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mercoledì 13 maggio 2015

NASPI E CIRCOLARE INPS 94/2015, NEL QUADRIENNIO NON RILEVANO LE CONTRIBUZIONI, SE GIÀ UTILI PER DS E ASPI

La Circolare INPS 94/2015 relativa alla NASPI (ex D.lgs. 22/2015) chiarisce un aspetto applicativo molto rilevante. Come noto, la NASPI amplia, fino a 4 anni (e non più ai 2 antecedenti) lo spettro di annualità rilevanti ai fini della contribuzione per la disoccupazione. Che ne è se, in quel quadriennio, il lavoratore abbia già maturato una prestazione di disoccupazione (fosse la DS, ante l. 92, o l’ASPI post l. 92)? L’art. 5 D.lgs. 22, con una disposizione poco visibile, in verità, aveva stabilito la sterilizzazione di detti periodi (ossia di periodi già rilevanti per prestazioni di disoccupazione) ai fini del quadriennio contributivo utile NASPI. L’INPS fornisce alcune importanti disposizioni applicative con relative esemplificazioni. Questo il passaggio INPS: 2.5 Durata della prestazione La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata. Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative: -Ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondo i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2 b); -Ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo; -I periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. Sempre ai fini che qui interessano va evidenziato che il susseguirsi di discipline differenti relative alla tutela della disoccupazione ha reso necessaria l’individuazione di una serie di criteri in base ai quali quantificare i periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione anche quando la durata di questa non era rapportata alla contribuzione preesistente. I suddetti criteri prevedono che: 1) Al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI – per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente - si adotterà il seguente procedimento di calcolo: A) In caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI; B) In caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere; C) In entrambi i casi A) e B), tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica fino a 12 mesi, nell’ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI. Invece nel caso in cui la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioè ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultracinquantacinquenni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell’arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere. Per esemplificazioni, vai al link: http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2094%20del%2012-05-2015.pdf A disposizione per approfondimenti

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