Quesito (tratto da Diritto & Pratica di
Lavoro nr. 39/2014):
Un'Azienda in crisi stipula un accordo sindacale aziendale di
riduzione d'orario per alcuni lavoratori. Ma i Lavoratori rifiutano di
sottoscrivere la riduzione d'orario, assumendo di non aver conferito mandato al
Sindacato di riduzione d'orario. L'Azienda minaccia il licenziamento, ma i
Lavoratori resistono.
Chi ha ragione?
Risposta:
Innanzitutto, occorre dire che il D.lgs. 61/2000
conferma un dato acquisito dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo
il quale è invalido l'accordo di riduzione d'orario adottato unilateralmente dal
Datore (anche per il tramite del Sindacato), senza l'effettivo concorso della
volontà del Lavoratore.
Concorso di volontà che può essere, oltrechè esplicito
(desumibile da esplicito mandato, connesso all'iscrizione sindacale), anche
desumibile per fatti concludenti (es. acquiescenza), ma mai presunto in assenza
di elementi di fatto.
Sul punto, è intervenuta di recente Cass. 16089/2014.
Ma c'è un punto "pratico" che la sentenza non ha
chiarito.
Stando al tenore complessivo di tale giurisprudenza,
infatti, per i casi dubbi, come quello di cui al quesito schematizzato,
diventa rilevante la tempistica di contestazione.
E' evidente che più il Lavoratore ritarda a contestare, più
la sua inerzia è valutabile (anche per un conclamato "affidamento contrattuale")
come accettazione dell'intesa di riduzione dell'orario.
L'acquiescenza, in particolare, facilita nel Giudice la
deduzione/presunzione di accettazione, specie se viene dimostrato un quadro
economico-gestionale aziendale caratterizzato da alta criticità.
Se, infatti, è vero che l'art. 05.01°comma D.lgs. 61/2000
dispone "Il rifiuto di un Lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto a tempo
parziale in rapporto a tempo pieno non costituisce giustificato motivo di
licenziamento", è altrettanto vero che il quadro di crisi aziendale può
precostituire valide ragioni di "licenziamento economico", a fronte della quale
l'accettazione di un accordo di riduzione oraria può ben apparire "l'ultima
spiaggia" per il Lavoratore per evitare il licenziamento (un pò come succede per
gli "accordi di demansionamento" ...). A queste condizioni, quindi, è ben
difficile per il Giudice pensare che l'accordo non sia voluto dal Lavoratore, se
non per entusiasmo, quantomeno per rassegnazione.
E questa circostanza evidentemente complica la situazione nel
contenzioso di quel Lavoratore che intenda sottrarsi alle conseguenze della
riduzione d'orario e far valere il tempo pieno.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
Nessun commento:
Posta un commento