(...)
Lo
schema di regolamentino modificativo si compone di tre articoli e due allegati:
l’art. 1 contiene le modifiche al D.M.
n. 140/2012; l’art. 2 richiama gli allegati che modificano le
tabelle A e B relative agli avvocati, del citato decreto; l’art. 3 prevede una
clausola sulla sua entrata in vigore.
La
proposta modifica delle spese forfetarie (generali)
La
prima modifica proposta col decretino riguarda l'art. 1, comma 2, del D.M.
140/2012 in
materia di spese, attraverso la previsione che al compenso sia aggiunto un
importo per quelle c.d. “spese forfettarie” che il professionista
“inevitabilmente sopporta ma che, per la natura delle stesse, non può
documentare o comunque provare precisamente (secondo la relazione, si tratta,
tipicamente, delle spese relative alla gestione complessiva dello studio
professionale)”.
Si
tratta delle vecchie spese generali ex artt. 14 tabella A, 8 tabella B, 12
tabella C dell’abrogata tariffa (D.M.
127/2004).
Per
tale voce sarebbe stato previsto dal Ministero un incremento del compenso
liquidato, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento.
Da
notare che la modifica riguarderebbe tutte le professioni, come risulta anche
dalla sua collocazione sistematica, e non solo l’avvocatura.
Secondo
il Consiglio di Stato la modifica proposta cozzerebbe col concetto di compenso
omnicomprensivo previsto dall’art. 9, comma 4 penultimo periodo, del D.L.
1/2012 in base al quale la misura del compenso deve essere:
“pattuita
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi”.
Il
Consiglio di Stato, benché rimasto sul punto inascoltato dal Ministero, aveva
già suggerito, nell’ambito della sua funzione consultiva, di modificare il
comma 2 dell’art. 1 del D.M.
140/12nel senso che il compenso è unitario e omnicomprensivo e
comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo
distinto come componente del compenso stesso.
Tenuto
conto dell’indicato principio di onnicomprensività del compenso anche nel nuovo
parere sul decretino viene mantenuto fermo tale punto di vista.
Non
viene, infatti, ritenuto coerente con la richiamata norma primaria:
“introdurre
il rimborso delle spese forfettarie, che si aggiungono a quelle documentate,
considerato anche che le spese relative alla gestione complessiva dello studio
professionale, richiamate dall’Amministrazione nella relazione, devono
ritenersi già incluse nel compenso e prese in considerazione ai fini della
liquidazione dello stesso”.
Vieppiù
in quanto la segnalata criticità si aggraverebbe:
“con
la proposta modifica, introducendo un livello di spese forfettarie in misura
peraltro rilevante (di regola, tra il 10 e il 20 % del corrispettivo)”.
La
proposta modifica del compenso per l’attività stragiudiziale
Per
l'attività stragiudiziale degli avvocati il decretino prevedrebbe due
modifiche.
La
prima stabilisce che il compenso possa essere quantificato in una percentuale
calcolata tra il 5 e il 20% del valore dell'affare, mentre ora, come noto, il D.M.
140/2012 stabilisce
all’art. 3, commi 1 e 2, che si debba genericamente tener conto:
“del
valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni
trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche
non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione
e delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il
valore di mercato attribuito alle stesse”.
Secondo
il Ministero la modifica proposta consentirebbe di evitare il ricorso al
criterio del compenso orario, che non sarebbe risultato ancorabile (che gran
scoperta! bastava rifletterci prima) a un parametro di riferimento
sufficientemente certo in sede di vaglio giudiziale.
A
tale proposta il Consiglio di Stato pur condividendo la ratio della modifica, oppone l’esigenza di
non prevedere un minimo per il compenso, ma solo una misura massima, rilevando
tuttavia come quella proposta appaia elevata.
La
seconda modifica, che interesserebbe l'attività stragiudiziale, riguarda la
mediazione di cui al decreto legislativo 28/2010 (proprio ora che quella
obbligatoria è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza 272/2012!).
Grazie
al decreto correttivo il compenso potrebbe infatti essere aumentato fino ad un
terzo in favore dell'avvocato che assista una parte nel relativo procedimento.
A
prescindere dall’esito dunque, mentre ora il comma 3 dell’art. 3 si limita a
prevedere che:
“Quando
l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40
per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che
precedono”.
e la
maggiorazione è dunque attualmente ancorata al “successo” del tentativo di
mediazione.
Secondo
il Ministero la modifica proposta avrebbe la finalità di incentivare in modo
significativo il ricorso assistito alla procedura di mediazione e, quindi, in
un'ottica deflattiva, di ridurre l'instaurazione di procedimenti davanti
all'organo giurisdizionale.
Il
Consiglio di Stato nel suo parere obietta giustamente che sarebbe allora
preferibile non far conseguire l’aumento del compenso solo in ragione
dell’assistenza nel procedimento di mediazione, ma di farlo derivare dall’esito
positivo del procedimento e dal contenuto dell’attività svolta dall’avvocato al
fine di favorirlo (specie, se si vuole incentivare la finalità deflativa
dell’istituto). Ciò al fine di premiare non l’assistenza ad una qualsiasi
attività di mediazione, ma l’ausilio ad una mediazione coronata da buon esito,
o comunque svolta dal professionista con proposte idonee a favorire il buon
esito.
Il
Consiglio suggerisce poi addirittura una sorte di penalizzazione per l’avvocato
(sotto forma di diminuzione del compenso) in caso di assistenza nel
procedimento di mediazione non rispondente a tali principi, anche ad es. con
riguardo alla mancata accettazione di proposte, poi risultate coerenti con
l’esito del giudizio.
La
proposta introduzione della fase di studio per la fase esecutiva
Il
Consiglio esprime parere negativo in ordine all’introduzione, nel settore
civile, della voce “studio” per la fase esecutiva sia mobiliare sia immobiliare
con valori corrispondenti al 35-50 per cento degli importi previsti nel D.M.
140/12.
Viene
infatti sostenuto che siccome la fase esecutiva deve essere vista come un
completamento per la realizzazione del bene della vita perseguito nel settore
civile, amministrativo (comprensivo del contenzioso contabile) e tributario, e
quale segmento terminale nel penale non vi sarebbe alcuna ragione per inserire
all’interno di tale (unica) fase una voce “studio” che finirebbe per costituire
una duplicazione della fase di studio già prevista con dignità autonoma.
È
noto infatti che tra le varie fasi dell'attività giudiziale civile,
amministrativa e tributaria previste dall’art. 4 del D.M.
140/2012, prima di quelle d’introduzione del procedimento,
istruttoria, decisoria ed esecutiva, vi sia quella di studio della
controversia.
Le
proposte di modifica dei compensi per decreti ingiuntivi e precetti
Il
Consiglio di Stato boccia l’incremento (in misura oscillante tra il 30% e il
50%, in modo logicamente regressivo) – proposto dal Ministero onde riferire
anche a tali attività la componente di “studio” – dei valori “parametrici”
previsti per il procedimento di ingiunzione e per il precetto.
Sostiene
infatti, senza troppo motivare, che non vi siano le dedotte ragioni per
aumentare i parametri numerici dei compensi per l’ingiunzione monitoria e per
il precetto.
E
dire che quanto ai precetti fin da subito era apparsa evidente l’assoluta
inadeguatezza e iniquità degli importi previsti unita alla difficoltà di
valorizzare in precetto alcune attività (richiesta copia titolo esecutivo,
ritiro detto, ecc…) il cui compenso era stato dal contestato D.M. incluso solo
nella (eventuale) fase esecutiva…
Le
proposte di modifica condivise per l’attività giudiziale civile
Il
Consiglio di Stato ha invece espresso parere favorevole ad alcune delle
proposte di modifiche del decreto parametri.
La
prima è quella avente ad oggetto la previsione di un aumento fino al triplo (in
sostituzione dell’attuale doppio) del compenso spettante all'avvocato che
difenda più persone con la medesima posizione processuale al fine di evitare
l'incentivazione dell’instaurazione di più giudizi aventi identici petita e causae
petendi per conseguire un
maggior compenso sommando la liquidazione prevista per ciascun procedimento.
La
seconda consiste nella “restaurazione” della differenza (difficilmente
comprensibile) tra la difesa in ambito civile e quella ambito penale introdotta
dal DPR n. 115/2002 (dove i compensi per la difesa nel procedimento civile dei
soggetti sopra citati sono ridotti alla metà) in un'asserita ottica di
“recupero della funzione sociale dello Stato, che si fa carico per intero di
delicate difese di soggetti con insufficienti mezzi economici”.
In
pratica viene approvata la proposta soppressione della possibile riduzione a
metà del compenso (prevista dall'articolo 9 del D.M.
n. 140/2012 -
cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e patrocinio a
spese dello Stato) spettante all'avvocato che presti la sua assistenza nel
procedimento penale in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato nonché a soggetti a questi equiparati dal DPR n. 115/2002.
La
terza proposta di modifica viene approvata benchè se ne suggerisca una
modifica. Il nuovo comma 6 bis dell’art. 4 del D.M. disciplina la così detta
“soccombenza qualificata” che prevede un significativo aumento del compenso
liquidato a carico della parte soccombente quando le difese della parte
vittoriosa siano risultate manifestamente fondate con lo scopo, non solo di
scoraggiare pretestuose resistenze processuali, ma di premiare anche l'abilità
tecnica dell'avvocato che sia riuscito a far emergere che la prestazione del
suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese
avversarie.
Secondo
il Consiglio di Stato tale previsione dovrà trovare applicazione in tutti i
giudizi e non appare opportuno limitarla (come proposto dal Ministero) solo a
quelli non contumaciali.
La
quarta proposta concerne la soppressione del comma 9, dell’art. 1, del D.M.
n. 140/2012, che richiamava l'applicazione dei criteri generali
di cui all'art. 4, commi da 2 a 5, per la determinazione del compenso nelle
controversie il cui valore supera euro 1.500.000 e l’introduzione di due
ulteriori scaglioni: uno da euro 1.500.001 a euro 5.000.000, l'altro oltre euro
5.000.000.
Il
Consiglio di Stato, pur concordando che la modifica rende più obiettivi i
parametri di liquidazione dei compensi nelle controversie il cui valore supera
euro 1.500.000, suggerisce di contenere nel quantum i parametri per i due nuovi scaglioni
in ragione “delle esigenze di contenere la misura dei parametri di
liquidazione”, già segnalate nel precedente parere allo schema del D.M.
140/2012, e poste in relazione alla crisi finanziaria in atto nel Paese.
In
pratica gli avvocati dovrebbero essere chiamati a far la loro parte di
sacrifici in nome della crisi… si sconosce, tuttavia, il fondamento giuridico e
comunque logico di una tale valutazione.
Le
proposte di modifica condivise per l’attività giudiziale penale
Anche
per l’attività giudiziale penale il Consiglio di Stato approva alcune proposte
di modifica.
La
prima ad essere valutata positivamente è quella che consiste nella soppressione
della possibilità di riduzione alla metà del compenso dell'avvocato che assista
d'ufficio nei giudizi penali un minorenne (art. 12 comma 5 D.M. 140/12). Si ritiene
infatti che ciò consenta di evitare che la difesa di soggetti deboli sia
considerata di minore dignità, determini un minor impegno e non le sia
attribuito quel riconoscimento che le è invece dovuto per la delicatezza
dell’incarico.
La
seconda è quella avente ad oggetto l’aggiunta alle altre di una nuova fase:
quella dell’investigazione.
E
ciò in quanto tale nuova autonoma fase valorizzerebbe:
“un’attività
particolarmente impegnativa e delicata, come quella investigativa appunto, che
è stata introdotta al fine di porre su un piano paritario accusa e difesa nel
giudizio penale”.
Osservazioni
finali
Gli
articoli 13, comma 6 e 1, comma 3 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense) prevedono che entro due
anni dalla sua entrata in vigore (ed in seguito a cadenza biennale), con
decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale
forense, dovranno essere approvati per gli avvocati dei nuovi parametri per la
determinazione dei loro compensi.
L'odioso
decreto parametri (fortunatamente) a prescindere dall’esito che avrà il
decretino correttivo in commento è quindi destinato ad essere superato da un
nuovo regolamento dei compensi professionali caratterizzato da un diverso
procedimento d’adozione (consultazione del CNF).
I
compensi degli avvocati torneranno, tra l’altro, ad essere regolamentati con un
decreto ad hoc a differenza di quanto oggi previsto
col vituperato D.M.
140/12 che è norma
“condivisa” con altri professionisti liberali.
A
tal fine prevede il comma 7 della nuova legge professionale forense che tra gli
specifici criteri che devono guidare la formulazione dei nuovi parametri vi
siano la trasparenza, l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei
compensi dovuti per le prestazioni professionali.
In
attesa che il nostro CNF si faccia promotore dell’approvazione dei nuovi
parametri per la determinazione del compenso degli avvocati ci auguriamo che ci
si ricordi di aggiungere a tali criteri anche quello dell’adeguatezza della
determinanda retribuzione all’importanza dell’incarico e al decoro della
professione (art. 2233 c.c.).
Non
paiono affatto valori superati, vieppiù in un’ottica di effettiva tutela del
valore costituzionale del ruolo svolto dall’avvocatura (artt. 2, 3, 24-28, 111
Cost.) che non può e non deve più tollerare attacchi basati su infondate
esigenze di liberalizzazione e rilancio dell’economia che paiono costituire
meri e vuoti alibi per introdurre norme penalizzanti per un’intera categoria a
vantaggio dei soliti noti...che peraltro non ne hanno affatto bisogno.
(Altalex,
23 gennaio 2013. Nota di Andrea Bulgarelli, vai al link: http://www.altalex.com/index.php?idnot=61231&goback=%2Egmr_2526148)
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