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giovedì 16 ottobre 2014

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI: QUANDO AGGIORNARLO

Un architrave consolidato della legislazione per la Sicurezza e l'Igiene nei luoghi di lavoro è la Valutazione dei Rischi, che si compendia nella compilazione dell'apposito Documentodi Valutazione dei Rischi, usualmente indicato con l'acronimo DVR.
La valutazione dei rischi va realizzata dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), se presente, e il Medico Competente. Deve informarne il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Dal dettato normativo del D.lgs. 81/2008, si evince che il legislatore non ha fissato una frequenza minima per l'aggiornamento del relativo Documento.
Per il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la legge (art. 29.03°comma D.lgs. 81/2008) si limita a imporne l'aggiornamento in presenza delle seguenti circostanze:

a) Modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, che siano entrambe significative, ai fini della Salute e Sicurezza dei Lavoratori;
b) Evoluzione della Tecnica, della Prevenzione o della Protezione;
c) Necessità evidenziate dalla sorveglianza sanitaria.

Una menzione a parte merita il cd Documento di Valutazione dei Rischi da stress-lavoro-correlato.
Sulla tempistica di aggiornamento, esiste un generico riferimento nel "Manuale di ricerca" ad uso delle Aziende predisposto dall'INAIL nel 2011: al riguardo, tale "Manuale" indica in 2-3 anni la cadenza di aggiornamento della situazione stress dell'organizzazione datorile, senza escludere, però, una diversa indicazione di "buona prassi" come l'aggiornamento annuale.
A margine, ricordiamo le peculiari tecniche di valutazione dei rischi da stress-lavoro-correlato, che si articola in due fasi: una fase obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro, che viene effettuata mediante compilazione di un questionario con domande a risposte chiuse, atte a rilevare e quantificare gli indicatori oggettivi di rischio stress. Nel caso in cui il rischio stress abbia un valore basso, la valutazione del rischio può ritenersi conclusa. Ove, invece, dalla medesima valutazione si evinca un rischio medio o alto, si deve procedere ad una valutazione più approfondita con i Lavoratori (o l'RLS), nonchè con gli psicologi del lavoro, i quali potranno valutare altre metodiche di affinamento/approfondimento della valutazione dei rischi (come la somministrazione di altri questionari, interviste strutturate, focus group etc.).
Il Datore di Lavoro, in particolare, deve introdurre specifiche valutazioni dei rischi e misure di protezione per salvaguardare le Lavoratrici Madri, ex. art. 11.01°comma D.lgs. 151/2001.
In questo caso, infatti, il Datore di Lavoro deve:

- Valutare i rischi per la Sicurezza e la Salute delle Lavoratrici, con particolare attenzione ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, ai processi o condizioni di lavoro (vedi Allegato C D.lgs. 151/01);
- Individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo conto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione UE.

In questi casi, il Datore di Lavoro dovrà informare le Lavoratrici e i Rappresentanti per la Sicurezza circa i risultati della valutazione e le conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate, anche aggiornando la precedente documentazione di valutazione dei rischi, se necessario.
Se, nel corso dell'attività di impresa, il Datore dovesse assumere lavoratori disabili, stranieri, in questo caso, la legge non prescrive specifici obblighi di aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi.
Per i minori, occorrono le specifiche di Sicurezza dettate dalla legge a protezione del lavoro minorile.
A disposizione per approfondimenti

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