Come noto, a far data dal 18/07
prenderanno vigore le modifiche agli artt. 70 ss del D.lgs. 276/2003 relative
al cd “lavoro occasionale accessorio” (per una prima, completa, illustrazione, si vada al Ns. post: http://costidellavoro.blogspot.it/2012/07/dossier-monti-fornero-cosa-resta-del_27.html).
La Circolare 04/2013 del Ministero del Lavoro segna un passo avanti nell'implementazione applicativa dell'istituto, anche se la Circolare medesima lascia ancora sul campo molti punti dubbi e controversi.
Limpida (anche se non del tutto condivisibile sul piano applicativo e della complessiva "politica del diritto"), l'impostazione della Circolare, sicuramente in linea con la Monti-Fornero (l. 92/2012).
La
legge Monti-Fornero (come già accennato vedi Ns. post http://costidellavoro.blogspot.it/2013/01/il-lavoro-per-chi-non-arriva-fine-mese.html) ha inteso porre le premesse di una più decisa razionalizzazione di
queste peculiari forme di “lavoro marginale”, ma sempre più intensamente
utilizzate in questi periodi di crisi, fissando una “regola aurea” contro gli
abusi. In questo senso, la prospettiva della Circolare è quella di fissare
nell’ “occasionalità” la chiave di una prestazione che, come tale, non può dar
luogo di per sé ad alcuna posizione economico-reddituale consolidata,
contemplando così forme di lavoro saltuario, tipicamente provvisorio, forme di
“doppio impiego” sporadico etc. Evidentemente, l’indicazione per gli organi
ispettivi è quella di censurare e disconoscere questa modalità di impiego del
lavoratore, se le modalità d’uso ed il valore economico-funzionale reale nel
contesto produttivo, non sia coerente con queste modalità. Anche se va opportunamente precisato che, sulle conseguenze sanzionatorie, l'impostazione ministeriale di disporre sic et simpliciter la trasformazione a tempo indeterminato (che pure deriva da una costante prassi sviluppatasi in materia di controlli sul "lavoro nero") non è sempre convincente, specie se la prestazione "occasionale" del Lavoratore palesa indubbi caratteri sociali ed economici di "marginalità" e "saltuarietà", aldilà della corretta classificazione nella previsione legale.
Ma cominciamo con ordine.
Qui di
seguito evidenzieremo le linee di base della disciplina in attesa
dell’emanazione degli appositi chiarimenti ministeriali:
A) La
riforma ha abolito le precedenti disposizioni che facevano dipendere
l’ammissione al lavoro accessorio da specifici ambiti operativi (es. lavoro
domestico etc.) e da specifici status del Dipendente (pensionato etc.).
Pertanto, di base, il lavoro occasionale accessorio è previsto per tutti i
settori operativi (compresi Enti Pubblici), ma con le decisive limitazioni
economiche che si diranno;
B) L’art.
70 riformato dispone più stringenti limiti economici alle prestazioni
occasionali accessorie (voucher),
attivabili nei limiti di € 5.000 per anno solare (rivalutati all’indice ISTAT);
C) Possono accedere ai voucher Committenti che siano Imprenditori Commerciali, Agricoli a
Professionisti. In caso
di collaborazioni frazionate tra più Dipendenti, fermo il totale dei compensi
deve dare luogo a € 5.000 netti, la legge chiede che i voucher non diano luogo a più di € 2.000 (rivalutati ISTAT!) per
ogni singolo rapporto. N.B.:
Non risulta del tutto chiarita (nemmeno dopo l’emanazione della Circolare Min.
Lav. 04/2013) la modalità di gestione di questa fattispecie, dato che ben
difficilmente il voucherista sarà in
grado di programmare il volume di compensi (atteso il carattere evidentemente
“fortuito” della prestazione) e data la evidente “diabolicità” di pretendere
dal Committente un simile accertamento, che per di più gli farebbe correre il
rischio di vedersi riqualificato il rapporto di lavoro accessorio come “lavoro
subordinato”! Senza contare l’aleatorietà della disposizione (per l’INPS e
Consulenti), dove un minimo errore di calcolo (per altro aggravato dalla non
immediatezza ai calcoli ISTAT) farebbero scivolare forzosamente il rapporto
verso il lavoro subordinato. La norma evidentemente esige chiarimenti, anche
per l’evidente rischio di incostituzionalità della medesima! A questi fini,
comunque, la Circolare raccomanda ai Committenti di assumere dai “lavoratori
occasionali” dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che li rassicuri
sul rispetto dei limiti reddituali e di impiego e li “manlevi” in caso di
trasgressioni (passibili, per altro, di trasformazione del vocuher in rapporto subordinato a tempo indeterminato!).
D) Con riguardo alla fattispecie di cui al
precedente punto C), la
dizione legislativa ha posto alcuni problemi interpretativi, relativamente
all’inclusione in questa fattispecie di settori come i Pubblici Esercizi e
l’Artigianato; problemi, che nemmeno la Circolare 04/2013 ha del tutto risolto.
Per il Settore “Pubblici Esercizi” non si dubita più dell’inclusione in questa
specifica fattispecie, dato che il Ministero ha chiarito che l’accezione
“imprenditore commerciale” deve intendersi in senso largo (in modo tale che,
come in passato, vi si possano includere anche le attività inerenti al
Turismo-Pubblici Esercizi. Più problematica l’inclusione dell’Artigianato,
anche se, nei settori “di confine” tra Commercio e Artigianato (es.
panificazione etc.) crediamo che, anche in analogia con quanto disposto dal
Ministero del Lavoro, con l’Interpello nr. 40/2011,
E) Al
momento dell’acquisto, i voucher devono riportare l’indicazione del valore
orario, della data e di un numero progressivo. La Circolare 04/2013 ha introdotto alcune parziali specifiche che
hanno evidenziato come la ratio di
queste disposizioni consista nel porre un più fermo e scrupoloso controllo di
congruità tra voucher e ora lavorata, per impedire abusi e snaturamenti
rispetto alla funzione patentemente “marginale” del voucher. In primo luogo, la Circolare invita gli organi
ispettivi a vigilare rispetto a eventuali valori orari troppo sbilanciati e
sospetti. In questo senso, a titolo
prevalentemente negativo, il Ministero ha precisato che un voucher di € 10 non può essere usato per retribuire una prestazione
di diverse ore. Ma i valori orari definitivi verranno con apposito Decreto
Ministeriale! Con riguardo al requisito della “data” il Ministero del
Lavoro, attraverso la Circolare citata, ha precisato che, in armonia con la
ratio di controllo/comunicazione preventiva di uso del voucher (DMA INAIL), il voucher può essere utilizzato fino a 30 gg.
dal suo acquisto. N.B. Cosa
succede se, dopo 30 gg. il lavoratore-voucherista
non viene utilizzato? Occorre rinnovare l’acquisto del voucher (e la relativa
DMA)? E che ne è della quota di contributi già versata? La Circolare si limita
a disporre, per questo caso, la trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato, senza soddisfare i principali quesiti operativi che la
fattispecie suscita. Si impone, evidentemente, un supplemento di chiarimenti in
sede amministrativa.
F) Per i
limiti reddituali e le particolarità dei voucher in Agricoltura, si guardi al post http://costidellavoro.blogspot.it/2012/07/dossier-monti-fornero-cosa-resta-del_27.html.
G) Fino al
31/12/2013, la l. 134/2012
(DL Sviluppo I) ha confermato i limiti reddituali di € 3.000 nell’anno solare e
gli accrediti previdenziali speciali per le prestazioni di lavoro accessorio
svolte da Cassintegrati e soggetti che godano di prestazioni a sostegno del
reddito.
H) Il voucher è soggetto a queste aliquote:
13% contributi INPS Gestione Separata; 7% INAIL; 5% Quota al concessionario per
la gestione del servizio;
I) Il
reddito derivante da voucher è rilevante
ai fini dei requisiti reddituali previsti dalla legge per il rinnovo-rilascio
del permesso di soggiorno del Lavoratore Extra UE. Ma sul punto, non ci
permettiamo di dire di più, perché tali sono le criticità e le fragilità dello status di “lavoratore occasionale
accessorio” secondo la nuova disciplina che è improbabile l’ utilizzo di tale
strumento per consolidare la posizione di “soggiornante” del Lavoratore Extra
UE.
J) I voucher acquisiti prima del 18/07/2012 (data di entrata in
vigore della riforma Monti-Fornero) potranno essere utilizzati dal Committente
fino al 31/05/2013, in
conformità alla disciplina previgente.
Fine 1a parte-Continua
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