Quesito:
Un Dipendente già licenziato per motivazioni disciplinari può
essere ri-licenziato per motivi economici?
Risposta:
Il tema può sembrare paradossale e fanta-scientifico, ma non
è così remoto nella prassi, che, non di rado, registra esitazioni,
contraddizioni, ripensamenti dei Datori di Lavoro che si riverberano in atti di
licenziamento emessi, ritirati o modificati ...
In linea generale, il "ri-licenziamento" è possibile, se
nella fattispecie si registrano più elementi riconducibili a più fattispecie
giustificatrici di licenziamento (così in Cass. 20/01/2011 nr. 1244). Di
massima, però, in queste circostanze, l'onere della prova del Datore di Lavoro
si aggrava considerevolmente, sotto il versante della motivazione, chè non è
agevole passaggio motivazionale giustificare il "salto" da un tipo di
licenziamento ad un altro.
Ad esempio, può essere possibile "mutare il titolo" di un
licenziamento che passi da "economico" a "disciplinare": in questo caso, però,
per emettere il licenziamento disciplinare dovranno ricorrere i presupposti
necessari (tempestività etc.), ovvero dovrà darsi prova della sopravvenienza di
fatti suscettibili di rilevare ai fini disciplinari. Più complesso
obiettivamente passare da "motivazioni disciplinari" e "motivazioni economiche"
... salvo che ricorrano circostanze organizzative conclamate (ma che, comunque,
lasciano aperto l'interrogativo: perchè il licenziamento non è stato spiccato
prima?).
Diremmo comunque precluso il "mutamento del titolo" del
licenziamento, ove sia in corso una causa di licenziamento.
Questo stratagemma è stato utilizzato in alcuni casi per
contrastare la richiesta di reintegra ex. art. 18 St. Lav. del Dipendente, dove
cioè il licenziamento può risultare annullato (non invece nelle Aziende con meno
di 15 Dipendenti, dove la l. 604/66 garantisce comunque l'estinzione giuridica
del rapporto di lavoro).
Per evitare la reintegra, alcuni Datori di Lavoro sub
iudice (ovvero sotto controversia giudiziaria) hanno pensato bene di
"cambiare" la motivazione del licenziamento da "disciplinare" a "economico".
Evidentemente, in caso di reintegra decretata dal Giudice, questa "conversione"
opererebbe ex nunc, dal momento dell'atto e non potrebbe sanare con
efficacia retroattiva l'eventuale illegittimità del licenziamento medio
tempore riconosciuta giudizialmente.
Questa condotta è problematica tecnicamente e processualmente
(come interpretare la condotta? Come "ammissione di illegittimità del
licenziamento"? ...)
Con sentenza nr. 27390/2014, la Cassazione, in quest'ultimo
specifico caso, ha ammesso il "ri-licenziamento" in corso di vertenza giudiziale
(ovvero il "mutamento del titolo del licenziamento"), subordinandolo però a due
essenziali presupposti:
a) Il "secondo licenziamento" deve essere
espressamente condizionato alla (eventuale) dichiarazione di illegittimità
(ovvero inefficacia) del primo licenziamento sub iudice;
b) Il "secondo licenziamento" deve avere
motivo non solo diverso, ma anche deve riferirsi a fatti sopravvenuti, che il
"primo licenziamento" non avrebbe potuto compendiare.
A queste condizioni, si può imbastire un "ri-licenziamento"
secondo legittimità.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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