Quesito:
Sono un'addetta alle paghe di un Consorzio di Servizi a favore di varie Aziende Clienti.
Una mia ditta, operante nel settore della ristorazione, aveva in scadenza al 31/12/2012 un Cameriere, che, a suo dire, non aveva assolutamente intenzione nè di rinnovare, nè di stabilizzare.
Senonchè, dopo che sono tornato dalle vacanze in montagna, ho dovuto appurare che il rapporto era proseguito, senza alcuna formalizzazione, nè proroga.
Come mi devo comportare?
Risposta:
Il caso da Lei rappresentato rientra nei casi disciplinati dall'art. 05 D.lgs. 368/2001 in cui la legge consente la cd "prosecuzione di fatto" del rapporto di lavoro (senza trasformazioni forzose a tempo indeterminato) fino a 30 gg. (per rapporti a termine di durata inferiori a 06 mesi), ovvero fino a 50 gg. (per contratti di durata inferiore o uguale a sei mesi). La "prosecuzione comporta" anche una maggiorazione retributiva pari al 40% della retribuzione globale di fatto.
A seguito della l. 92/2012, oggi la prosecuzione di fatto deve essere notificata dall'Azienda al Centro per l'Impiego.
Con le nuove istruzioni UNILAV (Decreto Direttoriale 05/10/2012), è ora possibile per Aziende e loro consulenti evidenziare tale informazione.
Viene così integrato il campo "proroga" UNILAV, che viene ora arricchito di una nuova dicitura "prosecuzione di fatto" nel campo "data fine proroga", al fine di permettere ai Datori di Lavoro di comunicare la data del nuovo termine contrattuale e nel successivo quadro "prosecuzione di fatto" si indicherà SI/NO.
Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara
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