Quesito:
Nel Blog, ho letto che i
dispositivi informatici "portatili" adottati dal Lavoratore non sono soggetti
alle prescrizioni previste dalla normativa di Sicurezza (sorveglianza sanitaria,
pause etc.) per i "videoterminalisti". Che ne è dei PC portatili o degli
Ipad, o Iphon a disposizione dei Dipendenti per l'espletamento
del loro lavoro? Grazie.
Risposta:
Il post del nostro Blog cui Lei faceva riferimento è il seguente: http://costidellavoro.blogspot.it/2014/09/addetti-ai-videoterminali-disposizioni.html
La risposta va rinvenuta negli artt. 172
ss. D.lgs. 81/2008.
In particolare, occorre prendere le mosse
dall'art. 173.01°comma lett. b) e c), dove si definisce:
(...)
b) posto di
lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il
mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le
apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem,
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c)
lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali,
in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le
interruzioni di cui all'articolo 175.
Dal combinato disposto di queste
espressioni, si ricava l'indicazione che l'uso del dispositivo
informatico rientra negli obblighi di sorveglianza sanitaria, valutazione
dei rischi specifici etc. ex. D.lgs. 81/2008 (per gli "addetti ai
videoterminali"), in quanto riferito ad una "postazione fissa", che consente
l'utilizzazione costante e continuativa (almeno 20 ore) del terminale medesimo.
A questo fine, evidentemente, non rileva il mero possesso del dispositivo
informatico, ma l'idoneità ad un'utilizzazione fissa e continuativa per il
disimpegno delle mansioni di lavoro. Questo pone all'Azienda alcuni problemi di
prova molto rilevanti.
Ad esempio, il PC portatile o
Ipad in dotazione al Dipendente di Studio di Commercialista, dotato di
software esecutivo di programmi per le Dichiarazioni fiscali o le
scritturazioni contabili, determinerà gli obblighi da "videoterminali": l'uso di
tali apparecchiature si configura tale da radicare l'uso di tali
dispositivi in mansioni soggette a precisi vincoli orari continuativi, anche se
svolte non nella sede normalmente operativa, ma in sede "decentrata" o a casa
propria (salvo, in questo caso, la prova della mera "occasionalità" dell'uso del
PC o Ipad per lavoro). A margine, ricordo che se, nel caso di specie,
l'Ipad è dotato di dispositivo di "geolocalizzazione", lì ci vuole
l'autorizzazione DTL o Sindacale ex. art. 04 l. 300/70 ...
Ove, al contrario, l'uso del PC
portatile, o dell'Ipad fossero sganciati da vincoli orari fissi, lì
parrebbe potersi soprassedere dagli obblighi di vidoeterminale.
Escluderemmo comunque ogni rilevanza ai
fini della disciplina di Sicurezza sui videoterminali dell'Iphone in
dotazione al Dipendente: il "telefono" non rientra in nessun caso nella
definizione di "videoterminale": è vero che può essere utilizzato come PC, ma
l'uso per prestazioni complesse ci pare assolutamente remoto ...
A disposizione per approfondimenti
Dr.. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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