Quesito:
Un Datore di Lavoro a quali condizioni può "disconoscere" la nomina di
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza? Ad esempio, se appartengono a
Rappresentanze Sindacali non gradite?
Risposta:
Il caso è andato all'attenzione della Commissione Sicurezza
del lavoro del Ministero del Lavoro, la quale si è espressa sul punto con
l'Interpello nr. 16/2014 (per un caso riguardante i Vigili del Fuoco).
Il parere ministeriale, però, appare largamente fuorviante,
perchè frutto forse di una scarsa comprensione della fattispecie, e forse di
scarsa dimestichezza pratica con la contrattualistica collettiva.
E', quindi, opportuno riepilogare per filo e per segno la
materia.
Innanzitutto, è da chiarire in che modo il Datore di Lavoro
abbia in concreto agito per "sconfessare" i RLS: il modo più classico (vedi caso
FIAT) è che il Datore abbia "disdetto" il contratto collettivo con cui il RLS
sono stati eletti con una sigla sindacale "sgradita".
Da questo punto di vista, il parere ministeriale getta lumi,
nel momento in cui sostiene che la nomina del RLS, avvenuta regolarmente sulla
base della contrattazione collettiva (ex. art. 47.06°comma D.lgs. 81/2008) si
deve dare per acquisita, in quanto "ufficio" necessario ai fini della legge
sulla Sicurezza, e non rientrante in quella che usualmente si chiama "parte
obbligatoria" dei contratti collettivi, quella parte, che, tanto per intenderci,
può essere disdetta ad ogni "capriccio" di Impresa o Sindacato.
Questa ricostruzione presuppone (ma il punto, purtroppo, non
è molto approfondito nell'Interpello) un peculiare rapporto tra fonte-legge
(D.lgs. 81/2008) e fonte-contrattazione collettiva, che, a questi fini, integra
e completa la norma di legge, ad integrare un "ufficio" obbligatorio (appunto
ex lege): in quanto non meramente volontario, tale Ufficio è
insensibile alle vicende "sindacali" del CCNL, alle eventuali disdette delle
parti.
Nel caso, invece, in cui la "sconfessione" sia di tipo
diverso, perchè il Datore contesti l'assenza di requisiti di eleggibilità del
RLS (ad esempio, perchè non fa parte delle RSA: vedi Interpello 20/2014), posto
che prevale la competenza "sovrana" del "contratto collettivo", il caso può
essere esaminato e risolto alla luce dell'art. 47.04°comma: che prevede sì
l'eleggibilità del RLS tra le RSA nelle Aziende con più di 15 Dipendenti, sempre
che le RSA siano costituite secondo i criteri dell'art. 19 l. 300/1970.
Ma a tutta evidenza si tratta di "norma cedevole",
applicabile in assenza di diversa disposizione della contrattazione
collettiva.
Convince meno, però, il Ministero dove arriva a prefigurare
una sorta di prorogatio ex lege dell'ufficio di RLS.
Se noi, infatti, leggiamo l'art. 47 così come è formulato,
non possiamo non concludere che le regole di elezione e permanenza del RLS sono
affidate dalla legge alla "contrattazione collettiva". Ora, nel silenzio della
legge (che non parla di prorogatio del RLS cessato), è giocoforza ritenere che
sia abbia prorogatio solo se disposto dalla "contrattazione
collettiva". Se la prorogatio non è disposta dalla "contrattazione
collettiva", il RLS eletto deve ritenersi decaduto.
L'Interpello, però, tende a "drammatizzare" il problema della
decadenza del RLS dei Lavoratori: così facendo, del resto, dimentica che la
legge ha disposto specifiche forme di "supplenza" dell'Ufficio di RLS carente
con gli artt. 47 e 48 TU Sicurezza (specialmente, i RLS territoriali).
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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