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venerdì 24 ottobre 2014

SE IL DATORE DI LAVORO DISCONOSCE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORI PER LA SICUREZZA: UN INCERTO PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Quesito:
Un Datore di Lavoro a quali condizioni può "disconoscere" la nomina di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza? Ad esempio, se appartengono a Rappresentanze Sindacali non gradite?
 
Risposta:
Il caso è andato all'attenzione della Commissione Sicurezza del lavoro del Ministero del Lavoro, la quale si è espressa sul punto con l'Interpello nr. 16/2014 (per un caso riguardante i Vigili del Fuoco).
Il parere ministeriale, però, appare largamente fuorviante, perchè frutto forse di una scarsa comprensione della fattispecie, e forse di scarsa dimestichezza pratica con la contrattualistica collettiva.
E', quindi, opportuno riepilogare per filo e per segno la materia.
Innanzitutto, è da chiarire in che modo il Datore di Lavoro abbia in concreto agito per "sconfessare" i RLS: il modo più classico (vedi caso FIAT) è che il Datore abbia "disdetto" il contratto collettivo con cui il RLS sono stati eletti con una sigla sindacale "sgradita".
Da questo punto di vista, il parere ministeriale getta lumi, nel momento in cui sostiene che la nomina del RLS, avvenuta regolarmente sulla base della contrattazione collettiva (ex. art. 47.06°comma D.lgs. 81/2008) si deve dare per acquisita, in quanto "ufficio" necessario ai fini della legge sulla Sicurezza, e non rientrante in quella che usualmente si chiama "parte obbligatoria" dei contratti collettivi, quella parte, che, tanto per intenderci, può essere disdetta ad ogni "capriccio" di Impresa o Sindacato.
Questa ricostruzione presuppone (ma il punto, purtroppo, non è molto approfondito nell'Interpello) un peculiare rapporto tra fonte-legge (D.lgs. 81/2008) e fonte-contrattazione collettiva, che, a questi fini, integra e completa la norma di legge, ad integrare un "ufficio" obbligatorio (appunto ex lege): in quanto non meramente volontario, tale Ufficio è insensibile alle vicende "sindacali" del CCNL, alle eventuali disdette delle parti.
Nel caso, invece, in cui la "sconfessione" sia di tipo diverso, perchè il Datore contesti l'assenza di requisiti di eleggibilità del RLS (ad esempio, perchè non fa parte delle RSA: vedi Interpello 20/2014), posto che prevale la competenza "sovrana" del "contratto collettivo", il caso può essere esaminato e risolto alla luce dell'art. 47.04°comma: che prevede sì l'eleggibilità del RLS tra le RSA nelle Aziende con più di 15 Dipendenti, sempre che le RSA siano costituite secondo i criteri dell'art. 19 l. 300/1970.
Ma a tutta evidenza si tratta di "norma cedevole", applicabile in assenza di diversa disposizione della contrattazione collettiva.
Convince meno, però, il Ministero dove arriva a prefigurare una sorta di prorogatio ex lege dell'ufficio di RLS.
Se noi, infatti, leggiamo l'art. 47 così come è formulato, non possiamo non concludere che le regole di elezione e permanenza del RLS sono affidate dalla legge alla "contrattazione collettiva". Ora, nel silenzio della legge (che non parla di prorogatio del RLS cessato), è giocoforza ritenere che sia abbia prorogatio solo se disposto dalla "contrattazione collettiva". Se la prorogatio non è disposta dalla "contrattazione collettiva", il RLS eletto deve ritenersi decaduto.
L'Interpello, però, tende a "drammatizzare" il problema della decadenza del RLS dei Lavoratori: così facendo, del resto, dimentica che la legge ha disposto specifiche forme di "supplenza" dell'Ufficio di RLS carente con gli artt. 47 e 48 TU Sicurezza (specialmente, i RLS territoriali).
 
 

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