mensile, per il 2015, è pari a € 1.300,00.
L’indennità subirà una progressiva riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
 
Domanda
La domanda per l’ottenere la NASpI dovrà essere fatta a pena di decadenza, esclusivamente con modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Aliquote contributive*:
L’ASpI è soggetta alle seguenti aliquote contributive:
1,61%, Contributo ordinario (di cui lo 0, 30% destinato di norma al finanziamento dei Fondi Interprofessionali di formazione continua), da applicarsi sulle retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori subordinati;
1.40%, Contributo addizionale dovuto da parte dei Datori di Lavoro che abbiano assunto lavoratori non a tempo indeterminato (lavoro a termine, somministrazione a termine etc.), esclusi i lavoratori a termine assunti per sostituzioni e attività stagionali;
Ticket NASPI, dovuto in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, pari al 41% del trattamento mensile iniziale del trattamento di disoccupazione per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

*Il Lavoratore in NASPI beneficia della “contribuzione figurativa” ex. art. 12

Decadenza dalla NASPI:

Il Lavoratore decade dalla NASPI:
Quando perde lo stato di disoccupazione;
Inizia un’attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le comunicazioni previste;
Raggiunga i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
Acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità (a meno che non opti per la NASPI);
Violi le regole relative alle iniziative lavorative e ai percorsi di riqualificazione.

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