Con Interpello nr. 18/2014 ex. art. 12 D.lgs. 81/2008 (e non ex.
art. 09 D.lgs. 124/04), il Ministero del Lavoro ha precisato che le
visite mediche, che il Datore di Lavoro ha l'obbligo di effettuare in
adempimento dei doveri di sorveglianza sanitaria (siano essi "comuni" a
tutti i Lavoratori, ovvero prescritti per specifiche aree di rischio)
devono considerarsi di rigore pieno "orario di lavoro".
Il tempo impiegato durante le visite, cioè, si considera ...(...)
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