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mercoledì 6 maggio 2015

INARCASSA O GESTIONE SEPARATA INPS? IL DILEMMA DEGLI INGEGNERI. ...

Un brevissimo flash per compendiare il contenuto della Circolare 72/2015, con la quale l’INPS ha inteso fare il punto su alcuni punti applicativi particolarmente incerti dell’obbligo contributivo INARCASSA (Cassa Previdenziale Ingegneri e Architetti). L’INPS, recependo le indicazioni della giurisprudenza, ha stabilito che gli obblighi INARCASSA sussistono in presenza di A) Possesso di Partita IVA; B) Assenza di iscrizione ad altra Cassa; C) Iscrizione ad Albo Professionale. Erano, in passato, insorte difficoltà e incertezze, proprio in relazione al punto C). Il sistema INARCASSA, infatti, oltre a presupporre l’iscrizione all’Albo Professionale, presuppone la “tipicità” professionale (ingegneristica o da architetto) dell’attività svolta dall’interessato. Data la massiccia “ibridazione” delle attività professionali di Ingegneri e Architetti, la prassi aveva potuto registrare casi di forte incertezza e difficoltà, nel rinvenire un discrimine tra “attività tipiche della Professione” (certamente riconducibili a INCARCASSA, Cassa previdenziale professionale “esclusiva”) e “attività non tipiche” (per le quali residualmente, si applica l’art. 2.26°comma l. 335/95, Iscrizione alla Gestione Separata INPS). Con questa Circolare, l’INPS, riepilogando la giurisprudenza di legittimità consolidata, ha ritenuto che si considerano “attività tipiche” della Professione di Ingegnere e di Architetto non solo le professionalità caratteristiche della Categoria, ma anche attività diverse, ma strettamente connesse a esercizio di competenze proprie della professione.
Quindi, la consulenza commerciale-procacciamento d'affari, in quanto attività non tipica della Professione, sconta la gestione separata INPS.
Viceversa, l'attività di consigliere di amministrazione in Società che ha per oggetto servizi connessi alla Professione  (energia, gas etc.) Sconta INARCASSA.
A disposizione per approfondimenti

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