Quesito:
Un Professionista Coordinatore per la progettazione e per
l'esecuzione nei cantieri temporanei e mobili ex. Titolo IV D.lgs. 81/2008
svolge 36 ore di formazione, in luogo delle 40 previste, con 4 ore di assenze.
Questa frequenza oraria si considera valida ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo formativo di aggiornamento previsto dal D.lgs. 81/2008?
Risposta:
Sul punto, complice anche l'Interpello nr. 17/2013 del
Ministero del Lavoro, l'assetto normativo è chiaro: l'Allegato XIV del D.lgs.
81/2008 prevede, per la formazione del Coordinatore, una tolleranza del 10%
delle assenze solo per il corso di formazione abilitante di
120 ore, ma non per i corsi di aggiornamento.
Se il Professionista non ha svolto le ore necessarie di
aggiornamento, non potrà esercitare l'attività di Coordinatore.
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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