Lavoro, lavoro, quanto mi costi! Punto di condivisione (piccolo "salotto") aperto alla comunità dei Giuslavoristi e Professionisti ex. l. 12/1979 in relazione ai problemi di contrattualistica e di legislazione del lavoro subordinato e autonomo. La presente pagina non costituisce consulenza professionale. A Cura del Dr. Giorgio Frabetti, Professionista ex l. 4/2013 (Collaboratore Studio CDL Landi, Ferrara).
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giovedì 28 maggio 2015
NASPI: UN CASO A CAVALLO TRA VECCHIA E NUOVA NORMATIVA
RINNOVO CCNL STUDI PROF.-PERCENTUALI DI CONFERMA DEGLI APPRENDISTI
- (Strutture con più di 50 Dipendenti), 50% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
- I lavoratori licenziati per giusta causa/giustificato motivo oggettivo;
- I contratti risolti nel corso o alla fine del periodo di prova.
Per poter assumere lavoratori apprendisti con il contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20%, per le strutture sotto i 50 dipendenti e il 50%, per quelle sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti all'assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3. Inoltre, la disciplina della percentuale di conferma non trova applicazione per le altre tipologie di apprendistato.
RINNOVO CCNL STUDI PROF.: COMPORTO PROLUNGATO PER TALUNE PATOLOGIE DI PARTICOLARE GRAVITA
In
sede di rinnovo del CCNL Studi Professionali, è stato disposto il
prolungamento del periodo di comporto (di base, fissato in 180 gg.), per
ulteriori 90 gg. a fronte dell’emersione di patologie particolari come
“patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus
o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo
di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti
chirurgici di organi vitali”.
In
questo caso, il CCNL dispone che il periodo di comporto di cui al
precedente capoverso sarà elevato di ulteriori 90 (novanta) giorni, a
condizione che il lavoratore fornisca documentazione sanitaria che
attesti la patologia sofferta, e che rilasci dichiarazione di consenso
al trattamento dei dati contenuti nella suddetta documentazione, ai fini
dell'inoltro della domanda di rimborso, su istanza all'ente bilaterale,
di cui all'art. 105 (trattamento economico di malattia).
Le giornate di day hospital
e quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita come la
chemioterapia o l'emodialisi non sono computati ai fini della
determinazione del suddetto periodo di comporto.
Il Datore di Lavoro è comunque tenuto ad anticipare le indennità INPS ai lavoratori malati, secondo la procedura corrente.
Qui sotto, il testo completo della norma di CCNL di interesse.
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- Il 70% della retribuzione, per il 9° mese (fino al 50% di tale indennità sarà rimborsata al Datore di Lavoro dall’Ente Bilaterale).
Art. 105 Trattamento economico di malattia
- 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di carenza);
- 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno;
- 100% (cento percento) della retribuzione di fatto dal 21°giorno in poi.
Per i lavoratori di cui all'art. 98 nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui all'art. 98, c. 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un'integrazione tale da raggiungere:
- per il 7°e 8° mese: 100% della retribuzione,
- per il 9° mese: 70% della retribuzione. In questo caso, l'Ente Bilaterale Nazionale erogherà un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50% di tale retribuzione.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero delle giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dell'anno di calendario in corso.
martedì 26 maggio 2015
RINNOVO CCNL STUDI PROF., I NUOVI PERMESSI PER RIDUZIONE D'ORARIO (ROL)
Un brevissimo flash per evidenziarVi come, con l’entrata in vigore del nuovo CCNL Studi Prof., per i Dipendenti assunti dopo il rinnovo del CCNL (si direbbe dopo il 1/4/20105, ma sul punto occorrono chiarimenti) è previsto un meccanismo di maturazione dei permessi ROL similare a quello previsto per il CCNL Commercio.
NUOVE ASSUNZIONI DOPO IL 17/5/2015:
I ROL maturano con la seguente cadenza:
-50% dopo 12 mesi dall’assunzione e fino al 24° mese;
-75%, dopo il 24° mese successivo all’assunzione e fino al 36° mese; -100%, dal 36° mese in avanti.
ASSUNZIONI CON IL NUOVO “CONTRATTO DI REIMPIEGO” (PER DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA):
I ROL maturano con la seguente cadenza: -50% dopo 6 mesi dall’assunzione e fino al 12° mese; -75%, dopo il 12° mese successivo all’assunzione e fino al 18° mese; -100%, dal 18° mese in avanti.
TICKET DI LICENZIAMENTO, APPLICABILE AGLI APPRENDISTI ANCHE IN REGIME DI NASPI
Quesito: In caso di licenziamento degli apprendisti, il Datore di Lavoro deve versare il contributo (ticket) di licenziamento, anche nel vigore della NASPI?
Risposta: L’art. 2.31°comma l. 92/2012 ha introdotto il cd ticket di licenziamento per il finanziamento dell’ASpI “per tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al Lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa”. Il contributo è stato rivalutato, per l’anno 2015, in € 490,10 per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di tre anni (vedi Circolare INPS nr. 19/2015). Non risultando l’istituto tra quelli direttamente investiti e toccati dalla globale revisione dell’indennità di disoccupazione ex D.lgs. 23/2015, tale istituto dovrebbe trovare ancora vigenza (vedi, al riguardo, la norma “di rinvio” ex. art. 14 D.lgs. 23/2015). La sopravvivenza di questo istituto (non oggetto, tra l’altro, di una esplicita presa di posizione da parte dell’INPS) dovrebbe trovare conferma nella circostanza che il D.lgs. 23 non ha provveduto ad innovare, per la NASPI, le aliquote di finanziamento: tra queste rientra senz’altro il ticket di licenziamento. Pertanto, per il caso del licenziamento degli apprendisti, nulla è mutato: continua a trovare applicazione l’art. 2.32°comma l. 92/2012 che estende il ticket di licenziamento ai casi di licenziamento (non dimissioni o risoluzione consensuale), ovvero recesso ad nutum al termine del periodo di formazione (art. 2118 Codice Civile; art. 2.1°comma lett.m) D.lgs. 167/2011).
A disposizione per aggiornamenti
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
lunedì 25 maggio 2015
IL BONUS POLETTI NON RIGUARDA LA PREVIDENZA INTEGRATIVA
Il cd bonus Poletti ex D;L 65/2015, ossia il meccanismo di corresponsione di “arretrati” sulle rivalutazioni di pensione “bloccati” dal DL cd Salva Italia, riguarda anche le pensioni integrative private?
Risposta: Al momento, la risposta più plausibile è la negativa. Il DL 65/2015 rivela un “campo di applicazione” che certamente è quello coincidente con quello ex. art. 34.1°comma l. 448/2001 (costantemente preso a riferimento per i provvedimenti successivi di rivalutazione delle pensioni) che contempla solo i trattamenti nelle Gestioni Pubbliche AGO (INPS) e altre gestioni. Non si considerano, ai fini delle rivalutazioni, i trattamenti derivanti da pensioni integrative.
*Quesito sviluppato come approfondimento di Ipsoa Quotidiano del 25/5/2015.
DECRETO PENSIONI, GLI ARRETRATI AGLI EREDI
BONUS POLETTI SULLE PENSIONI, DECRETO IN GAZZETTA
venerdì 22 maggio 2015
ART.6 DLGS 23 2015, OFFERTA DI CONCILIAZIONE. DUBBI SULLE TEMPISTICHE
1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2) Il Ministero interpreta il termine dei 60 gg., precisando che, in quel lasso di tempo, non si deve solo essere inoltrata l’offerta di conciliazione, ma deve essersi conclusa l’intera conciliazione.
STUDIO LANDI-FERRARA
giovedì 21 maggio 2015
NASPI E DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, COMPRESENZA
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA
NASPI, LA CONTRIBUZIONE UTILE
b) Possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) Possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
b) I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta la contribuzione ed i periodi di congedo parentale, purchè regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
c) I periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
d) I periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
b) Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria, con sospensione dell’attività a zero ore;
c) Assenze per permessi e congedi fruiti dal Lavoratore che sia Coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
mercoledì 20 maggio 2015
NASPI, RETRIBUZIONE IMPONIBILE UTILE
Quesito: Per conteggiare la nuova indennità di disoccupazione NASPI, quali sono le voci di retribuzione utili da assumere come base di calcolo della citata indennità?
Risposta: La base di calcolo è costituita dalla “retribuzione imponibile ai fini previdenziali”: un sintagma da intendersi come rinvio all’art. 12 l. 153/69, che appunto dettano regole in punto di determinazione della base imponibile ai fini previdenziali (Retribuzione imponibile esposta nella predetta Dichiarazione mensile UNI-EMENS). A questo riguardo, si considerano gli elementi continuativi e non continuativi della retribuzione, le mensilità aggiuntive divise per il totale delle settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicato per il coefficiente numerico 4.33. Nell’ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
PART TIME IN EDILIZIA. LE PRIME SENTENZE CHE DEMOLISCONO IL SISTEMA
martedì 19 maggio 2015
AL VIA LA RESTITUZIONE DELLA RIVALUTAZIONI PENSIONISTICHE BLOCCATE
- L’una tantum dovrà essere versata secondo cadenze dipendenti dall’approvazione del DL: verosimilmente a partire dalla pensione di agosto, come riferisce Il Sole 24 Ore del 19/5 nr. 136;
- E’ verosimile che, in quanto arretrato, sul cd bonus Poletti si applichi la “tassazione separata” ex. art. 17.1°comma lett. b) TUIR (ma su questo punto, dovrà attendersi il testo del DL);
- La correzione della rivalutazione quinquennale del montante contributivo, assestata in importi sensibilmente negativi a causa della deflazione in atto; - La previsione di un nuovo termine di corresponsione delle pensioni: a partire dal 1/6/2015, le pensioni verranno erogate a inizio mese. Restiamo a disposizione per gli assestamenti che il DL riceverà in sede di approvazione parlamentare.
NASPI E SGRAVIO CONTRIBUTO ADDIZIONALE 1,4% (TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO)
Quesito: Tizio ha assunto a termine Caio. Dal 5/5/2015, Tizio provvede alla trasformazione di Caio a tempo indeterminato, e pretende lo sgravio del contributo addizionale, come permesso a suo tempo dalla legge 92/2012. Contemporaneamente, pretende l’esonero contributivo INPS? Può cumulare i due sgravi?
Risposta: Di per sé, la possibilità di sgravio del contributo addizionale dello 1.4% in caso di trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato non è venuta meno. Questa ipotesi è disciplinata dall’art. 2.28°comma l. 92/2012, che, in quanto non contemplato e abrogato dal D.lgs. 22/2015, deve ritenersi incorporato alla nuova normativa NASPI (vedi art. 14, che rinvia ad ogni disposizione previgente al D.lgs. 22/2015, in quanto non abrogata). Stante l’interpretazione INPS di cui alla Circolare del medesimo Istituto nr. 140/2012, dobbiamo ritenere che questo sgravio sia rimesso alla facoltà del Datore di Lavoro. Con l’entrata in vigore dell’art. 1.118°comma ss. l. 190/2014 (esonero contributivo triennale), è stata disposta la non cumulabilità di detto beneficio con ogni altra riduzione contributiva: rivestendo lo sgravio del contributo addizionale ex. art. 2.28°comma l. 92/2012 tale natura, deve ritenersi che, ove il Datore chieda l’esonero INPS, in concomitanza di una trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, non possa poi chiedere lo sgravio della contribuzione addizionale del 1.40%. Ma non corrisponde al vero che l’art. 2.28°comma l. 92/2012 (sgravio contributo ASpI addizionale tempo det.) sia stato abrogato. Semplicemente, per effetto della concomitante richiesta di esonero INPS ex. art. 1.118°comma l. 190 cit., se ne determina la preclusione. Resta ferma la possibilità, per il Datore di Lavoro che non voglia o (più verosimilmente non possa) fruire dell’esonero INPS ex. l. 190 cit. chiedere lo sgravio della contribuzione addizionale ASpI, come prima. Restiamo comunque in attesa delle determinazioni che verranno, in merito, dagli organi amministrativi.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
APPRENDISTATO E CONTRIBUENTI MINIMI
Caso: Un apprendista può aprire Partita IVA come “contribuente minimo” per un “secondo lavoro”? Siamo nel regime delle “nuove attività” edizione DL 98/2011, prorogato transitoriamente fino al 31/12/2015.
Risposta: L’art. 27 DL 98/2011 codifica il regime agevolato “nuove attività” (con imposta sostitutiva al 5%) alla condizione che l’attività “in Partita IVA” non sia “mera prosecuzione” di precedente attività svolta in regime di lavoro subordinato. L’Agenzia delle Entrate, successivamente, con chiari intenti equitativi, e per non sottrarre l’ agevolazione a soggetti formalmente dipendenti, ma sostanzialmente precari per la brevità dei lavori svolti (es. lavoro a termine estivo etc.), ha circoscritto la preclusione ai “lavoratori a tempo indeterminato”, ritenendo che periodi di lavoro troppo brevi e saltuari (a termine, intermittente etc.), comunque per periodi successivi (anche con interruzioni) non superiori a 3 anni, non avrebbero dovuto intendersi impeditivi dell’agevolazione (Circolare 27/2012). In altre parole, l’Agenzia ha cercato di ancorare la previsione ex. art. 27 cit., che preclude l’accesso al “regime agevolato di vantaggio”, alla ratio legis del regime, ovvero alla circostanza che le attività da aprire fossero davvero “nuove” (con ciò, cercando di ‘punire’ le aperture di Partite IVA solo strumentali, da parte di Ex-Dipendenti). Per quanto riguarda l’apprendista, il caso non è trattato dalle Circolari dell’Amministrazione fiscale. Ove il caso si ponesse alla ns attenzione, dovrà prevalere la linea interpretativa più prudente:
-Apprendistato “normale”: Essendo qualificato come un “contratto a tempo indeterminato” sia nel D.lgs. 167/2011, sia nell’emanando D.lgs. del Jobs Act, riterremmo escluso (almeno di massima) tale apprendista dal godimento delle agevolazioni per “nuove attività” ex art. 27 DL 98/2011;
-Apprendistato a tempo determinato (Stagionale): Ove attivato (alle condizioni di legge e della contrattazione collettiva), non dovrebbe precludere l’apertura di Partita IVA, per il carattere intermittente e saltuario dell’attività esercitata, anche in attività omogenee con l’apprendistato. E’ il caso, ad esempio, dell’apprendista Cameriere-Barista (stagionale), che apra Partita IVA per attività di Ristorazione-Pubblici Esercizi.
In ogni caso, va valutata l’eventualità che l’apertura di Partita IVA (che comunque presuppone la spendita di professionalità proprie) non venga valutata dalla DTL come indizio per disconoscere l’apprendistato, assumendo che l’apprendista non è, alla fine, davvero “principiante”.
A disposizione per aggiornamenti
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
giovedì 14 maggio 2015
IL LAVORO ACCESSORIO NEL JOBS ACT - ANNO SOLARE O ANNO CIVILE?
LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI DOPO IL JOBS ACT
Stante la Circolare INPS 103/2004, ove si realizzi il superamento della citata soglia lorda annua, l’onere contributivo è così ripartito tra Collaboratore (1/3) e Committente (2/3), così come imposto dall’art. 1.2°comma dm, 2/5/1996. L’assimilazione, ai fini previdenziali, del “lavoro autonomo occasionale” alla “collaborazione coordinata e continuativa” è garantito dall’art. 44.2°comma DL 269/2003, che, all’ultimo capoverso, richiama espressamente le modalità di ripartizione del contributo tra Committente e Lavoratore ex dm 2/5/96.
Resta applicabile al compenso lordo, comunque quantificato, la ritenuta IRPEF a titolo di "redditi diversi" (art. 67 TUIR).
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
mercoledì 13 maggio 2015
SFILATE DI MODA CON MINORI, SERVE L'AUTORIZZAZIONE DELLA DTL?
A disposizione per approfondimenti
NASPI E CIRCOLARE INPS 94/2015, NEL QUADRIENNIO NON RILEVANO LE CONTRIBUZIONI, SE GIÀ UTILI PER DS E ASPI
venerdì 8 maggio 2015
NASPI, QUANTI SOLDI SI PRENDONO? UN ESEMPIO DI CALCOLO
IN ATTESA DI CIRCOLARI INPS, CON ESEMPLIFICAZIONI UFFICIALI DEL CALCOLO DELLA NASPI, CREDENDO DI FARE COSA UTILE, RIPORTIAMO L’ESEMPLIFICAZIONE RICALCATA DALLA CIRCOLARE 9/2015 DELLA FONDAZIONE STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Caso: Tizio, lavoratore licenziato il 3/5/2015, in possesso dei requisiti NASpI (stato di disoccupazione involontaria, 13 settimane di anzianità contributiva nel quadriennio precedente l’evento di disoccupazione, 30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione), negli ultimi 4 anni ha percepito una retribuzione imponibile di € 40.000. Vanta, altresì, un accredito contributivo, nel medesimo periodo, di 110 settimane. Quanto percepirà mensilmente di NASPI?
Risposta: L’art. 4 D.lgs. 22/2015 così regola il calcolo e la misura dell’indennità NASPI: 1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Nel caso di specie, pertanto, il calcolo deve procedere così: [(40.000/100)*4.33] = € 1.571 (Retribuzione mensile di riferimento) Siccome € 1.571 supera € 1.195, l’indennità NASpI sarà così determinata: [(1.195*75%)+(1.571-1.195)*25%] = € 990 L’importo di € 990 sarà il valore lordo mensile NASpI (inferiore al massimale, fissato, per il 2015, a € 1.300). La medesima indennità (art. 5) è corrisposta per 24 settimane. Dal 1/1/2017 è previsto che la NASpI sia corrisposta per un massimo di 78 settimane. La NASpI si riduce del 3%, per ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Con l’avanzare delle settimane, l’indennità NASPI viene via via ridotta percentualmente, secondo le progressioni che seguono: Numero mensilità di fruizione dell’indennità Penalizzazione NASPI
7 settimane12%
9 settimane18%
14 settimane 33%
16 settimane 39%.
La NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
NASPI, SCHEDA RIASSUNTIVA
Qui di seguito, una prima scheda riassuntiva della NASPI (acronimo di Nuova ASPI), ricalcata in larga parte da DPL Modena, con aggiunte tratte da GHEIDO (aliquote contributive, decadenza).
A disposizione
NASPI
La nuova indennità di disoccupazione sarà in vigore dal 1° maggio 2015
Possono richiedere la NASpI tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative.
Sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Requisiti
Questi sono i requisiti:
1. aver perso involontariamente il posto di lavoro;
licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo;
dimessi per giusta causa;
aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura conciliativa prevista dall’art. 7 della Legge n. 604/1966 (c.d. tentativo di conciliazione obbligatoria).
2. poter far valere nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione;
3. poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Durata
La NASpI sarà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane.
Calcolo
L’indennità si calcola dividendo la retribuzione mensile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero delle settimane di contribuzione; il risultato va moltiplicato per 4,33.
Qualora il valore massimo sia pari a € 1.195,00, l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione mensile.
Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di € 1.195,00 il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e € 1.195,00.
Il valore massimo dell’indennità mensile, per il 2015, è pari a € 1.300,00.
L’indennità subirà una progressiva riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Domanda
La domanda per l’ottenere la NASpI dovrà essere fatta a pena di decadenza, esclusivamente con modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Aliquote contributive*:
L’ASpI è soggetta alle seguenti aliquote contributive:
1,61%, Contributo ordinario (di cui lo 0, 30% destinato di norma al finanziamento dei Fondi Interprofessionali di formazione continua), da applicarsi sulle retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori subordinati;
1.40%, Contributo addizionale dovuto da parte dei Datori di Lavoro che abbiano assunto lavoratori non a tempo indeterminato (lavoro a termine, somministrazione a termine etc.), esclusi i lavoratori a termine assunti per sostituzioni e attività stagionali;
Ticket NASPI, dovuto in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, pari al 41% del trattamento mensile iniziale del trattamento di disoccupazione per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
*Il Lavoratore in NASPI beneficia della “contribuzione figurativa” ex. art. 12
Decadenza dalla NASPI:
Il Lavoratore decade dalla NASPI:
Quando perde lo stato di disoccupazione;
Inizia un’attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le comunicazioni previste;
Raggiunga i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
Acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità (a meno che non opti per la NASPI);
Violi le regole relative alle iniziative lavorative e ai percorsi di riqualificazione.
giovedì 7 maggio 2015
100 "MI PIACE": LO STUDIO LANDI RINGRAZIA!
E' CON IMMENSA GIOIA E SODDISFAZIONE CHE VI COMUNICHIAMO CHE DA STASERA LA PAGINA "FACEBOOK" DELLO STUDIO LANDI HA RAGGIUNTO I 100 "MI PIACE"!
SEMPLICEMENTE GRAZIE!
POS, NIENTE SANZIONI SE I PROFESSIONISTI NON SE NE AVVALGONO
1 MAGGIO 2015, IN VIGORE LA NASPI. L'INPS EMETTE LE PRIME DISPOSIZIONI
L’Inps, con il messaggio n. 2971 del 30 aprile 2015, fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo della NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), prevista per gli eventi a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI sostituisce, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92 del 2012 la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 – gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni; possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione; possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda: via web, attraverso il sito www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore). La disciplina di dettaglio della indennità NASpI sarà regolata con apposita circolare INPS in corso di pubblicazione. Per scaricare il testo del Msg INPS citato, si vada al link: http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202971%20del%2030-04-2015.pdf A disposizione per aggiornamenti
IL LAVORO ACCESSORIO DEL PENSIONATO, RIFLESSI PREVIDENZIALI
Caso: Il Sig. Rossi è titolare di una pensione sociale lorda da € 240 e di reversibilità lorda da € 220. Può il Sig. Rossi prestare lavoro accessorio? E se sì, con quali ricadute sul trattamento previdenziale?
Risposta: La l. 92/2012 (ma l’impostazione dovrebbe restare anche nell’emandando D.lgs. di riordino dei contratti di lavoro) ha generalizzato l’accesso ai voucher: nessuna preclusione può esserci per i pensionati. Come per la generalità dei voucheristi, i limiti reddituali (aggiornati al 2015) sono di € 2.020, in caso di Committenti Imprenditori Commerciali-Liberi Professionisti, e di € 5.060 per la totalità dei Committenti, nel corso di un anno solare. Le ricadute previdenziali vanno attentamente monitorate. In particolare, siccome l’assegno sociale è subordinato al possesso di un reddito pari (per il 2015) a € 5.830,76, occorrerà verificare se i redditi realizzati dal voucherista incidono su questo reddito minimo. Lo stesso dicasi per la pensione di reversibilità, soggetta a percentuali di riduzione. Per importi, però, molto bassi (meno di € 19.573,71, come certamente quelli in questo caso), non è prevista comunque alcuna riduzione. Le somme percepite a titolo di voucher sono esenti IRPEF, e non determinano conguagli fiscali sfavorevoli.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA
mercoledì 6 maggio 2015
RIPOSO SETTIMANALE AUTOTRASPORTO, MAI PIÙ FRAZIONAMENTI!
INARCASSA O GESTIONE SEPARATA INPS? IL DILEMMA DEGLI INGEGNERI. ...
Quindi, la consulenza commerciale-procacciamento d'affari, in quanto attività non tipica della Professione, sconta la gestione separata INPS.
Viceversa, l'attività di consigliere di amministrazione in Società che ha per oggetto servizi connessi alla Professione (energia, gas etc.) Sconta INARCASSA.
A disposizione per approfondimenti