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venerdì 17 ottobre 2014

IL RI-LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE

 Quesito:
Un Dipendente già licenziato per motivazioni disciplinari può essere ri-licenziato per motivi economici?
 
Risposta:
Il tema può sembrare paradossale e fanta-scientifico, ma non è così remoto nella prassi, che, non di rado, registra esitazioni, contraddizioni, ripensamenti dei Datori di Lavoro che si riverberano in atti di licenziamento emessi, ritirati o modificati ...
In linea generale, il "ri-licenziamento" è possibile, se nella fattispecie si registrano più elementi riconducibili a più fattispecie giustificatrici di licenziamento (così in Cass. 20/01/2011 nr. 1244). Di massima, però, in queste circostanze, l'onere della prova del Datore di Lavoro si aggrava considerevolmente, sotto il versante della motivazione, chè non è agevole passaggio motivazionale giustificare il "salto" da un tipo di licenziamento ad un altro.
Ad esempio, può essere possibile "mutare il titolo" di un licenziamento che passi da "economico" a "disciplinare": in questo caso, però, per emettere il licenziamento disciplinare dovranno ricorrere i presupposti necessari (tempestività etc.), ovvero dovrà darsi prova della sopravvenienza di fatti suscettibili di rilevare ai fini disciplinari. Più complesso obiettivamente passare da "motivazioni disciplinari" e "motivazioni economiche" ... salvo che ricorrano circostanze organizzative conclamate (ma che, comunque, lasciano aperto l'interrogativo: perchè il licenziamento non è stato spiccato prima?).
Diremmo comunque precluso il "mutamento del titolo" del licenziamento, ove sia in corso una causa di licenziamento.
Questo stratagemma è stato utilizzato in alcuni casi per contrastare la richiesta di reintegra ex. art. 18 St. Lav. del Dipendente, dove cioè il licenziamento può risultare annullato (non invece nelle Aziende con meno di 15 Dipendenti, dove la l. 604/66 garantisce comunque l'estinzione giuridica del rapporto di lavoro).
Per evitare la reintegra, alcuni Datori di Lavoro sub iudice (ovvero sotto controversia giudiziaria) hanno pensato bene di "cambiare" la motivazione del licenziamento da "disciplinare" a "economico". Evidentemente, in caso di reintegra decretata dal Giudice, questa "conversione" opererebbe ex nunc, dal momento dell'atto e non potrebbe sanare con efficacia retroattiva l'eventuale illegittimità del licenziamento medio tempore riconosciuta giudizialmente.
Questa condotta è problematica tecnicamente e processualmente (come interpretare la condotta? Come "ammissione di illegittimità del licenziamento"? ...)
Con sentenza nr. 27390/2014, la Cassazione, in quest'ultimo specifico caso, ha ammesso il "ri-licenziamento" in corso di vertenza giudiziale (ovvero il "mutamento del titolo del licenziamento"), subordinandolo però a due essenziali presupposti:
 
a) Il "secondo licenziamento" deve essere espressamente condizionato alla (eventuale) dichiarazione di illegittimità (ovvero inefficacia) del primo licenziamento sub iudice;
b) Il "secondo licenziamento" deve avere motivo non solo diverso, ma anche deve riferirsi a fatti sopravvenuti, che il "primo licenziamento" non avrebbe potuto compendiare.
 
A queste condizioni, si può imbastire un "ri-licenziamento" secondo legittimità.
 

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