La presente accompagna note di commento, in parte adesive, in
parte critiche, all'articolo di DARIO VEGANI sul tema in oggetto, comparso in
Guida alle Paghe nr. 11/2014.
L'art. 02 l. 142/2001 ha previsto, per le Cooperative con più
di 15 Dipendenti, l'inapplicabilità dell'art. 18 St. Lav., quando al
licenziamento si accompagni la cessazione del rapporto sociale o per recesso del
socio o per esclusione disposta ai sensi degli artt. 2532 e 2533 Codice
Civile (così devono intendersi "aggiornate" le disposizioni di rinvio
esistenti nell'art. 02 l. 142/01, non ancora aggiornata alla successiva riforma
societaria).
Questa disposizione va comunque coordinata con la l. 108/90
che ha codificato un principio, confermato poi dalla legge 92/2012, secondo cui
il licenziamento "discriminatorio" è sempre passibile di reintegra: la
reintegra, quindi, connessa ad una ratio di tutela generalizzata della
personalità del Lavoratore, si deve intendere applicabile anche alle
Cooperative. In parte qua, deve ritenersi inapplicabile il disposto
limitativo dell'art. 02 l. 142/01.
Qui di seguito, alcune esemplificazioni delle casistiche più
tipiche.
- Recesso del Socio: che ne è del rapporto di
lavoro eventualmente instaurato? Ai sensi dell'effetto combinato
tra l'art. 05 l. 142/2001 ("Il rapporto di lavoro si estingue con il
recesso e l'esclusione del Socio deliberati nel rispetto delle previsioni
statutarie e in conformità all'art. 2533 del Codice Civile")
e dell'art. 2533.u.c. Codice Civile ("Qualora l'atto costitutivo non
preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti"), il recesso del Socio determina
l'estinzione del rapporto di lavoro. Per effetto della previsione dell'art. 02
l. 142/2001 non si applica in nessun caso l'art. 18 l. 300/70. Non è chiaro,
però, se, a questi fini, la cessazione del rapporto di lavoro possa qualificarsi
come "dimissioni volontarie", e se, a questo caso, sia applicabile la procedura
sulla "convalida" delle dimissioni medesime ex. art. 04.17-21°commi l.
92/2012.
Per il recesso del Socio, devono essere osservate le
procedure previste dall'art. 2532 Codice Civile (notifica tramite
raccomandata, esame della raccomandata da parte del Consiglio di Amministrazione
entro 60 gg. etc.).
- Licenziamento per giusta causa/giustificato
motivo di licenziamento: si determina esclusione del Socio? La
risposta positiva a tale quesito determinerebbe, nel caso di specie,
l'inapplicabilità dell'art. 18 l. 300/70 (salva l'applicabilità dell'art. 08 l.
604/66 per le Cooperative con meno di 15 Dipendenti). In ogni caso, la soluzione
positiva del quesito presuppone che il licenziamento per giusta causa rivesta
anche i requisiti che, ai sensi dell'art. 2532.01°comma del Codice
Civile, legittimano l'esclusione del Socio di Cooperativa ("gravi
inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge"). Pur non potendosi
assicurare nessun automatismo tra "licenziamento per giusta causa/giustificato
motivo soggettivo" ex. art. 03 l. 604/66 e "esclusione del Socio" ex. art.
2532.01°comma del Codice Civile, normalmente i "licenziamenti per
giusta causa", avendo natura "disciplinare", presuppongono violazioni "gravi" ed
è difficile pensare che possano tali violazioni non avere rilievo anche per
l'esclusione del Socio da Cooperativa. Ricordiamo, però, che, in questi casi, la
disposizione che esclude l'applicazione dell'art. 18, va coordinata con le
modifiche che l'art. 18 medesimo ha subito in punto di reintegra per
licenziamento disciplinare illegittimo. Ove, cioè, il Socio Lavoratore contesti
il licenziamento per "insussistenza del fatto contestato", ovvero per avere il
Datore applicato il licenziamento in luogo di diversa sanzione "conservativa"
prevista dal CCNL o dal Codice Disciplinare, non potrà ricorrere alla tutela
"reale", ma solo a quella "obbligatoria".
Si segnala, comunque, che, a seguito delle rimodulazione
delle "tutele reintegratorie" disposte dalla legge 92/2012, l'esclusione
dell'art. 18 St. Lav. per le Cooperative con più di 15 Dipendenti potrebbe
andare soggetta a facili eccezioni di incostituzionalità. Con la legge 92/2012,
infatti, la tutela reintegratoria è disposta a fronte di condotte variamente
definibili come "abusive"/"discriminatorie": ora, se è vero che contro i
licenziamenti "abusivi" è riconosciuta l'applicabilità dell'art. 18 anche alle
Cooperative, non si vede perchè, ricorrendo la stessa ratio di tutela,
dovrebbe operare l'esclusione della reintegra da parte della l. 142/01 per i
casi di licenziamento disciplinare di cui all'art. 18.04°comma l. 92/2012.
- Licenziamento per giusta causa/giustificato
motivo oggettivo: si determina l'esclusione del Socio? Il "motivo
economico" non rientra, di per sè, tra i motivi che, ex. art.
2532.01°comma del Codice Civile, giustificano l'esclusione del
Socio. Quindi, in assenza di previsioni statutarie che lo dispongano, un
licenziamento comminato con queste condizioni resta soggetto all'art. 18 St.
Lav.
Problematica, invece, è l'esclusione dell'art. 18 (e
dell'art. 18.06°comma) ove lo Statuto disponga l'automatico scioglimento del
rapporto sociale, a fronte di evenienze di "licenziamento economico".
Ricordiamo che, a seguito delle consistenti "rimodulazioni"
che l'art. 18 l. 300/70, l'art. 18 (reintegra) si applica solo ai casi di
"licenziamento" manifestamente privo di qualsiasi giustificazione oggettiva, non
al "licenziamento economico" tout court. Questa rimodulazione è foriera
di ulteriori, possibili, eccezioni di incostituzionalità: alla tutela ex. art.
18 contro i "licenziamenti manifestamente privi di motivazione oggettiva" si
addicono le stesse considerazioni interpretative sopra svolte.
Cogliamo l'occasione di ricordare che, a fronte di evenienze
di risoluzione dei rapporti, come sopra descritti, sussistono rilevanti
incertezze interpretative relativamente all'individuazione del Giudice
competente: le fattispecie, infatti, sono "a mezza strada" tra il diritto del
lavoro (per cui sarebbe competente il Giudice del Lavoro funzionalmente), ovvero
la fattispecie societaria (per cui basterebbe il Giudice ordinario). Consigliamo
ai Clienti che si trovassero coinvolti in queste problematiche di rivolgersi a
dei legali.
A disposizione per aggiornamenti
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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