Una brevissima nota relativamente alla gestione dei permessi per malattia dei figli minori.
Come noto, l'art. 47.01-02-06°comma D.lgs. 151/2001,
riconosce ai genitori, in alternativa tra loro e indipendentemente dal fatto che
l'altro ne disponga autonomo diritto, la possibilità di fruire di permessi non
retribuiti per le malattie di ciascun figlio.
Essi possono assentarsi dal lavoro:
- Per tutta la durata della malattia del bambino, fino al
compimento dei tre anni di vita;
- Nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun
genitore, per figli di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Tale diritto, pertanto, decorre dal giorno successivo al
compimento del terzo anno di età del bambino e fino agli otto anni, compreso il
giorno del compimento dell'ottavo anno di età (Int. Min. Lav. 33/08).
La certificazione di malattia deve essere trasmessa all'INPS
in via telamatica direttamente dal Medico Curante del SSN (o con esso
convenzionato), utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di
malattia (dm 26/02/2010).
L'Istituto provvede ad inoltrarla/renderla
disponibile immediatamente al Datore di Lavoro interessato.
Ai fini della fruizione dei permessi, il Lavoratore comunica
direttamente al Medico, all'atto della compilazione del certificato di malattia,
le generalità del genitore che ha scelto di usufruirne.
La nozione di "malattia del bambino" non coincide con quella
di "malattia del Lavoratore" durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, poichè
comprende non solo la fase patologica vera e propria, ma anche quella successiva
di convalescenza (Cass. 04/04/1997 nr. 2953).
Ciò comporta che nè l'INPS, nè la DTL siano tenuti ad
effettuare controlli sull'effettivo stato di malattia del bambino.
La fruizione di permessi per malattia del bambino, insorta
durante il congedo parentale (art. 32 D.lgs. 151/01) può sospenderne il
godimento, consentendo così la sostituzione del titolo dell'assenza. La legge,
infatti, non prevede alcun divieto di cumulo dei due istituti.
A tal fine, occorre che l'interessato presenti domanda di
sospensione del congedo e che sussistano i requisiti prescritti per l'accesso
all'uno e all'altro istituto (Interpello nr. 28/06/2006 Prot. nr.
25/I/0003004).
Studio Francesco Landi- Ferrara
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