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mercoledì 29 ottobre 2014

INPS, INAIL: TASSO DI DILAZIONE, DIFFERIMENTO E SANZIONI DOPO L'INTERVENTO DELLA BCE

Come dichiarato con grande clamore ed evidenza da tutti i media di informazione, la BCE, con decisione del 04/09 us., ha provveduto al taglio di 10 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema.
Le ricadute di queste decisione sono immediati per tutti i casi in cui norme di legge, provvedimento amministrativo o contratto, indichino la misurazione degli interessi a partire dal cd TUR (Tasso Unico di riferimento), che oggi deve intendersi riferito proprio al tasso individuato dalla BCE.
Con Circolare INPS nr. 103/2014 e Circolare INAIL nr. 38/2014, INPS e INAIL hanno provveduto ad adeguare gli effetti di tale variazione sul tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione a Enti gestori di Previdenza e Assistenza obbligatorie, nonchè sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116.08°comma lett. a) e b) e comma 10 della l. 388/2000.
Questo il riepilogo delle principali disposizioni INPS e INAIL:
 
- La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 10/09/2014;
- La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione presentate  in data anteriore al 10/09/2014 a condizione che: a) La Sede non abbia comunicato ancora il piano di rateazione o dilazione; b) La Sede comunichi il piano di rateazione o dilazione in data 10/09 o successiva;
- L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto in casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso dello 6.04% annuo, con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10/09/2014.
- I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni;
- Nei casi di autorizzazioni al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al 6.05% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.
- In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie ex. art. 116.08°comma lett.a) l. 338/2000, la sanzione civile è pari al 5.55% in ragione d'anno (tasso dello 0.05 maggiorato di 5.5 punti);
- Ove la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima delle contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi e premi sia effettuato entro 30 gg. dalla denuncia stessa, la sanzione civile è pari al 5.55% in ragione d'anno (tasso dello 0.05 maggiorato di 5.5 punti);
- Ove il mancato o ritardato pagamento sia dovuto a oggettive incertezze, derivanti da contrasti interpretativi in sede amministrativa o giurisprudenziale, la sanzione civile è pari al 5.55% in ragione d'anno (tasso dello 0.05 maggiorato di 5.5 punti);
- In caso di evasione contributiva (art. 116.10°comma l. 388/2000), resta ferma la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
 
Procedure concorsuali:
- In caso di procedure concorsuali, le sanzioni amministrative ridotte ex. art. 116.08°comma lett. a) l. 388/2000 dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi Tasso di interesse dell'Eurosistema;
- In caso di evasione contributiva, ex. art. 116.08°comma lett. b) l. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso, aumentato di due punti;
- Ai sensi dell'art. 01.220°comma l. 662/1996, il limite massimo di riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale*.
 
*Pertanto, ove il tasso TUR/Eurosistema scenda al di sotto degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari all'interesse legale, maggiorato di due punti.
Tenuto conto che, per effetto della decisione BCE, a decorrere dal 10/09/2014, il tasso Eurosistema ex TUR è inferiore alla misura dell'interesse legale in vigore al 01/01/2014, dalla medesima data, la riduzione opererà sulla base di tali ultime misure.
 

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